Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il referendum abrogativo in Italia, disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, permette di abrogare leggi ordinarie tramite il coinvolgimento diretto della popolazione.
  • Esistono due tipi di referendum: consultivi, che offrono pareri, e deliberativi, che influenzano direttamente l'ordinamento giuridico.
  • Il referendum abrogativo può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali, senza l'iniziativa diretta del Parlamento.
  • Per richiedere un referendum, gli elettori devono raccogliere firme, convalidabili dai "certificatori" che attestano l'iscrizione dei firmatari nei registri elettorali.
  • La legge 352 del 1970 stabilisce un limite di tre mesi per la raccolta delle firme, supervisionata dall'ufficio centrale per il referendum.

Articolo 75 della Costituzione

Il referendum abrogativo relativo a leggi ordinarie e atti aventi forza di legge è disciplinato dall’articolo 75 della costituzione italiana. Esso è sia strumento di democrazia diretta, poiché coinvolge direttamente la popolazione, sia fonte del diritto (sebbene anomala), poiché ha la facoltà di abrogare leggi ordinarie.
Esistono due distinte tipologie di referendum:
- referendum a carattere consultivo, come ad esempio un parere;
- referendum decisivi o deliberativi, che incidono direttamente sull’ordinamento giuridico.
Il referendum abrogativo può essere richiesto o da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali.

A differenza di quanto si verifica nel caso del referendum costituzionale, dunque, l’iniziativa referendaria non è attribuita al parlamento poiché esso, esercitando la funzione legislativa, può in qualsiasi momento proporre un disegno di legge tramite cui chiedere l’abrogazione di una legge precedente. L’atto attraverso cui i consigli regionali richiedono il referendum è una delibera con identico testo (tutti i consigli devono pertanto sottoscrivere la medesima richiesta).
Nel caso in cui siano invece cinquecentomila elettori a richiedere il voto, essi dovranno ufficializzare tale iniziativa tramite una sottoscrizione di firme. La legge 352 del 1970 sancisce che la sottoscrizione può contenere le firme di chiunque possa prendere attivamente parte alla votazione (i maggiorenni). La validità delle firme è attestata dai cosiddetti «certificatori», i quali si assumono l’onere di richiedere ai comuni di appartenenza dei firmatari un valido certificato che ne dimostri la regolare iscrizione ai registri elettorali. La stessa legge 352 del 1970 stabilisce altresì che la raccolta di voti può avvenire entro un limite massimo di tre mesi (dies a quo): a tal proposito è stato istituito l’ufficio centrale per il referendum (costituito dai giudici della cassazione), al quale è affidato il compito di certificare il regolare inizio della sottoscrizione referendaria.

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