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Concetti Chiave

  • Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che permette agli elettori di esprimere il loro consenso o dissenso su specifiche proposte, senza intermediari.
  • In Italia, esistono principalmente due tipi di referendum: costituzionale, per la revisione della Costituzione, e abrogativo, per eliminare leggi esistenti.
  • Il referendum costituzionale non prevede un quorum e può essere richiesto da 500.000 elettori, 1/5 dei membri di ciascuna Camera o 5 Consigli regionali.
  • Il referendum abrogativo consente di abrogare leggi o atti giuridici, ma esclude leggi tributarie, di bilancio e altre categorie specifiche.
  • L'abrogazione può avvenire tramite referendum, abrogazione parlamentare (espressa, tacita o implicita), e si distingue dalla dichiarazione di incostituzionalità.

Indice

  1. Il referendum
  2. Il referendum costituzionale
  3. Il referendum abrogativo
  4. Tipi di abrogazione

Il referendum

Il Referendum è un istituto giuridico con cui si richiede a un corpo elettorale la facoltà di esprimere il consenso o il dissenso attraverso un voto diretto riguardo a particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite.
Si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori di pronunciarsi senza nessun intermediario su un tema specifico, oggetto di discussione.
I requisiti, la disciplina e le caratteristiche del Referendum sono disciplinati nei vari ordinamenti giuridici.
Vi sono due grandi accezioni di democrazia:
1. Democrazia diretta: il Referendum è l’istituto di democrazia diretta, cioè uno strumento nelle mani del popolo che così può intervenire direttamente nella decisione politica.
2. Democrazia rappresentativa: presuppone l’idea di rappresentanza politica, si attua nello scegliere i propri rappresentanti che dovranno successivamente esprimersi e decidere al posto del popolo sulla base delle richieste di esso.
Tutte le democrazie sono unione delle due forme democratiche appena citate.
La preponderanza di una caratteristica rispetto all’altra dipende molto dagli emendamenti adoperati, ad esempio, per democrazia diretta citiamo la Svizzera perché essendo meno popolosa e geograficamente piccola rende più facile il far intervenire direttamente il popolo; parlando di democrazia rappresentativa possiamo citare il caso degli Stati Uniti che data la loro vastità geografica e popolativa necessita di rappresentanti che decidano al posto del popolo stesso.
L’Italia è un esempio di democrazia diretta e rappresentativa, quindi una combinazione delle due forme. Inoltre, ci sono due tipi principali di referendum:
1. Il referendum costituzionale (è un istituto di democrazia diretta) esso è anche fonte del diritto dato che riguarda la costituzione che è la fonte più importante nel nostro ordinamento. Fino ad oggi in Italia sono stati proposti solo tre referendum costituzionali, questo perché le riforme costituzionali sono molte meno.
2. Il referendum abrogativo (a livello nazionale) tratta la modificazione del sistema delle fonti (quelle più frequenti). È detto “abrogativo” in quanto “toglie”: con il referendum abrogativo si può eliminare una legge esistente.
In Italia si è sempre mantenuto solo il referendum abrogativo: si può sempre approvare (o non approvare) il testo, quello che non si può mai fare (e di cui non vi è alcuna possibilità) è la modifica del testo stesso.
Vi sono, inoltre, altri tipi di referendum come, ad esempio, i referendum locali che riguardano l’approvazione degli statuti regionali o modificazione territoriale: esso è un referendum di tipo consultivo, ossia non vincolante per il proseguimento del procedimento; poi vi sono anche i referendum approvativi, ossia quelli con cui gli elettori sono chiamati a scegliere tra l’approvazione o la bocciatura di una legge costituzionale (quando essa deve ancora entrare in vigore).

Il referendum costituzionale

Il referendum costituzionale è uno strumento previsto per il procedimento aggravato di revisione della Costituzione. Le leggi costituzionali richiedono la doppia deliberazione delle Camere del Parlamento (Camera dei deputati e senato) con intervento di almeno tre mesi tra la prima e la seconda votazione. In caso di maggioranza assoluta (ovvero il 50% + 1 voto dei votanti) è possibile richiedere che il progetto di revisione costituzionale sia sottoposto al referendum popolare.
Il referendum costituzionale può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale da 500.000 elettori o da 1/5 dei membri di ciascuna Camera del Parlamento o 5 Consigli regionali. In caso di mancata richiesta del referendum (dopo i tre mesi dalla pubblicazione), il progetto si intende tacitamente approvato dal corpo elettorale.
Il referendum costituzionale non può essere richiesto se il progetto di revisione costituzionale ottiene nella seconda votazione la maggioranza qualificata (pari a 2/3 dei membri parlamentari), da entrambe le Camere del Parlamento.
Possono partecipare al referendum costituzionale tutti i cittadini aventi diritto al voto; esso, a differenza del referendum abrogativo, è caratterizzato dall’assenza del quorum (il quale, solitamente, rappresenta il numero minimo di partecipanti o elettori affinché una votazione sia ritenuta valida).
La richiesta di Referendum costituzionale è stata presentata per la prima volta nel 2001 in relazione alla legge di revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione e tale legge costituzionale è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori votanti, ed è quindi entrata in vigore.

Il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è un istituto attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi direttamente circa “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge”.
Possono essere, quindi, oggetto del referendum abrogativo le leggi e gli atti con forza di legge dello Stato, per intero o limitatamente a una parte, per ciò attraverso il referendum se ne determina l’abrogazione, ossia la perdita di efficacia per il futuro.
Sono invece escluse dal referendum alcune categorie di leggi: le leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di amnistia e indulto...
L’articolo 75 della disciplina procedurale del referendum, è un’attività procedurale molto lunga e complessa e si articola nelle seguenti fasi:
1) L’iniziativa, che spetta a cinque consigli regionali o a 500.000 mila elettori.
Può essere di due tipi: popolare o regionale
Inoltre, non è possibile richiedere un referendum a cavallo di legislatura, ossia un anno prima o sei mesi dopo lo scioglimento delle Camere.
2) Controllo sul quesito referendario: l’Ufficio centrale per il referendum effettua un controllo di legittimità delle richieste. Si tratta di un controllo volto a verificare la regolarità formale della richiesta (ad esempio controllare che l’oggetto sia una legge dello Stato o un atto avente forza di legge che sia in vigore oppure che la richiesta provenga da almeno 500.000 elettori ecc.).
3) Controllo di ammissibilità del referendum: la Corte Costituzionale giudica sull’ammissibilità delle richieste dichiarate legittime, ossia verifica che il referendum non riguardi materie vietate dalla Costituzione.
Sono previsti due quorum: uno di partecipazione o struttura, l’altro riguardante l’esito.
4) Comunicazione: nel caso di abrogazione (quindi di esito positivo), essa viene comunicata dal Presidente della Repubblica con decreto, il quale può posticipare l’effetto abrogativo al massimo di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, affinché il Parlamento abbia il tempo di intervenire con una nuova legge.
Ovviamente il Parlamento non può approvare una disciplina riproduttiva di quella abrogata “se non è intervenuto alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tali da giustificarlo”.
La Corte costituzionale ha posto dei limiti al referendum, dichiarando che l’esame di ammissibilità deve riguardare l’intero tessuto costituzionale, costituito da limiti espliciti e impliciti.

Tipi di abrogazione

Parlando del referendum abrogativo possiamo estendere l’argomento e parlare del concetto di abrogazione: si chiama abrogazione l’effetto che una norma successiva produce nei confronti della precedente, ossia limitando la sfera temporale di applicazione e quindi facendo cessare l’efficacia della norma precedente (per efficacia si intende l’idoneità a produrre effetti giuridici).
Inoltre, va sottolineato che, l’abrogazione è differente dalla dichiarazione di incostituzionalità in quanto essa dipende dal cambiamento delle esigenze sociali e fa si che l’efficacia della legge si fermi al momento in cui era in vigore.
Ci sono diversi modi per abrogare una legge:
- Referendum abrogativo
- Abrogazione parlamentare (abrogazione di una legge ad opera di un’altra legge successiva) che può essere a sua volta:
•abrogazione espressa
• abrogazione tacita
• abrogazione implicita
Diversa dall’abrogazione è la deroga: un istituto giuridico attraverso il quale si risolve un’antinomia (un rapporto di contraddizione) tra norme giuridiche diverse sul piano della generalità e dunque, una norma derogata, non perde efficacia ma viene semplicemente delimitato il campo di applicazione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale del referendum?
  2. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che permette agli elettori di esprimere il loro consenso o dissenso su proposte specifiche senza intermediari.

  3. Quali sono i due tipi principali di referendum in Italia?
  4. In Italia, i due tipi principali di referendum sono il referendum costituzionale e il referendum abrogativo.

  5. Come si differenzia il referendum costituzionale dal referendum abrogativo?
  6. Il referendum costituzionale riguarda la revisione della Costituzione e non richiede un quorum, mentre il referendum abrogativo si occupa dell'abrogazione di leggi esistenti e richiede un quorum di partecipazione.

  7. Quali sono le fasi procedurali del referendum abrogativo?
  8. Le fasi procedurali del referendum abrogativo includono l'iniziativa, il controllo sul quesito referendario, il controllo di ammissibilità del referendum e la comunicazione dell'esito.

  9. Cosa si intende per abrogazione e quali sono i suoi tipi?
  10. L'abrogazione è l'effetto che una norma successiva produce su una precedente, cessandone l'efficacia. I tipi di abrogazione includono il referendum abrogativo, l'abrogazione parlamentare espressa, tacita e implicita.

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