Concetti Chiave
- Gli articoli 13-28 della Costituzione italiana garantiscono diritti civili fondamentali, stabilendo relazioni tra cittadini e autorità, evitando prevaricazioni tipiche del periodo fascista.
- L'articolo 13 sancisce l'inviolabilità della libertà personale, collegandosi ai principi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, proteggendo i cittadini da abusi fisici e morali.
- Diversi articoli, come il 14 e il 15, proteggono l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza, limitando le intrusioni solo a casi di sicurezza pubblica regolati da leggi specifiche.
- Il diritto di riunione e associazione è tutelato dagli articoli 17 e 18, permettendo ai cittadini di incontrarsi e associarsi liberamente, purché non si violino leggi penali o si minacci l'autorità statale.
- L'articolo 21 garantisce la libertà di stampa e comunicazione, essenziale per la libertà di pensiero, sebbene con limiti per il buon costume e la convivenza civile.
I diritti civili nella Costituzione italiana
Nella Costituzione si parla di diritti civili, o meglio di rapporti civili, dall’art. 13 all’art. 28. Si tratta di tutto un sistema di relazioni sia tra cittadino ed autorità che fra cittadino e cittadino. Le garanzie che tali articoli offrono sottolineano i diritti del singolo ed hanno volutamente un valore etico e sociale tale da evitare ogni forma di prevaricazione del singolo com’era invece successo nel ventennio fascista, problema centrale per i padri costituenti.
L’articolo 13 recita “ La libertà personale è inviolabile” e questo significa che ogni violenza fisica e morale, anche in senso lato, esercitata a danno di chi è stato arrestato è illecita. Il concetto si ricollega chiaramente al principio affermato nella Dichiarazione dei diritto dell’uomo del 1789 ad opera della Rivoluzione francese, quando per la prima volta nella storia d’Europa il suddito, esposto fino ad allora al capriccio del monarca, diventa un cittadino.
L’art. 14 estende l’inviolabilità personale all’inviolabilità del domicilio privato. Questo significa che un’ispezione o una perquisizione dell’abitazione privata può essere eseguita solo in presenza di un circostanziato mandato della magistratura. Per i padri costituenti questa era una risposta al costume fascista di vessare il cittadino, entrando anche nella sua vita privata. E’ ovvio che tale articolo può non essere applicato, per il bene della collettività (pubblica igiene, giustizia fiscale, ecc..) tutti casi, però, che sono regolati da apposite leggi.
L’art. 15 garantisce il diritto alla segretezza della corrispondenza, proteggendo così il cittadino da ogni possibile intromissione di chiunque nella libertà di comunicazione, sia scritta che telefonica. Solo in certi casi, per ragioni di pubblica sicurezza un telefono può essere intercettato per prevenire o colpire eventuali reati.
La libertà di poter circolare liberamente su tutto il territorio italiano o di uscire dai confini è garantita dall’art. 16. Le disposizioni fasciste limitavano il fenomeno dell’emigrazione interna e dell’urbanesimo, ponendo seri ostacoli a chi si volesse spostare. E’ vero che tale problema si è verificato tra il 1950 ed il 1970 quando dal Meridione tanta gente si è spostata verso Torino o Milano dove esisteva una forte richiesta di mano d’opera, tuttavia la libertà di spostamento di un cittadino non può essere certamente repressa.
L’art. 17 introduce il diritto di libertà di riunione, il primo delle libertà “non private” ma legate ad un contesto sociale. Quando i cittadini intendono riunirsi in un ambiente privato non hanno bisogno di alcuna autorizzazione che invece è necessaria, per motivi di ordine pubblico, se essa avviene in un luogo detto appunto “pubblico”. E’ un articolo molto importante perché ci ricorda che la libertà di opinione ha un senso soltanto nel momento in cui il nostro pensiero viene comunicato ad altri individui che si trovano tutti uniti per dibattere un certo problema.
Sempre a proposito dei rapporti pubblici, la Costituzione garantisce, all’art. 18, il diritto dei cittadini di potersi associare liberamente. In associazioni aventi fini diversi, purché esse non siano in contrasto con il codice penale. Con questo articolo,i legislatori hanno voluto evitare che sorgessero formazioni segrete fasciste o comunque delle associazioni finalizzate a minare l’autorità statale.
Il tema delle libertà individuali viene ripreso dall’art. 19 che riconosce la libertà di tutte le confessioni religiose in forma individuale o associata, purché i riti non siano in contrasto con le normative vigenti in Italia
Il contenuto di tale articolo è completato dall’art. 20 che stabilisce il divieto di colpire con norme fiscali o legislative vessatorie associazioni od istituzioni religiose.
La difesa del diritto del singolo e di gruppi costituiti trova un’ esplicitazione nell’ art. 21 che garantisce la libertà di stampa, di opinione e di comunicazione, senza la quale la libertà di pensiero non avrebbe alcun senso. Ovviamente, anche in questo caso esistono dei limiti qualora uno scritto sia contrario al buon costume o leda i principi fondamentali della convivenza civile.
L’art. 22 chiarisce che nessuno, per motivi politici, può essere privato delle capacità giuridiche, delle cittadinanza o del nome, come invece è purtroppo successo nel ventennio fascista (caso del razzismo che portò a privare di ogni diritto politico persone per il solo fatto di essere ebrei). Sempre in tema di diritti individuali, l’art. 23 difende il cittadino da imposizioni fiscali che non derivino direttamente da una legge. Tale norma affonda le radici nel diritto romano.
Nell’elenco dei diritti individuali non poteva mancare il diritto di ognuno alla difesa dei propri diritti ed interessi legittimi: ne parla l’art. 24 che offre al cittadino il diritto alla difesa in sede giudiziaria, con diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario.
L’art. 25 introduce il concetto di “giudice naturale”. Questo significa che chi è autore di un reato deve essere giudicato dal giudice del luogo dove esso è stato commesso e non è consentita la creazione di tribunali speciali. Nello stesso articolo, viene ribadito un concetto che deriva dal diritto romano, cioè che una legge non può essere retroattiva.
L’art. 26 introduce il concetto di “estradizione” cioè la possibilità che uno straniero colpevole di un reato sia consegnato alla magistratura del paese in cui il fatto è stato commesso. Se fra i due paesi esiste un patto reciprocità l’applicazione di tale articolo non crea problemi. Ovviamente sono esclusi i reati politici
Di capitale importanza, è l’art. 27 che stabilisce che la responsabilità penale è personale. Oggi questa sembra essere un’affermazione ovvia, ma non era così durante il fascismo in cui venivano puniti parenti e amici del ricercato oppure l’intera popolazione di un paese, come successe nella strage di Marzabotto, delle Fosse Ardeatine o di Sant’Anna di Stazzema.
L’art. 28 riconosce la responsabilità diretta dei funzionari che per dolo od imperizia hanno violato i diritti di un cittadino. Lo Stato, in seconda istanza, viene riconosciuto responsabile e quindi tenuto al risarcimento dei danni, salvo poi, in certi casi, riavvalersi sul funzionario stesso
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza dei diritti civili nella Costituzione italiana?
- Cosa stabilisce l'articolo 13 della Costituzione italiana?
- Quali sono le garanzie offerte dall'articolo 15?
- Come la Costituzione italiana tutela la libertà di riunione?
- Qual è il significato dell'articolo 27 riguardo alla responsabilità penale?
I diritti civili nella Costituzione italiana, trattati dagli articoli 13 al 28, garantiscono le relazioni tra cittadini e autorità, e tra cittadini stessi, sottolineando i diritti individuali per evitare prevaricazioni come avvenuto durante il fascismo.
L'articolo 13 afferma che la libertà personale è inviolabile, vietando ogni forma di violenza fisica e morale, collegandosi al principio della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.
L'articolo 15 garantisce la segretezza della corrispondenza, proteggendo la libertà di comunicazione del cittadino da intromissioni, salvo casi di pubblica sicurezza.
L'articolo 17 garantisce il diritto di libertà di riunione, richiedendo autorizzazione solo per riunioni in luoghi pubblici per motivi di ordine pubblico, sottolineando l'importanza della libertà di opinione.
L'articolo 27 stabilisce che la responsabilità penale è personale, contrastando pratiche fasciste di punire collettivamente, come avvenuto in eventi storici tragici.