C.Galgano
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Commissari esterni Maturità 2023

Si avvicinano sempre di più gli esami di Maturità 2023 e con l’approssimarsi delle prove aumenta la curiosità di scoprire chi saranno i temutissimi commissari esterni. Nell’attesa della pubblicazione della lista dei nomi dei membri esterni, facciamo chiarezza sulle modalità, sui tempi e sui criteri in base ai quali vengono selezionati.

Ricordiamo che per saperne di più sulle materie affidate ai commissari esterni, è possibile consultare il motore di ricerca messo a disposizione sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quando si sapranno i nomi dei commissari esterni?

Lo scorso 4 maggio è stato pubblicato dal MIM l’elenco regionale dei presidenti delle commissioni degli Esami di Stato, mentre ancora non si hanno informazioni sui professori selezionati come membri esterni. I docenti interessati e in possesso dei requisiti richiesti hanno potuto presentare domanda come commissari esterni entro il 5 aprile scorso, ma i maturandi dovranno aspettare i primi giorni di giugno per conoscere i nomi dei docenti selezionati.

I criteri di nomina dei commissari esterni

Per comprendere le modalità e i termini dell’affidamento delle materie oggetto dell’Esame di Stato ai commissari esterni, bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007, in cui vengono illustrati anche i criteri di assegnazione e di sostituzione dei componenti delle commissioni. Nel documento si dichiara che la nomina dei commissari esterni è rimessa all’Ufficio Scolastico Regionale e avviene secondo i seguenti criteri di preferenza:

  • i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La precedenza viene data a coloro che insegnano nelle classi terminali;
  • i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico. Anche in questo caso hanno la precedenza gli insegnanti delle classi terminali;
  • i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica, dando sempre la precedenza a chi insegna nelle classi terminali;
  • nel caso in cui, dopo la nomina di tutti gli aventi diritto (i docenti in possesso dei requisiti sopraelencati), rimangano ancora delle nomine da effettuare, si procederà con i docenti di istituti statali di istruzione secondaria collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in base all’abilitazione posseduta;
  • i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.

Ordine delle nomine

Secondo i criteri descritti in precedenza, le nomine vengono effettuate secondo il seguente ordine:

  • per la materia di insegnamento;
  • per la classe di concorso in cui è compresa la materia di insegnamento.

Inoltre, come specificato nell’articolo 8, bisogna anche rispettare le fasi territoriali. I docenti in possesso dei requisiti saranno quindi selezionati:

  • nell’ambito del comune di servizio o residenza, secondo l’ordine di preferenza espressa;
  • d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
  • nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;
  • d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi sopraelencate;
  • eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’art.6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione in cui l’aspirante presta servizio; successivamente, d’ufficio; qualora non sia possibile effettuare in base alle disposizioni di cui sopra

A parità di tutte le condizioni la nomina sarà determinata dall’anzianità di servizio di ruolo. Qualora anche quest’ultima fosse equivalente, si procederà in base all'anzianità anagrafica.

Chiara Galgano

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