
Capita di frequente che un'istituzione scolastica debba ravvedersi di fronte ad una sentenza del Tar; perfino nel caso di una bocciatura che, almeno sulla carta, sembra essere motivata. Ed è quanto è successo in Valle D'Aosta, dove il Tribunale Amministrativo ha di fatto annullato il verbale con cui il consiglio di classe di una scuola non aveva ammesso un alunno alla classe successiva.
Lo studente, al termine della prima media, presentava una griglia di voti che non andava sotto il cinque; non avendo quindi particolari carenze e non presentando gravi insufficienze, il Tar ha deciso per la sua ammissione alla classe seconda.-
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La sentenza del Tar: "Tenere conto del rendimento dell'alunno nel lungo periodo"
La sentenza del tribunale si basa su quanto espresso dal Consiglio di Stato che ritiene la non ammissione “un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo 'dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico”. Si doveva quindi tenere conto del rendimento generale dell'alunno che con “una griglia di voti mai inferiori a cinque e che arrivano fino a sette” doveva essere valutato prendendo in considerazione un periodo temporale più ampio.A rafforzare questa teoria, anche una circolare del ministero dell'Istruzione, la n.1865 del 2017 che "precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline”. Per cui una o più insufficienze, se non gravi, non consistono in un elemento che determina necessariamente la bocciatura. E infatti già a settembre l'alunno aveva potuto iniziare a frequentare la seconda media, ammesso con riserva dal Tar della Valle D'Aosta.