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Concetti Chiave

  • Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, distinto da altri rapporti giuridici come il matrimonio.
  • L'autonomia contrattuale include la libertà di contrarre e di determinare il contenuto dei contratti, permettendo anche la creazione di contratti atipici purché perseguano interessi meritevoli di tutela.
  • Gli elementi essenziali del contratto sono: accordo delle parti, causa, oggetto e forma, ciascuno con specifici requisiti legali da rispettare.
  • L'accordo delle parti può avvenire tra presenti o a distanza, con specifiche regole per l'accettazione, mentre la causa definisce la funzione economico-sociale del contratto.
  • L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, mentre la forma può essere libera o obbligatoria a seconda della natura del contratto.

Art. 1321 Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

- rapporto giuridico – rapporto regolato dal diritto,
- rapporto giuridico patrimoniale – non qualsiasi rapporto giuridico. Il matrimonio ad es non è un contratto, è un sistema completamente diverso.
Se abbiamo una fattispecie concreta in cui questi accordi non ci sono, non è un contratto.

L'autonomia contrattuale – si può scindere in due libertà: la libertà di contrarre (concludere un contratto) e la libertà (entro determinati limiti) di determinare il contenuto del contratto e di concludere contratti nuovi, contratti che non esistono, che non sono regolati dalla legge – contratti atipici (contratto non regolato dalla legge, contratto che non trova una disciplina nel CC e nemmeno in altre leggi speciali).
Ciascuna determinazione delle parti inserita nel contratto scritto prende il nome di clausola o patto e l'insieme di queste formano il regolamento contrattuale.

Salvo casi di monopolio, le parti possono scegliere liberamente quando e se contrattare.
Ci sono contratti chiamati atipici o innominati – non regolati dalla legge ma ideati e praticati nel mondo degli affari (es: leasing, franchising, factoring, il contratto di portierato).

I contratti atipici sono validi purché siano diretti (CC) a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Essi sono sottoposti alle norme sui contratti in generale.
In che limiti possiamo concludere contratti atipici? (2° coma) il contratto atipico è ammesso, ma l'interesse che esso persegue deve essere meritevole di tutela, deve essere un interesse il cui perseguimento non contrasta con il perseguimento di altri interessi pubblici.

Gli elementi essenziali del contratto – Art 1325 :

1. l'accordo delle parti – bisogna distinguere a seconda che il contratto si concluda tra persone presenti o a distanza – quando prendo un caffè, il contratto si conclude con l'ordine. Quando avviene tra presenti, lo scambio del consenso è immediato. Il diritto si interessa della proposta dell'accettazione che avviene tra soggetti distanti. Art 1326; quando una parte fa una proposta, è necessario che l'altra parte la riceva.

Art 1335 – non è necessario che il destinatario venga a conoscenza dell'accettazione, basta che la riceva. Eccezione: quando ad esempio il destinatario non è presente (vacanza, ospedale) non ha colpa se non ha preso conoscenza dell'avvenuta accettazione. Ci sono due regole specifiche per determinati contratti:

Art 1327 prevede un'esecuzione del contratto che vale come accettazione. Quando per la natura dell'affare che non consente dilazioni, la conclusione del contratto potrebbe essere rappresentato dalla spedizione della merce, ad esempio. Anziché mandare un'accettazione, mando direttamente la merce. L'esecuzione vale come accettazione.

Art 1333 – ad esempio un contratto di fideiussione - con cui qualcuno si impegna a prestare una garanzia per qualcun altro. Il destinatario può rifiutare la proposta, e in mancanza di questo il contratto non è concluso. Il mancato rifiuto (resta inerte, non rifiuta, non fa niente) non viene considerato sufficiente per concludere il contratto. Le obbligazioni in questo caso sono solo a carico del proponente (il fideiussore).

L'accordo potrebbe essere completo e potrebbe rispettare tutte le norme imperative relative a quella disciplina contrattuale. Se il contratto è incompleto potrebbe succedere che ci sia una disciplina suppletiva che va a integrare l'accordo. Ci sono le fonti di integrazione del contratto : in presenza di particolari interessi, il legislatore fissa ad esempio il prezzo di determinate merci. Generalmente l'accordo può spaziare, purché le parti non vadano contro le norme imperative e a specifiche norme di leggi.

Il contratto è un accordo tra due o più parti. Un contratto concluso tra due parti è bilaterale. Il contratto concluso tra più parti è plurilaterale. Parte non vuol dire soggetto. Es: un contratto di compra-vendita è un contratto bilaterale (c'è una parte venditrice e una compratrice). Due soggetti (o più) possono costituire una sola parte. Il contratto di società è un contratto plurilaterale. Se in società siamo in due, resta comunque plurilaterale.
È per definizione plurilaterale, perché anche se all'inizio ci sono solo due, in seguito potrebbero aggiungersi più persone.
Parte equivale a centro di interesse. Più soggetti costituiscono una parte perché hanno lo stesso centro di interesse. I soci di una società - ciascuno persegue il suo interesse, ma perseguono anche un interesse collettivo. Si parla di comunione di scopo.

Esistono gli atti unilaterali, che non sono contratti, perché c'è una sola persona. Ad esempio quando effettuo un recesso. Inoltre la procura – l'atto attributivo del potere di rappresentanza – è un altro atto unilaterale.

2. la causa del contratto - !! da non confondere con il motivo!! - la causa è un elemento oggettivo, il motivo è un elemento soggettivo. Tendenzialmente il diritto si disinteressa del motivo. La causa è la funzione economico sociale del contratto. Ad esempio la causa di un contratto di compra vendita è lo scambio di una merce con un prezzo.

La funzione economico sociale è la giustificazione. Nel caso di contratto di lavoro è lo scambio di una retribuzione con una forza lavorativa. La causa di un contratto di donazione può essere la generosità ad esempio. Nei casi dei contratti atipici – può esserci un problema ad esempio quando la causa manchi in concreto. Se voglio comprare un bene che è già mio. È un contratto tipico in cui fa difetto la causa concreta, in quando ho già un titolo precedente per cui sono proprietario di quel bene. Questo è un contratto di compra-vendita nullo. Esempio 2 – non posso concludere un contratto di assicurazione quando manca il rischio in origine, manca la causa.

Il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici – contratto con causa mista.

Contratti collegati: una pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare una unitaria e complessa operazione economica. (es il contratto alberghiero e il contratto di trasporto stazione-albergo).

Contratti astratti (astrazione della causa): diretti a produrre effetti per sola volontà delle parti, indipendentemente dall'esistenza di una causa (tipica o atipica). Ad esempio la semplice promessa di pagamento o il riconoscimento di un debito.
Contratto di accertamento: fa sì che gli effetti prodotti dalla fonte originaria siano quelli contrattualmente accertati; ha sempre effetto retroattivo.

Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).

3. l'oggetto del contratto – l'oggetto è la cosa, il diritto o la prestazione che venga dedotta nel contratto. Ci possono essere più oggetti. In un contratto di compra-vendita ci sono due oggetti: la cosa e il prezzo. Il diritto – costituisco a pagamento un diritto di servitù ad esempio (il diritto di passaggio su un fondo). I requisiti dell'oggetto (art 1346) – l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Possibile - la possibilità va intesa in due sensi:
• possibilità materiale – concreta realizzabilità – un oggetto presente, che concretamente esiste, o un oggetto futuro, che potrà diventare esistente. Una cosa futura (i frutti che saranno raccolti sul fondo) si può vendere ma non si può donare. Questo è legato al progresso tecnologico. È un oggetto che in concreto si può realizzare, o che potrà realizzarsi.
• possibilità giuridica – si ha quando non esistono vincoli di natura giuridica che impediscano la realizzazione di quel risultato.

L'illiceità si ha quando esiste uno specifico divieto, un divieto volto a tutelare gli interessi generali. Esempio: la vendita dell'Arena è una vendita giuridicamente impossibile, nonostante l'oggetto esista, è un bene fuori dal commercio. Illiceità – la vendita di cocaina ad esempio, ci poniamo contro il diritto.

Un oggetto determinato – è identificato dalle parti. Un oggetto è solo determinabile quando non c'è una individuazione precisa, specifica, ma ci sono i criteri per la sua determinazione. Le parti non sono in grado di fissare adesso un oggetto preciso, ma individuano dei criteri in base ai quali si potrà determinare.

4. La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità - Art 1350 indica altre norme che rappresentano l'eccezione alla regola. Esempio : se dobbiamo concludere un contratto previsto nel 1350, la forma scritta è obbligatoria. Fuori da queste eccezioni la regola è la libertà della forma.
Esempio: se l'oggetto della contrattazione è un bene mobile, non ci sono vincoli di forma (non nel 1350), ma se trovo una regola generale riguardo a questo, vale quella. La regola è la libertà di forma, l'eccezione è stabilita da 1350, o da altre norme. Per contratti immobiliari è necessaria la forma scritta, anche se non autenticata.

La forma:
• libera – quando si applica la regola generale – contratto stipulato oralmente (compro un caffè) o per fatti concludenti
• scritta – obbligatoria se entro nel 1350 o altre norme, facoltativo se lo decidono le parti. Posso distinguere tra scrittura privata (le parti su un foglio traducono la loro volontà, è la forma scritta meno assistita), scrittura privata autenticata da un notaio, o un atto pubblico. Le ultime due sono più sicure, hanno una garanzia di conformità del contenuto alla legge. Garantisco l'identità dei contraenti e do certezza alla data di conclusione del contratto.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di contratto secondo l'Art. 1321?
  2. Il contratto è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

  3. Cosa si intende per autonomia contrattuale?
  4. L'autonomia contrattuale si riferisce alla libertà di contrarre e di determinare il contenuto del contratto, inclusa la possibilità di creare contratti atipici non regolati dalla legge.

  5. Quali sono gli elementi essenziali di un contratto secondo l'Art. 1325?
  6. Gli elementi essenziali di un contratto sono l'accordo delle parti, la causa del contratto, l'oggetto del contratto e la forma, quando prescritta dalla legge.

  7. Cosa distingue un contratto bilaterale da uno plurilaterale?
  8. Un contratto bilaterale è concluso tra due parti, mentre un contratto plurilaterale coinvolge più parti, ciascuna con un centro di interesse comune.

  9. Quali sono i requisiti dell'oggetto del contratto secondo l'Art. 1346?
  10. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

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