Concetti Chiave
- La legge consente eccezioni alla par condicio tramite cause di prelazione, come privilegi, pegno e ipoteca, che stabiliscono un ordine preferenziale nella distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata.
- Il diritto di ritenzione permette a un creditore di trattenere il bene fino al pagamento del debito, opponibile a tutti e di natura eccezionale.
- I privilegi sono concessi per legge e richiedono una forma scritta per la loro validità, con distinzioni tra privilegi generali su tutti i beni mobili e speciali su beni specifici.
- I privilegi speciali, che dipendono dalla connessione tra il credito e il bene, possono estinguersi o ridursi in caso di perdita totale o parziale del bene.
- Il privilegio speciale include il diritto di seguito, che consente al creditore di rivendicare il bene anche contro terzi acquirenti.
La legge prevede delle eccezioni alla regola della par condicio; è l’ipotesi del cause di prelazione, che comportano posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata. Le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) sono: i privilegi, il pegno e l’ipoteca. I presupposti di tali cause sono: una pluralità dei creditori e la presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze degli stessi.
Esistono anche altre norme che rafforzano la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri: un esempio è il diritto di ritenzione, che consente ad un determinato creditore di trattenere la cosa data fino a che il debitore-proprietario non abbia estinto il proprio debito. Esso ha natura eccezionale ed è opponibile erga omnes. I privilegi sono una delle cause di prelazione ed hanno alcune caratteristiche comuni fra loro: la fonte è rappresentata da una previsione legale, l’elemento giustificativo è nella causa del credito, l’attribuzione del diritto di prelazione favorisce un determinato creditore. L’art. 2745 prevede che nel rispetto della legalità il privilegio è subordinato ad una convenzione tra le parti o ad una particolare pubblicità. Per la validità dei privilegi è necessaria la forma scritta. I privilegi sono generali e speciali: quelli generali (art. 2751 ss c.c.) gravano su tutti i beni mobili del debitore; quelli speciali (art. 2755 ss c.c.) gravano su determinati beni mobili e immobili che hanno una particolare relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela. I crediti assistiti da privilegio generale sono accomunati da un’esigenza di assicurare il soddisfacimento prioritario di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento, oppure dall’esigenza di prelievo fiscale dello stato.I crediti assistiti da privilegio speciale hanno una posizione di preferenza rispetto a quelli generali, ma questa relazione non è sempre valida. I privilegi sono inerenti ad un rapporto di credito e lo seguono in tutti i suoi trasferimenti. Per i privilegi speciali, la situazione è particolare, perché essi presuppongono che la cosa si trovi in un determinato luogo o in una particolare relazione con il creditore; se mancano tali presupposti, il privilegio viene meno. Essendoci una specifica connessione tra il credito e la cosa, nel caso si ha un perimento totale del bene, il privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce proporzionalmente al perimento. Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle garanzie reali dove troviamo il pegno e l’ipoteca. Il privilegio speciale dà al creditore anche il diritto di seguito, consistente nel potere di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le cause legittime di prelazione previste dalla legge?
- Qual è la differenza tra privilegi generali e speciali?
- In quali circostanze un privilegio speciale può estinguersi?
- Che cos'è il diritto di seguito associato ai privilegi speciali?
Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l'ipoteca, che garantiscono posizioni privilegiate nel riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata.
I privilegi generali gravano su tutti i beni mobili del debitore, mentre i privilegi speciali gravano su determinati beni mobili e immobili con una particolare relazione con il credito.
Un privilegio speciale si estingue se manca la connessione specifica tra il credito e la cosa, come nel caso di perimento totale del bene.
Il diritto di seguito consente al creditore di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti, mantenendo la garanzia del credito.