C.Galgano
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Commissari esterni Maturità 2023Si avvicinano sempre di più gli esami di Maturità 2023 e con l’approssimarsi delle prove aumenta la curiosità di scoprire chi saranno i temutissimi commissari esterni. Nell’attesa della pubblicazione della lista dei nomi dei membri esterni, facciamo chiarezza sulle modalità, sui tempi e sui criteri in base ai quali vengono selezionati.

Ricordiamo che per saperne di più sulle materie affidate ai commissari esterni, è possibile consultare il motore di ricerca messo a disposizione sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quando si sapranno i nomi dei commissari esterni?

Lo scorso 4 maggio è stato pubblicato dal MIM l’elenco regionale dei presidenti delle commissioni degli Esami di Stato, mentre ancora non si hanno informazioni sui professori selezionati come membri esterni. I docenti interessati e in possesso dei requisiti richiesti hanno potuto presentare domanda come commissari esterni entro il 5 aprile scorso, ma i maturandi dovranno aspettare i primi giorni di giugno per conoscere i nomi dei docenti selezionati.

I criteri di nomina dei commissari esterni

Per comprendere le modalità e i termini dell’affidamento delle materie oggetto dell’Esame di Stato ai commissari esterni, bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007, in cui vengono illustrati anche i criteri di assegnazione e di sostituzione dei componenti delle commissioni. Nel documento si dichiara che la nomina dei commissari esterni è rimessa all’Ufficio Scolastico Regionale e avviene secondo i seguenti criteri di preferenza:

  • i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La precedenza viene data a coloro che insegnano nelle classi terminali;
  • i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico. Anche in questo caso hanno la precedenza gli insegnanti delle classi terminali;
  • i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica, dando sempre la precedenza a chi insegna nelle classi terminali;
  • nel caso in cui, dopo la nomina di tutti gli aventi diritto (i docenti in possesso dei requisiti sopraelencati), rimangano ancora delle nomine da effettuare, si procederà con i docenti di istituti statali di istruzione secondaria collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in base all’abilitazione posseduta;
  • i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.

Ordine delle nomine

Secondo i criteri descritti in precedenza, le nomine vengono effettuate secondo il seguente ordine:
  • per la materia di insegnamento;
  • per la classe di concorso in cui è compresa la materia di insegnamento.

Inoltre, come specificato nell’articolo 8, bisogna anche rispettare le fasi territoriali. I docenti in possesso dei requisiti saranno quindi selezionati:

  • nell’ambito del comune di servizio o residenza, secondo l’ordine di preferenza espressa;
  • d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
  • nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;
  • d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi sopraelencate;
  • eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’art.6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione in cui l’aspirante presta servizio; successivamente, d’ufficio; qualora non sia possibile effettuare in base alle disposizioni di cui sopra

A parità di tutte le condizioni la nomina sarà determinata dall’anzianità di servizio di ruolo. Qualora anche quest’ultima fosse equivalente, si procederà in base all'anzianità anagrafica.

Chiara Galgano

Data pubblicazione 10 Maggio 2023, Ore 11:07 Data aggiornamento 10 Maggio 2023, Ore 11:33
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