
Chiamala che arriva, perché ormai la maturità 2019 è praticamente qui! A fine maggio/inizio giugno gli studenti, sepolti tra libri e appunti, non attendono altro che sapere i nomi dei commissari esterni che faranno parte della commissione che li esaminerà.
Come sappiamo, la lista dei nomi dei commissari esterni dovrebbe comparire prima nelle segreterie delle scuole e poi sul sito del Miur nella sezione appositamente dedicata. Da quel momento partirà la caccia alle info per cercare di capire se coloro che faranno le domande all’orale e prepareranno le prove scritte per la maturità 2019 saranno buoni o cattivi.Oggi facciamo un passo indietro, parliamo di come vengono nominati i commissari esterni: quali sono i criteri?
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Maturità 2019: criteri di nomina dei commissari esterni
A stabilire i termini di presentazione delle istanze di nomina a commissario esterno è la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I commissari esterni vengono nominati in ordine di precedenza e nel rispetto del principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l’elenco delle scuole paritarie, secondo i seguenti criteri:
- docenti con contratto a tempo indeterminato in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla fine dell’anno scolastico in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; - docenti con contratto a tempo determinato fino alla fine dell’attività didattica in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui i tre precedenti punti, rimangano nomine da effettuare;
- docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato servizio effettivo per almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado. Devono inoltre possedere l’abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.