rori99
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Concetti Chiave

  • I fatti giuridici sono eventi indipendenti dalla volontà umana, mentre gli atti e i negozi giuridici dipendono dalla volontà dell'individuo e possono essere contrattuali o non contrattuali.
  • Il contratto è definito come un accordo tra due o più parti per creare, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale valutabile in denaro.
  • Gli elementi del contratto si dividono in essenziali, accidentali e naturali, con la presenza degli essenziali necessaria per la validità del contratto.
  • La rappresentanza prevede che un soggetto agisca per conto di un altro, distinguendosi in diretta, quando dichiarata, e indiretta, quando non evidente.
  • La nullità del contratto si verifica in assenza di elementi essenziali o in presenza di cause o oggetti illeciti, e comporta l'invalidità assoluta dell'accordo.

Fatti, atti e negozi giuridici

Vi è una differenza tra fatti, atti e negozi giuridici:
• Fatto -> è un qualcosa indipendente dalla volontà dell’uomo (es. la morte)
• Atto -> è un qualcosa che dipende dalla volontà dell’uomo (es. il matrimonio)
• Negozio giuridico -> è un qualcosa che l’uomo fa con la propria volontà per prenderne tute le conseguenze. Questo può essere non contrattuale (es. matrimonio) o un contratto.
Il contratto
Come definito dall’articolo 1321 del codice civile: “il contratto è l’accordo di due o più parti1 per costruire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale2 tra loro”.

1- Parti: la parte è composta da tutte le persone che nel contratto hanno lo stesso interesse.
2- Rapporto giuridico patrimoniale: è un rapporto completamente valutabile in denaro, cioè al rapporto nascente dal contratto si può dare un valore in denaro (es. se compro una casa il valore del contratto sarà quello della casa).
Gli elementi del contratto
Gli elementi che costituiscono un contratto sono di tre tipi:
1- Essenziali -> sono quegli elementi la cui presenza è necessaria altrimenti il contratto è nullo. Questi sono:
• Accordo delle parti
• Causa
• Oggetto
• Forma
2- Accidentali -> sono quegli elementi che non sono presenti nello schema base (o contratto) ma possono essere inseriti dalle parti. Questi sono:
• Condizione
• Termine
• Modo
• Altre clausole
3- Naturali -> sono quegli elementi presenti nel contratto che possono essere tolti dalle parti senza renderlo nullo (es. garanzia di vendita).
Il contratto può avere due forme:
• Ad substantiam: se il contratto non ha questa forma è nullo (es. la compravendita di beni immobili è una forma scritta)
• Ad probationem: il contratto è valido in qualsiasi forma ma per provarne l’esistenza ne serve una specifica.
Gli elementi del contratto accidentali
1- Condizione -> con questa le parti fanno dipendere gli effetti del contratto da un evento futuro ed incerto. Ad esempio:
a) Contratto non condizionato -> Mario dona al figlio Paolo un motorino il 12/03/2015. Il passaggio di proprietà è immediato.
b) Contratto con condizione sospensiva -> Mario il 12/03/2015 dona al figlio Paolo un motorino se sarà promosso a Giugno. Se la condizione si realizza Paolo diverrà proprietario del bene altrimenti il contratto sarà nullo.
c) Contratto con condizione risolutiva -> Mario il 12/03/2015 dona un motorino al figlio Paolo ma se lo riprenderà se Paolo sarà bocciato a Giugno.
La condizione impossibile o illecita rende nullo l’atto (es. ti nomino erede se non ti sposi).
2- Termine -> con questo le parti fanno dipendere gli effetti del contratto da un evento futuro ma certo. Questo può essere:
a) Iniziale -> da esso iniziano gli effetti del contratto
b) Finale -> da esso finiscono gli effetti del contratto
Possono essere soggetto di termine le date e la morte dell’individuo.
3- Modo -> è un limite all’arricchimento del beneficiario di un atto a titolo gratuito (es. donazione e testamento) con il quale il beneficiante gli impone di fare qualcosa a favore di un altro soggetto o cosa (es. ti nomino mio erede con l’onere di prenderti cura del mio cane). In caso di violazione dell’onere si perde il beneficio.

La rappresentanza
Si ha quando un soggetto interviene in un contratto per conto di un altro. Distinguiamo due parti:
1. Formale: è la parte che stipula materialmente il contratto
2. Sostanziale: è la parte a cui vanno gli effetti positivi e negativi del contratto
Queste possono non coincidere nella stessa persona.
La rappresentanza può essere:
• Diretta -> quando il rappresentante dichiara di agire per nome e per conto del rappresentato (così detta “spendita del nome”). L’atto unilaterale con il quale si attribuisce al rappresentante il potere di agire in nostro nome è chiamato Procura e questa può essere:
1. Speciale se riguarda un solo affare.
2. Generale se riguarda il compimento di una serie di atti.
Il mandato più la procura= rappresentanza diretta.
• Indiretta -> quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma non in suo nome. Il terzo non conosce l’esistenza del rappresentato e per questo il rappresentante agisce come “presta nome” (uomo di paglia o testa di legno). Mentre la procura è un atto unilaterale che conferisce un potere ma non obbliga a fare il Mandato è un contratto con il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante.
Il mandato meno la procura= rappresentanza indiretta.
La classificazione dei contratti
1. Contratti a titolo oneroso se la parte ottiene un vantaggio solo in cambio di un corrispettivo.
1. Contratti a titolo gratuito se la parte ottiene un vantaggio senza un corrispettivo.
2. Contratti formali se la legge impone una certa forma a pena di nullità
2. Contratti non formali se le parti solo libere di usare la forma che preferiscono. Il principio generale è quello della nullità di forma.
3. Contratti consensuali, sono la maggioranza dei contratti e si chiamano così perché per il loro perfezionamento (cioè il momento da cui producono effetti e obblighi per le parti) è sufficiente il consenso (manifestato nell’accordo) delle parti.
3. Contratti reali, sono un numero chiuso di contratti nei quali, oltre al consenso delle parti serve anche la consegna del bene.
4. Contratti aleatori sono quelli nei quali non è possibile stabilire preventivamente se le parti guadagneranno o perderanno (es. nel contratto di gioco del gratta e vinci so che spendo 5€ per il biglietto ma non so se e quanto vincerò. Se non vinco non potrò impugnare il contratto).
4. Contratti commutativi sono quelli in cui le parti stabiliscono preventivamente l’equilibrio per loro interessi economici. Se tale equilibrio non è rispettato la parte potrà impugnare il contratto.
5. Contratti ad effetti reali sono quelli che trasferiscono o costituiscono un diritto reale su un bene.
5. Contratti ad effetti solo obbligatori sono quelli che impongono degli obblighi alle parti senza incidere ai diritti reali.
6. Contratti ad esecuzione istantanea sono quelli i cui effetti si producono in un solo istante (es. nella vendita il passaggio di proprietà è immediato).
6. Sono quelli che danno vita ad un rapporto tra le parti destinato a durare nel tempo (es. nella locazione l’inquilino ha il diritto di abitare l’appartamento per un periodo di X tempo).
7. Contratti con obbligazioni corrispettive in questo caso l’obbligazione delle parti è strettamente collegata all’obbligazione della controparte (es. il venditore è disposto a trasferire la proprietà del bene solo se il compratore paga il prezzo. Questo legame si chiama “Sinallagma” (che in greco vuol dire appunto legame) e quindi esti contratti si definiscono anche sinallagmatici. Se una delle parti non adempie rompe il sinallagma e l’altra parte ha diritto a sua volta a non adempiere.
7. Contratti con obbligazione a carico di una sola parte sono quelli dove vi è l’obbligazione a carico di un solo contraente.
7. Contratti associativi in questo caso le prestazioni delle parti non sono un corrispettivo dell’altra ma sono tutte volte al raggiungimento di uno scopo comune (es. contratto di società).

Compravendita Locazione Mandato Donazione Comodato Mutuo
Onerosa Onerosa Oneroso o gratuito Gratuita Gratuito Oneroso o gratuito
Formale o non formale Formale o non formale Non formale Formale Non formale Non formale
Consensuale Consensuale Consensuale Consensuale Reale Reale
Commutativa Commutativa Commutativo Commutativa Commutativo Commutativo
Effetti reali Effetti obbligatori Effetti
obbligatori Effetti reali Effetti obbligatori Effetti reali
Istantanea Durata Durata Istantanea Durata Durata
Commutativo Corrispettivo Corrispettivo o sola parte Sola parte Sola parte Corrispettivo o sola parte

La formazione del contratto
Il contratto si può formare attraverso due fasi:
1. Fase eventuale -> sono le “Trattative” ovvero tutte le operazioni che precedono l’accordo. Durante la fase delle trattative l’unico obbligo delle parti è comportarsi in buona fede. La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità (ossia il dovere di risarcire un danno) detta “Responsabilità Precontrattuale”.
2. Fase necessaria -> è l’incontro tra la proposta e l’accettazione. La proposta è un atto unilaterale e recettizio (siccome normalmente è destinato ad un determinato soggetto. Il contratto si considera concluso quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione della controparte (momento di formazione dell’accordo). L’accettazione si presume conosciuta quando arriva all’indirizzo del destinatario a meno che non provi di essere stato nell’ impossibilità di conoscerla. Questa inoltre deve essere conforme alla proposta (ovvero identica) altrimenti come controproposta (es. se accetto di venderti la mia moto per € 1000 quando tu ne hai proposti € 950 il contratto non è concluso). Fino al momento della conclusione del contratto sia la proposta che l’accettazione possono essere revocate (es. posso revocare per telegramma un accettazione fatta per lettera). “L’Offerta al Pubblico” è invece una proposta di contratto rivolta ad un numero indeterminato di soggetti e chiunque può accettarla (es. merce esposta in vetrina).
I contratti di adesione
Il contratto per adesione (o standard) è un contratto predisposto dal proponente secondo clausole prestabilite che l’altro contraente non può discutere siccome deve aderire in blocco alla proposta se vuole stipulare il contratto. Questi sanciscono la posizione di supremazia di cui godono alcune imprese che dettano agli aderenti le condizioni contrattuali (es. polizze assicurative). La loro funzione è quella di eliminare le trattative e questo è vantaggioso per le imprese che hanno un gran numero di persone con cui contrattare per la prestazione di servizi o per forniture di interesse collettivo. La legge, per tutelare il contraente più debole, con l’articolo 1341 stabilisce che: le condizioni generali di contratto (ovvero quelle proposte in modo uniforme e unilateralmente da uno dei contraenti e che valgono per tutti i contratti conclusi con i consumatori o gli utenti) sono efficaci per l’altro contraente solo se al momento della conclusione questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza; che le clausole vessatorie (ovvero quelle particolarmente gravose per la controparte) non hanno effetto se quest’ultima non le abbia specificamente approvate per iscritto. Questa ha lo scopo di evitare che le imprese abusino della distrazione dei clienti per imporgli condizioni gravose. La mancata approvazione per iscritto porterà alla nullità. Tra queste ricordiamo quelle che pongono limitazioni di responsabilità; e che le clausole aggiunte ai moduli o ai formulari (es. fogli prestampati) prevalgono su quelle disposte in caso di incompatibilità.
Il contratto preliminare
Nel contratto preliminare (nella pratica detto “Compromesso”) le parti si obbligano alla conclusione dopo un certo tempo, di un futuro contratto detto “Definitivo”. È molto usato nella vendite di beni immobili. In pratica il venditore ed il compratore si impegnano a ritrovarsi dopo X giorni o mesi per stipulare la vendita. Se una delle parti non si presenta alla stipulazione del contratto definitivo l’altra parte può, se vuole, rivolgersi al giudice per ottenere, tramite sentenza, gli stessi effetti del contratto che non è stato concluso (es. se il promittente venditore non si presenta alla firma della compravendita, il promittente acquirente potrà ugualmente ottenere la proprietà del bene con una sentenza giudiziale, che sostituisce la volontà del venditore in sua assenza, ovviamente pagando il prezzo stabilito). Il preliminare va fatto a pena di nullità, nella stessa forma prevista per il definitivo (es. un preliminare di vendita di un appartamento va fatto in forma scritta).
L’interpretazione del contratto
le regole per l’interpretazione del contratto si trovano nell’articolo 1362 e 1371 del codice civile. Il criterio fondamentale che l’interprete deve adottare per interpretare un contratto è quello per cui si deve indagare alla ricerca di quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutare il comportamento complessivo (anche posteriore alla conclusione del contratto) e non limitarsi al senso letterale delle parole. Questo è integrato inoltre da altri criteri:
a) Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto.
b) Per quanto le espressioni usate siano generali questo non comprende che gli oggetti su cui le parti hanno inteso contrattare.
c) Il contratto va interpretato secondo buona fede.
d) Nel dubbio, sia al contratto e alle clausole, va attribuito un senso in modo che producano qualche effetto.
e) Le clausole ambigue devono essere interpretate secondo ciò che viene praticato generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
f) Le espressioni che possono avere più significati devono essere intese in modo che siano convenienti alla natura e all’oggetto del contratto.
g) Le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o nei moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell’altro.
Qualora il contratto rimanga oscuro dovrà essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interesso delle parti, se è a titolo oneroso.

La nullità
La nullità è la figura più radicale dell’invalidità del contratto (invalidità assoluta). secondo l’articolo 1418 il contratto è nullo, oltre che ai casi singolarmente ed espressamente previsti dalla legge, il tre ordini di ipotesi:
1. Quando manca uno degli elementi essenziali del contratto (Accordo, Causa, Oggetto, Forma).
2. Quando la causa del contratto è illecita, cioè contraria alle norme imperative (ovvero le norme che non possono essere derogate ai privati), all’ordine pubblico (cioè il complesso dei principi dell’ordinamento giuridico che sono perno portante del sistema giuridico ed economico) e alla buon costume (ovvero il complesso di principi che costituiscono la morale sociale corrente e che cambiano con il tempo). È quindi nullo il contratto il cui effetto è immorale.. benché i motivi soggettivi dell’agire di privati siano irrilevanti, la legge pone un eccezione: il contratto è illecito quando le parti sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune (art. 1345). Si ha frode alla legge (art. 1344) quando le parti decidono di raggiungere uno scopo vietato da una norma imperativa e cercando di aggirarla con un contratto lecito di appartenenza ed illecito di sostanza (es. Giovanni e Paolo stipulano un contratto di vendita con patto di riscatto che nasconde un prestito usuario).
3. Quando l’oggetto è impossibile, indeterminabile o illecito.
In tutti i casi il contratto non è concluso e non produce effetti. Se la prestazione è già stata eseguita dovrà essere restituita secondo le norme stabilite dalla ripetizione dell’indebito (art. 2033 ss.) essendo prive di causa giustificatrice. La nullità è soggetta a prescrizione, cioè un periodo di tempo scaduto nel quale non si può più esercitare un diritto o un azione. Questa può essere fatta valere da chiunque abbia interesse o rilevata d’ufficio, cioè senza richiesta (art. 1421). Di regola un contratto nullo è insanabile e quindi è impossibile attribuire validità all’atto già stipulato con una dichiarazione espressa o dandogli volontariamente esecuzione (art.1423). è consentita una conversione del contratto nulle se ha i requisiti di forma e sostanza di un contratto diverso e se risulta che le parti avrebbero voluto gli effetti del negozio diverso se fossero state a conoscenza della radicale invalidità dell’atto (art. 1424). Sussistendo il requisito oggettivo e quello soggettivo sono prodotti gli effetti del contratto in cui i requisiti di sostanza e forma sono identificabili (nullità parziale) ponendosi il problema se la nullità si estenda o meno all’intero contratto. L’intero contratto è nullo se le parti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità(art. 1419, 1° comma). È invece valido se rimane sufficientemente conforme al risultato che le parti intendevano perseguire e se viene sostituita automaticamente la clausola nulla con una norma imperativa (es. le clausole relative ai prezzi dei beni e dei servizi art. 1339). In questo caso le parti devono sostare al regolamento legale anche se non avrebbero concluso il negozio senza quella parte del contratto che è stata sostituita di autorità (art. 1419, 2° comma). I contratti con nullità parziale sono comunque sottoposti a rispondere a una comune esigenza di economia giuridica siccome mirano a salvare ciò che può essere salvato degli effetti dell’atto di autonomia in modo da non porre le attività dei privati, pur rilevanti nella pratica, a nullità (principio di conservazione gli atti giuridici. Espresso in latino con utile per inutile non vitiatur). Per quanto riguarda l’effetto verso terzi la nullità impedisce il trasferimento della proprietà, ma quando si tratta di cose mobili opera a favore dei terzi la regola “possesso vale titolo” (art. 1153) in cui si dice che chi ottiene in buona fede la consegna di una cosa mobile in base ad un contratto idoneo a trasferirne la proprietà, ne diviene proprietario anche se il suo dante causa non ne era proprietario avendo acquistato il bene in base ad un titolo nullo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra fatti, atti e negozi giuridici?
  2. I fatti sono eventi indipendenti dalla volontà umana, gli atti dipendono dalla volontà dell'uomo, mentre i negozi giuridici sono azioni volontarie con conseguenze legali.

  3. Quali sono gli elementi essenziali di un contratto?
  4. Gli elementi essenziali di un contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma. Senza di essi, il contratto è nullo.

  5. Come si classificano i contratti in base alla loro forma e obbligatorietà?
  6. I contratti possono essere formali o non formali, e possono avere effetti reali o solo obbligatori. Inoltre, possono essere a titolo oneroso o gratuito.

  7. Cosa si intende per rappresentanza diretta e indiretta?
  8. La rappresentanza diretta avviene quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, mentre nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma non in suo nome.

  9. Quali sono le conseguenze della nullità di un contratto?
  10. Un contratto nullo non produce effetti legali e, se la prestazione è già stata eseguita, deve essere restituita. La nullità può essere rilevata da chiunque abbia interesse o d'ufficio.

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