
Gli scrutini di fine anno si stanno avvicinando e tutti gli studenti sono alle prese con le ultime verifiche scritte e orali, necessarie sia per recuperare le insufficienze sia per definire bene i voti finali. Dopo la parentesi dello scorso anno, infatti, a giugno i consigli di classe potranno di nuovo decidere di bocciare gli studenti che presentano insufficienze gravi nelle diverse materie.
Mentre nel 2020 la scuola ha infatti dovuto affrontare velocemente un’emergenza improvvisa e del tutto nuova, da questo anno scolastico la didattica, sempre alternata tra la presenza e la distanza, è stata comunque portata avanti da un sistema di formazione più strutturato. Per questo motivo, la circolare pubblicata dal Ministero dell’Istruzione con oggetto la “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie di Primo e secondo ciclo di istruzione”, ha rinnovato la possibilità di bocciare in sede di scrutinio finale.
Le insufficienze assegnate in Dad hanno lo stesso peso di quelle in presenza?
Le insufficienze possono essere riferite a tutte le attività didattiche svolte nel corso dell’anno, comprendendo dunque allo stesso modo quelle svolte in didattica a distanza e quelle in presenza. La circolare stessa chiarisce molto bene questo importante aspetto delle valutazioni: “Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. […] Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico”.
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Bocciature scuole superiori 2021, in quali casi si può bocciare?
Per essere ammessi alla classe successiva, gli studenti devono raggiungere la sufficienza in tutte le materie, comprendendo anche l’educazione civica e il voto di condotta. Per le carenze meno gravi o isolate tuttavia la nota del Ministero dell’Istruzione precisa che si può evitare una bocciatura netta, attraverso la sospensione in giudizio, ovvero attraverso l’assegnazione dei tradizionali debiti che devono essere risanati a settembre.
In sede di scrutinio di fine anno delle classi non terminali delle scuole superiori sono infatti ammessi “alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina”.
Per quel che riguarda l’obbligo di frequenza e il limite di assenze consentito all’interno dell'anno scolastico, la nota del Ministero dell’Istruzione precisa infine che, nel pieno rispetto del principio di autonomia scolastica, alle singole scuole è lasciata la possibilità, in “casi eccezionali” e in vista degli scrutini finali, di attuare “motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”.
Infine, gli studenti che presentano una disabilità certificata o DSA, saranno valutati “sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica”.
Insufficienza in Educazione civica: si rischia la bocciatura?
Se tutte le discipline devono dunque essere almeno sufficienti per conseguire una piena promozione, significa che anche in educazione civica è necessario ottenere una votazione di almeno sei decimi, altrimenti si incorre nella analoga sospensione in giudizio vigente anche nelle altre materie: “Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009”.
In questo caso, saranno gli stessi docenti che nel corso dell’anno scolastico hanno predisposto l’insegnamento dell’Educazione civica, che dovranno accertarsi dell’effettivo recupero del debito: “L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto”.
Guarda il video che spiega come compilare il Curriculum dello Studente per la Maturità 2021:
Contributo a cura di Noemi David