Concetti Chiave
- I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli esseri umani e non solo ai cittadini, estendendosi anche a formazioni sociali.
- La Costituzione italiana afferma il principio personalista, proteggendo la sfera personale e morale di ogni individuo da ingerenze esterne.
- Il principio pluralista garantisce diritti alle formazioni sociali come famiglia, minoranze linguistiche e altre entità, parallelamente ai diritti individuali.
- L'articolo 2 della Costituzione è interpretato dalla Corte costituzionale come una clausola aperta, proteggendo diritti non esplicitamente elencati ma considerati inviolabili.
- La giurisprudenza ha riconosciuto vari diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla vita, alla privacy e all'identità personale.
Indice
Diritti inviolabili e formazioni sociali
I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini; alcuni competono anche al nascituro (ma devono essere contemperati con quelli della madre.
Quanto al riferimento che l’art. 2 fa alle «formazioni sociali», esso significa che i diritti del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali; e che la titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali.
Principi fondamentali della Costituzione
Sono così affermati due dei principi fondamentali della Costituzione: il principio personalista, in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno, e il principio pluralista, che tutela l’homme situé, ossia l’uomo nelle relazioni sociali, e garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui. Il principio pluralista, oltre ad avere una formulazione generale nell’art. 2 (e nell’art. 18 sulla libertà di associazione), trova specificazione negli articoli dedicati alle formazioni sociali a rilevanza costituzionale: la famiglia, le minoranze linguistiche, le comunità religiose, le organizzazioni sindacali, i partiti politici.
Interpretazione dell'articolo 2
In ordine all’art. 2 ci si è chiesti se siamo di fronte a un testo che intende riassumere le libertà poi elencate dagli artt. 13 e seguenti della Costituzione, oppure a una clausola generale di tutela dei diritti al di là di quelli espressamente previsti. La Corte costituzionale, dopo un iniziale rifiuto, ha fatto propria la seconda tesi (a partire dalla sent. 561 del 1987): per cui considera quella contenuta nell’art. 2 una disposizione a fattispecie aperta che assicura tutela costituzionale a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale, e perciò riconosciuti dal legislatore o dalla giurisprudenza o da convenzioni internazionali. Questa lettura dell’art. 2 (talvolta in correlazione con altri articoli) ha permesso alla Corte di ritenere costituzionalmente protetti: il diritto alla vita (sent. 223/1996), il diritto alla libertà sessuale (sent. 561/1987), il diritto del minore a essere inserito in una famiglia (sent. 183/1988), il diritto alla privacy (sent. 139/1990), il diritto all’identità personale (sent. 13/1994), il diritto ad abbandonare il proprio paese (sent. 278/1992), il diritto alla libertà sociale (ossia il diritto a svolgere liberamente un’attività senza finalità di lucro: sent. 50/1998); il diritto a costituire un’unione omosessuale (sent. 138/2010); il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche (sent. 278/2013).
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del riferimento alle «formazioni sociali» nell'articolo 2 della Costituzione?
- Come la Corte costituzionale interpreta l'articolo 2 della Costituzione riguardo ai diritti inviolabili?
- Quali diritti sono stati riconosciuti come costituzionalmente protetti grazie all'interpretazione dell'articolo 2?
Il riferimento alle «formazioni sociali» significa che i diritti del singolo sono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali e che le formazioni sociali stesse hanno la titolarità dei diritti inviolabili.
La Corte costituzionale interpreta l'articolo 2 come una clausola generale di tutela dei diritti, che assicura protezione costituzionale a nuovi diritti considerati inviolabili dal corpo sociale, riconosciuti dal legislatore, dalla giurisprudenza o da convenzioni internazionali.
Tra i diritti riconosciuti come costituzionalmente protetti ci sono il diritto alla vita, alla libertà sessuale, alla privacy, all'identità personale, a costituire un'unione omosessuale, e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche, tra gli altri.