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Concetti Chiave

  • Il contratto è definito come un accordo tra due o più parti per regolare rapporti giuridici patrimoniali, essendo reale o consensuale.
  • L'autonomia contrattuale permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto entro i limiti della legge.
  • Gli elementi essenziali del contratto includono accordo, oggetto, causa e forma, necessari per la validità del contratto.
  • Il contratto può essere nullo, annullabile o rescindibile, a seconda della presenza di vizi o difetti essenziali.
  • La risoluzione del contratto avviene per cause come impedimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità.
L'articolo 1321 del Codice civile definisce il contratto come unaccordo di due o più parti per regolare, costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto può essere reale o consensuale.

CONTRATTO REALE
Quando per la sua valida conclusione oltre al consenso delle parti e necessaria anche la consegna materiale della cosa (il comodato d’uso).

CONTRATTO CONSENSUALE
Sono quei contratti per la cui validità è sufficiente il consenso delle parti.

AUTONOMIA PRIVATA O AUTONOMIA CONTRATTUALE
Viene definita dal Codice civile ed è la possibilità per le parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nel rispetto dei limiti della legge.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Sono quegli elementi in mancanza dei quali il contratto non è valido e sono:
1) Accordo fra le parti;
2) Oggetto;
3) Causa;
4) Forma (solo quando è prescritta dalla legge a pena di nullità).

L’ACCORDO FRA LE PARTI
Incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti.

Può essere espresso o diretto, quando si realizza con una dichiarazione esplicita di volontà. L’accordo può essere anche tacito o per fatti concludenti, per cui il comportamento evidenzia senza ombra di dubbio l’intenzione di concludere il contratto.

L’OGGETTO
E’ costituito dai beni o dai diritti che le parti hanno voluto trasferire, modificare, costituire o estinguere attraverso il contratto. Il Codice civile stabilisce che l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.

LA CAUSA
E’ lo scopo immediato che tutti coloro che stipulano un determinato tipo di contratto vogliono raggiungere.
La causa è sempre oggettiva e quindi uguale in relazione a qualunque tipo contrattuale. Se la causa è illecita, il contratto è nullo. Si distingue dai motivi che spingono un soggetto a finire un certo tipo di contratto.

LA FORMA
E’ il modo esteriore attraverso cui viene manifestata la volontà delle parti. La regola fondamentale nel nostro ordinamento è la libertà della forma. Se la legge non prevede il rispetto di una forma particolare, i contraenti possono sceglierla liberamente. Da questa differenza nasce la distinzione fra contratti formali che impongono la forma scritta che può essere:
1) Scrittura privata;
2) Scrittura privata autenticata;
3) Atto pubblico.

LA SCRITTURA PRIVATA
È’ un atto scritto e controfirmato dalle parti.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
E’ un atto scritto firmato dalle parti, ma un pubblico ufficiale attesta che le firme sono valide. In questo caso il pubblico ufficiale non autentica anche il contenuto della scrittura privata, ma solo la validità delle firme.

ATTO PUBBLICO
E’ un documento scritto dal pubblico ufficiale firmato dalle parti e dal notaio stesso.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Non fanno parte della normale struttura del contratto e i contraenti possono inserirli al fine di realizzare interessi particolari. Qualora inseriti devono essere rispettati. Gli elementi principali sono i seguenti:
1) Condizione;
2) Termine;
3) Modo o onere.

LA CONDIZIONE
E’ un avvenimento futuro e incerto. Essa puo essere:
1) Sospensiva: è una clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto avrà efficacia solo se si verificherà l’avvenimento futuro e incerto. Gli effetti del contratto sono quindi sospesi;
2) Risoluta: è una clausola in base al quale le parti stabiliscono che il contratto concluso produce immediatamente i suoi effetti ma perde efficacia, se si verificherà l’avvenimento futuro e incerto.

IL TERMINE
E’ un avvenimento futuro, ma certo. Esso si divide in:
1) Determinato: si ha certezza che quel giorno avverrà e si sa anche quando avverrà;
2) Indeterminato: si sa che quel giorno avverrà, ma non si sa quando.

MODO O ONERE
E’ un elemento accidentale che puo essere inserito nel contratto solo a titolo gratuito e produce l’effetto di imporre al beneficiario uno o più obblighi.

L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto è invalido quando al momento della sua conclusione presenta un difetto talmente grave da impedirgli di produrre gli effetti voluti dalle parti.
Le cause sono:
1) La nullità;
2) L’annullabilità;
3) La rescindibilità.

LA NULLITA’
Le cause di nullità sono stabilite dal Codice civile e si dividono nelle seguenti categorie:
1) Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto;
2) La causa sia illecita o quando sia impossibile l’oggetto.
La nullità può essere fatta valere da chiunque e l’azione di nullità non subisce termini di preiscrizione. Il contratto nullo non produce effetti di alcun genere né fra le parti né fra i terzi, se però le parti ignorando la causa di nullità del contratto vi hanno dato esecuzione hanno il diritto di pretendere la restituzione delle prestazioni.

L’ANNULLABILITA’
Si ha quando gli elementi essenziali del contratto sono presenti, ma il consenso delle parti e viziato.
I vizi del consenso che determinano l’annullabilità sono di tre tipi:
1) Errore: per errore si intende una falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse;
L’errore deve avere due caratteristiche, deve essere essenziale cioè determinante del consenso e deve essere riconoscibile dalla controparte.
2) Il dolo: si parla di dolo per indicare quei raggiri o manipolazioni direttive che servono per indurre un contraente a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai concluso, o avrebbe condizioni diverse;
3) La violenza morale: è la minaccia di un male ingiusto e notevole posta in essere da un soggetto al fine di indurre un altro soggetto a concludere un contratto.

L’AZIONE DI ANNULLABILITA’
Può essere fatta valere solo da chi ha interesse ed entro cinque anni dal momento della conclusione del contratto o dal momento in cui il soggetto ha scoperto della causa di annullabilità.

LA RESCISSIONE O RESCINDIBILITA’
E’ un rimedio che l’ordinamento giuridico prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in uno stato di pericolo o di bisogno quando per effetto di tali situazioni risulti uno stato di squilibrio di valore fra le prestazioni.

L’AZIONE DI RESCISSIONE
Puo essere fatta valere solo da chi ha interesse ed entro il termine di preiscrizione di un anno.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Indica lo scioglimento del vincolo contrattuale per un fatto che si è verificato successivamente alla conclusione del contratto. Il contratto nasce valido, ma diventa invalido successivamente.

LE CAUSE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Impedimento: chi adempie è obbligato al risarcimento del danno;
2) Impossibilità sopravvenuta;
3) Eccessiva onerosità sopravvenuta.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di contratto secondo il Codice civile?
  2. L'articolo 1321 del Codice civile definisce il contratto come un accordo di due o più parti per regolare, costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

  3. Quali sono gli elementi essenziali di un contratto?
  4. Gli elementi essenziali di un contratto sono l'accordo fra le parti, l'oggetto, la causa e la forma (quando prescritta dalla legge a pena di nullità).

  5. Cosa distingue un contratto reale da un contratto consensuale?
  6. Un contratto reale richiede, oltre al consenso delle parti, anche la consegna materiale della cosa, mentre un contratto consensuale è valido con il solo consenso delle parti.

  7. Quali sono le cause di nullità di un contratto?
  8. Le cause di nullità includono la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto e la presenza di una causa illecita o un oggetto impossibile.

  9. In quali circostanze un contratto può essere annullato?
  10. Un contratto può essere annullato se il consenso delle parti è viziato da errore, dolo o violenza morale.

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