Concetti Chiave
- Il doping è considerato un reato penale in Italia, con sanzioni severe, ed è permesso solo per specifiche esigenze terapeutiche documentate.
- Le sostanze vietate includono agenti anabolizzanti, ormoni, stimolanti e diuretici, con effetti collaterali gravi come tossicità epatica e problemi cardiovascolari.
- La WADA coordina a livello globale i controlli antidoping, mantenendo un elenco aggiornato delle sostanze vietate e sviluppando test per rilevarle.
- Il doping ha una lunga storia, risalente agli antichi giochi olimpici, e oggi coinvolge tecnologie avanzate come l'uso di EPO e GH ricombinanti.
- L'aspetto etico del doping riguarda il fair play e l'integrità sportiva, con discussioni sulla moralità di migliorare artificialmente le prestazioni atletiche.
In questo appunto di educazione fisica viene descritto che cosa sia il doping, le sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, le sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati, gli stimolanti, gli integratori, le pratiche di doping, la storia del doping, l'antidoping,i controlli antidoping: le sostanze vietate, l'aspetto etico.
Indice
- Il doping
- Sostanze biologicamente e farmacologicamente attive
- I farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati
- Gli stimolanti
- Gli integratori
- Le pratiche
- Storia del doping
- Antidoping
- I controlli antidoping: le sostanze vietate
- Aspetto etico
- Considerazioni personali
Il doping
Il fenomeno "doping" è un problema riguardante non solo l’etica sportiva, ma anche la salute pubblica.
"Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti." E´ quanto cita l´art. 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. Il doping è un reato penale, punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute), se ad essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minorenne o se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del CONI. Solo in presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate da un medico e verificata l’assenza di pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alla competizione sportiva. Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere conservata e tenuta sempre a disposizione dall’atleta. Il controllo anti-doping vero e proprio sulle competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO).
per ulteriori approfondimenti sul doping vedi anche qua
Sostanze biologicamente e farmacologicamente attive
Tali sostanze possono essere raggruppate in tre categorie principali che verranno descritte sotto.
I farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati
Per quanto riguarda l’impiego di farmaci al di fuori delle indicazioni per le quali sono stati sintetizzati, è opportuno ricordare che la loro somministrazione a persone non malate è sempre pericolosa in quanto priva di finalità terapeutica, scopo fondamentale di un medicamento. Tra i farmaci più usati gli antinfiammatori non steroidei e i farmaci omeopatici. Come effetti negativi possibili e comparsa di gravi reazioni avverse. -i farmaci vietati per doping - I farmaci vietati per doping sono: • la Eritropoietina (EPO) e i suoi derivati: la EPO è una glicoproteina prodotta dal rene che agisce stimolando la proliferazione e la maturazione di globuli rossi il cui uso in medicina è relativo al trattamento dell’anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica. Per questo motivo (ossia per la sua capacità di regolare la produzione dei globuli rossi e dunque di aumentare l’apporto di ossigeno nel sangue), è molto diffusa tra ciclisti e maratoneti, costretti a prestazioni atletiche di lunga durata. Il ricorso all’EPO comporta rischi non trascurabili per la salute dell'atleta, correlati all'aumento della viscosità del sangue e della pressione arteriosa, come ictus, trombosi e infarto del miocardio. Nella pratica sportiva, l'utilizzo di steroidi anabolizzanti accresce lo sviluppo muscolare, potenziando la forza fisica e la resistenza allo sforzo. Gli effetti negativi includono tossicità a carico del fegato, degli apparati cardiovascolare e endocrino, sviluppo di tumori e disturbi psichiatrici.
Gli stimolanti
Gli stimolanti (ad esempio amfetamine, cocaina, efedrina, pseudoefredina, caffeina) sono impiegati ad uso doping in quanto aumentano il livello di vigilanza, riducono il senso di fatica e possono aumentare l'agonismo e l'aggressività. Altri effetti negativi comprendono disturbi cardiovascolari fino ad aritmie anche mortali e veri e propri disturbi neurologici e psichiatrici.
Gli integratori
Gli integratori, ovvero i prodotti salutistici, vale a dire tutti quei prodotti che servono a reintegrare eventuali perdite di macro e micronutrienti (sali, aminoacidi, vitamine)
Gli integratori alimentari sono alimenti, che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, come vitamine e minerali, o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. Sono presentati in forme predosate, come capsule, pastiglie, compresse, pillole, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri, destinati ad essere somministrati in dosi unitarie. In ambito sportivo vengono spesso usati con la speranza di incrementare la massa muscolare, ridurre il grasso corporeo, aumentare la velocità, migliorare la resistenza ed avere un recupero più rapido. Sono facilmente reperibili in quanto presenti anche sugli scaffali dei supermercati. Dal punto di vista legale, non essendo considerati farmaci, non sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione. Per quelli ad uso sportivo è prevista l’autorizzazione ministeriale, per altri la semplice notifica presso il Ministero, ma ve ne sono innumerevoli altri ancora, che vanno sotto il nome di prodotti salutistici (dai prodotti erboristici e dietetici a quelli omeopatici, dagli antiossidanti alle tavolette energetiche).
Le pratiche
Le pratiche di doping più diffuse sono:
- il doping ematico: nel doping ematico all’atleta vengono somministrati, per via endovenosa, sostanze di sintesi correlate all’EPO che migliorano il trasporto di ossigeno nel sangue. Un’altra pratica è quella dell’autotrasfusione: l’atleta cioè, si sottopone a un prelievo di sangue, che, dopo essere stato adeguatamente conservato e non appena i globuli rossi sono tornati a livello normale, gli viene trasfuso nuovamente, ottenendo così un incremento del numero dei globuli rossi. I rischi connessi al doping ematico includono reazioni allergiche, possibile trasmissione di malattie infettive, sovraccarico del sistema circolatorio e shock metabolico.
- le manipolazioni chimiche e fisiche dei campioni di urina: er manipolazione farmacologica, chimica o fisica quale metodo doping si intende "l’uso di sostanze e di metodi in grado di alterare l'integrità e la validità dei campioni di urine utilizzati per i controlli antidoping". Le manipolazioni vanno dallo scambio dei campioni d’urina alla diluizione con altri liquidi, fino all’inserimento nella vescica, tramite catetere, dell’urina altrui. Possono inoltre essere usati i diuretici chiamati non a caso mascheranti, perché in grado di eliminare più velocemente, favorendo la diuresi, le sostanze proibite rintracciabili ai test antidoping. Inoltre, la prima cosa che si esamina nei campioni di urina è il pH, in quanto è possibile facilitare l’eliminazione di farmaci vietati alcalinizzando o acidificando l’urina; la seconda è la densità: un’urina con basso peso specifico, può indicare una manipolazione finalizzata ad abbassare la concentrazione di un farmaco al di sotto della soglia di rilevazione.
Storia del doping
Il termine deriva dalla parola inglese "dope": essa, in principio, indicava una mistura di vino e tè bevuta regolarmente dagli schiavi americani per rimanere attivi e lavorare. Il doping non è un fenomeno recente, fin dall'antichità si è fatto ricorso a sostanze e pratiche per cercare di migliorare una prestazione sportiva; già nelle Olimpiadi del 668 AC viene riportato l'uso di sostanze eccitanti (quali funghi allucinogeni). Galeno (130-200 DC) descrive nei suoi scritti le sostanze che gli atleti romani assumevano per migliorare la loro prestazione. Se nelle civiltà antiche si faceva ricorso a funghi, piante e bevande stimolanti, con lo sviluppo della farmacologia e dell'industria farmaceutica si assiste nel XIX secolo ad una diffusione di sostanze quali alcool, stricnina, caffeina, oppio, nitroglicerina e trimetil (sostanza alla quale si deve la prima morte conosciuta per doping, quella del ciclista Linton nel 1886). I regolamenti sportivi vietano il doping, regolamentando strettamente le tipologie e le dosi dei farmaci consentiti, e prescrivono l'obbligo per gli atleti di sottoporsi ai controlli antidoping, che si effettuano mediante l'analisi delle urine e in taluni casi anche del sangue. Gli atleti che risultano positivi alle analisi vengono squalificati per un periodo più o meno lungo; nei casi di recidiva si può arrivare alla squalifica a vita. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e le federazioni sportive nazionali collaborarono nel 1998 per fondare l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA www.wada-ama.org), un organismo che congiunto al CIO finanzia e collabora con le nazioni impegnate a sviluppare dei programmi per il rilevamento e il controllo del doping atletico. L'Agenzia Mondiale AntiDoping svolge i suoi compiti compilando e aggiornando costantemente un elenco delle sostanze e dei metodi che sono incompatibili con gli ideali dello sport e che dovrebbero essere vietati nella competizione atletica. E' anche responsabile dello sviluppo e della convalida di nuovi, e scientificamente validi, test di individuazione, nonché dell'attuazione di programmi internazionali efficaci, nelle competizioni ufficiali e non ufficiali, per lo screening degli atleti. In aggiunta a questo sforzo internazionale, un certo numero di paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno formato agenzie nazionali anti-doping, organizzate in modo simile alla WADA, con il compito di monitorare e controllare il doping sportivo a livello nazionale; le stesse agenzie istituiscono programmi di ricerca per sviluppare test ancora più efficaci per individuare le sostanze e le metodiche proibite. Nelle agenzie degli Stati Uniti, questo sforzo nazionale per l'anti-doping è coordinato dall'Agenzia Anti-Doping degli Stati Uniti.
La WADA ha attuato il suo programma sul controllo delle droghe nello sport mediante l'emissione e il continuo aggiornamento del Codice Mondiale Anti-doping, che comprende un elenco delle sostanze e dei metodi vietati. E' noto come il rendimento sportivo possa essere implementato dall'utilizzo di alcuni farmaci, ad esempio gli ormoni steroidei e i composti stimolanti il sistema nervoso centrale (amfetamine, cocaina, efedrina, metilefedrina), così come dall'alterazione dei parametri ematochimici normali. Gli ormoni steroidei provocano infatti una ipertrofia muscolare con riduzione delle masse adipose, aumento della forza e della capacità di recupero dallo sforzo, mentre le anfetamine e gli altri stimolanti del sistema nervoso centrale migliorano la prontezza di riflessi e la concentrazione. L'alterazione dei parametri ematochimici, in particolare l'aumento dell'ematocrito (la percentuale di elementi corpuscolati presente nel sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) ha come risultato l'aumento dell'apporto di ossigeno ai tessuti, quindi una maggiore resistenza allo sforzo. Tuttavia accanto agli effetti positivi sono ben noti effetti negativi di ciascuna di queste situazioni, in particolare l'assunzione di ormoni steroidei risulta nella perdita delle proprietà meccaniche ed elastiche del connettivo (tendini) con facilità di rottura, nell' aumento della facilità alla formazione di trombi, dunque del rischio di infarto, di complicazioni cardiovascolari. Le anfetamine, invece, possono provocare ipertensione, aritmie cardiache, crisi convulsive, vomito, dolore addominale, emorragie cerebrali, psicosi, dipendenza e morte; mascherando la fatica fisica possono indurre a sforzi eccessivi con conseguenti danni ai tendini, muscoli ed articolazioni. La cocaina agisce inibendo il reuptake della dopamina a livello delle sinapsi; come effetti collaterali può causare aritmie cardiache, infarto del miocardio, ipertensione o ipotensione, ansia, depressione, attacchi di panico, aggressività, irritabilità, psicosi tossiche, tremori, convulsioni, alterazione dei riflessi, mancata coordinazione motoria, paralisi muscolare, respirazione irregolare, dipendenza e morte. Le modificazioni dell'ematocrito, in particolare l'aumento dello stesso, possono esitare nella formazione di trombi intravascolari, con necrosi tessutale massiva ed embolia. Per gli sport di durata negli anni Settanta era stata introdotta, nello sci di fondo e nel ciclismo, l'autoemotrasfusione. Obiettivo di tale metodica era proprio l'aumento della massa eritrocitaria, quindi del trasporto di ossigeno verso i muscoli.
Questo razionale era alla base della prima forma di doping di tipo biotecnologico. Qualche anno più tardi, l'ormone stimolante per la produzione di globuli rossi, l'eritropoietina (EPO), fu isolato dall'urina umana e successivamente ne venne determinata la composizione aminoacidica, quindi identificato il gene, clonato e transfettato in cellule ovariche di cavia. Nel 1985 l'eritropoietina umana ricombinante entrava in commercio. Si apriva una nuova era per la cura delle malattie del sangue da carenza di eritrociti. Allo stesso tempo, però, la somministrazione di EPO, che mima gli effetti di un intenso allenamento in quota, diventava in breve una pratica generalizzata nella corsa e nello sci di fondo, ma soprattutto nel ciclismo, disciplina che ha infine consegnato la sostanza al clamore della cronaca nei Tour de France corsi nel 1998 e nel '99. Nella seconda metà degli anni '80, un'altra sostanza endocrina conquistava il gigantesco mercato dello sport: l'ormone della crescita (GH). La diffusione dell'uso del GH si è accompagnata ad un notevole incremento di farmaci e supplementi alimentari che stimolano la produzione ed il rilascio dello stesso, come certi aminoacidi, i beta-bloccanti, la clonidina (un farmaco antipsicotico di ultima generazione), la levodopa e la vasopressina. Il GH era considerato un valido sostituto e coadiuvante degli steroidi anabolizzanti, in quanto anch'esso stimola l'aumento della massa corporea e possiede azione anabolizzante; in aggiunta, il GH aumenta la mobilizzazione dei lipidi dai tessuti adiposi e ne accresce l'ossidazione come fonte di energia, risparmiando il glicogeno muscolare. Sebbene diversi studi abbiano smentito i presunti effetti ergogenici del GH sugli atleti, quest'ormone divenne ben presto un elemento essenziale nella preparazione di molti atleti di punta, soprattutto per il fatto che non esisteva un test in grado di rilevarne l'assunzione (dai giochi olimpici di Atene del 2004 è stato introdotto un test in grado di rilevarlo tramite l'analisi di un campione di sangue).
L'ormone della crescita veniva estratto dall'ipofisi dei cadaveri; per questo, fra i soggetti trattati vi furono casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob (una delle forme umane di encefalopatia causata dai prioni) pertanto il GH umano venne ritirato dal mercato nel 1985. L'anno successivo le ricerche biotecnologiche portavano alla produzione del GH umano ricombinante, il cui uso nello sport non è esploso come gli steroidi a causa degli alti costi e della difficoltà di acquistarlo allo stato puro. Più recentemente, un altro prodotto della ricerca biotecnologica con potenti effetti anabolizzanti ha iniziato la conquista del mercato del doping: l'IGF-1 (insulin-like Growth Factor). L'IGF-1 è un peptide analogo alla proinsulina usato nella terapia di alcune forme di nanismo e nella cura del diabete resistente all'insulina. Una delle maggiori sfide per i laboratori antidoping è proprio quella di riconoscere gli effetti dell'utilizzo di questi peptidi ricombinanti con test antidoping specifici. A complicare lo scenario si sono aggiunti i recenti progressi nel campo della terapia genica, ad esempio l'evidenza di un aumento della performance muscolare in modelli animali dopo modificazioni geniche. Il timore che la manipolazione genetica e le tecniche di terapia genica vengano applicate per cercare di migliorare la performance sportiva, ha portato la WADA ad inserire il doping genetico nella lista dei metodi proibiti. Per doping genetico si intende "l'uso non terapeutico di cellule, geni, elementi genici o della modulazione dell'espressione genica, che possa aumentare la performance sportiva".
per ulteriori approfondimenti sulla storia del doping vedi anche qua
Antidoping
I regolamenti sportivi vietano il doping, regolamentando strettamente le tipologie e le dosi dei farmaci consentiti, e prescrivono l'obbligo per gli atleti di sottoporsi ai controlli antidoping, che si effettuano mediante l'analisi delle urine e in taluni casi anche del sangue. Gli atleti che risultano positivi alle analisi vengono squalificati per un periodo più o meno lungo; nei casi di recidiva si può arrivare alla squalifica a vita. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e le federazioni sportive nazionali collaborarono nel 1998 per fondare l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA), un organismo che congiunto al CIO finanzia e collabora con le nazioni impegnate a sviluppare dei programmi per il rilevamento e il controllo del doping atletico. L'Agenzia Mondiale Anti-Doping svolge i suoi compiti compilando e aggiornando costantemente un elenco delle sostanze e dei metodi che sono incompatibili con gli ideali dello sport e che dovrebbero essere vietati nella competizione atletica. E' anche responsabile dello sviluppo e della convalida di nuovi, e scientificamente validi, test di individuazione, nonché dell'attuazione di programmi internazionali efficaci, nelle competizioni ufficiali e non ufficiali, per lo screening degli atleti. Le norme previste dal Codice mondiale antidoping e dallo Statuto sul doping di Swiss Olympic costituiscono parte integrante delle regole generali dello sport e tutelano il diritto delle atlete e degli atleti a competizioni in ambienti privi di doping. Le norme antidoping valgono quindi per tutte le atlete e gli atleti tesserati o membri di una società sportiva o di una federazione associate a Swiss Olympic. Lo stesso vale per coloro che prendono parte a competizioni aventi attinenza con le suddette organizzazioni. È essenziale che gli atleti, a qualsiasi livello di prestazione, conoscano i propri diritti e doveri. Le norme antidoping sono soggette al principio della “Strict Liability”. Ciò significa, che l’atleta è responsabile personalmente, se in occasione di un controllo antidoping venissero rilevate sostanze dopanti nel proprio campione. Perciò se nel campione viene accertata una sostanza proibita, metaboliti o marker, sussiste una violazione delle norme antidoping – indipendentemente dal fatto che la sostanza sia stata assunta volontariamente o involontariamente. Nelle sentenze del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) detta regola viene definita anche come “responsabilità oggettiva”. Il principio della cosiddetta “Strict Liability“ richiede dagli atleti un elevato grado di propria responsabilità. Motivo per cui è d’importanza primaria che le atlete e gli atleti verifichino sempre i propri medicamenti e integratori alimentari prima di assumerli o di farne uso. Nell’«Athletes‘ Anti-Doping Rights Act» dell’AMA sono riassunti i diritti fondamentali delle atlete e degli atleti, che sono stabiliti e ancorati nel Codice mondiale antidoping e negli Standard internazionali. È di grande rilevanza che le atlete e gli atleti conoscano i propri diritti e doveri e sappiano come esercitarli. Le atlete e gli atleti hanno il diritto (estratto):
- di pari opportunità nell’allenamento e in competizione, in un ambiente rigorosamente esente da persone che violano le norme antidoping;
- a programmi di controllo giusti, messi in atto conformemente agli standard vigenti, ovunque e in tutti i paesi;
- di essere liberi da qualsiasi forma di pressione, che possa compromettere la propria salute attraverso doping, sia fisicamente, sia emozionalmente;
- di ottenere un’esenzione a fini terapeutici ai sensi delle prescrizioni d’esecuzione vigenti;
- a giustizia, in particolare a essere sentiti, a istanze decisionali indipendenti e alla possibilità di presentare un ricorso;
- di segnalare in modo anonimo e confidenziale una frode sportiva commessa da terzi di cui sono a conoscenza e a essere protetti da intimidazioni o minacce; di fruire di formazioni in materia di antidoping;
- a controlli antidoping corretti, che si svolgono conformemente alle prescrizioni d’esecuzione vigenti, in particolare a un trattamento riservato e discreto da parte delle organizzazioni antidoping. Oltre ai diritti sopraelencati le atlete e gli atleti hanno l’obbligo di ottemperare in ogni momento alle norme antidoping. Hanno segnatamente l’obbligo di:
• informarsi accuratamente sulle norme antidoping vigenti;
• aver cura di non assumere sostanze proibite o applicare metodi proibiti;
• informare il medico curante e altri professionisti della salute, che sono soggetti alle norme antidoping;
• osservare le prescrizioni d’esecuzione relative alle esenzioni a fini terapeutici qualora, dovessero far uso di sostanze o metodi proibiti per trattamenti che lo richiedono;
• rispettare l’obbligo di notifica (Whereabouts), se sono inseriti in un gruppo di controllo;
• ottemperare alle intimazioni dell’istanza sanzionatoria di competenza (per principio in Svizzera è la Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic);
• evitare qualsiasi collaborazione con personale di supporto colpito da sanzioni o sospensione. In ottemperanza all’Atto di Intesa del 4 settembre 2007 tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive ed il CONI, la Sezione ha indirizzato la propria attività di controllo antidoping sulle categorie di atleti amatoriali e dilettanti. Dal 2003 ad oggi ha controllato quasi 10.000 atleti di diverse specialità sportive (in media 1400 atleti all’anno). Le discipline sportive maggiormente testate sono state ciclismo, nuoto, atletica leggera, cultura fisica, sport invernali, calcio e le categorie di atleti di livello amatoriale e master.
I controlli antidoping: le sostanze vietate
Le classi di sostanze vietate sono:
- sostanze non approvate in e fuori gara: agenti anabolizzanti, ormoni peptidici, fattori di crescita, beta-2-agonisti, modulatori ormonali e metabolici, diuretici e agenti mascheranti
- sostanze proibite solo in gara: stimolanti, narcotici, cannabinoidi, glucocorticosteroidi
- sostanze proibite solo in alcuni sport: beta-bloccanti Le misure antidoping
Il consiglio nazionale del CONI definisce, nel documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA, il doping come il verificarsi di una o più violazioni delle Norme Sportive Antidoping esposte nei successivi articoli 2 e 3, i quali affermano che: Articolo 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping Le seguenti voci costituiscono violazioni delle Norme Sportive Antidoping in quanto violazioni del Codice Mondiale Antidoping:
2.1 La presenza di una Sostanza Vietata o dei suoi Metaboliti o Marker nel Campione biologico dell’Atleta.
2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna Sostanza Vietata. Gli Atleti sono responsabili per qualsiasi Sostanza Vietata, Metabolita o Marker rinvenuti nei Campioni biologici. Di conseguenza, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la Negligenza o l’Utilizzo consapevole da parte dell’Atleta per accertare una Violazione delle norme antidoping ai sensi dell’Articolo 2.1.
2.1.2 Una prova sufficiente di violazione del regolamento antidoping ai sensi dell’Articolo 2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori: la presenza di una Sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico A dell’Atleta nel caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del campione biologico B ed il campione biologico B non venga analizzato; oppure, nel caso in cui il campione biologico B dell’Atleta sia analizzato e l’analisi del campione biologico B dell’Atleta confermi la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker riscontrati nel campione biologico A dell’Atleta.
2.1.3 Salvo le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia, la rilevazione della presenza di un qualsiasi quantitativo di una Sostanza Vietata, dei suoi Metaboliti o Marker nel Campione biologico dell’Atleta costituisce di per sé una Violazione delle Norme Sportive Antidoping.
2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall’Articolo
2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle Sostanze Vietate che possono essere prodotte a livello endogeno.
2.2 Uso o tentato uso di una Sostanza Vietata o di un Metodo proibito da parte di un Atleta.
2.2.1. Ciascun Atleta deve assicurarsi personalmente che nessuna sostanza vietata entri nel proprio organismo. Di conseguenza, non è necessario che siano dimostrati l’intento, la colpa, la negligenza o la consapevolezza dell’uso da parte dell’Atleta, al fine di accertare una violazione del regolamento antidoping per Uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.
2.2.2. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un 7 elemento essenziale. È sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping.
2.3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
2.4. Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli. Ogni combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informazioni entro un periodo di diciotto mesi, determinata dalle Organizzazioni antidoping con competenza sull’Atleta, costituirà violazione del regolamento antidoping.
2.5 Manomissione o Tentata manomissione in relazione a qualsiasi parte dei Controlli antidoping.
2.6 Possesso di Sostanze Vietate e Metodi Proibiti:
2.6.1 Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata proibiti nei controlli fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso è dovuto ad un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.
2.6.2 Possesso, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata da parte del personale di supporto degli Atleti oppure possesso, fuori competizione, da parte del personale di supporto degli Atleti, di un metodo proibito o di una sostanza vietata proibiti nei controlli fuori competizione in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, salvo che il personale di supporto degli Atleti possa dimostrare che il possesso è dovuto ad un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.
2.7 Traffico o Tentato Traffico di Sostanze Vietate o Metodi Proibiti.
2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o Tentata violazione delle norme antidoping.
2.9 Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni previste dalla WADA all’art. 10 del Codice WADA nonché quelle economiche (art. 10.12 Codice WADA) di cui all’allegata Tabella economica nell’Appendice N.
2.10 Il mancato pagamento delle sanzioni economiche di cui al precedente comma comporta per il suo perdurare l’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, 8 gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
2.11 Per le violazioni di cui ai precedenti commi, commesse da soggetti non tesserati, anche di nazionalità straniera, si applicano sia la sanzione dell’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi per uguale periodo di squalifica previsto dalla WADA all’art. 10 del Codice WADA, sia la relativa sanzione economica di cui all’allegata Tabella economica nell’Appendice N.
Art. 3 Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping. Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping:
3.1. qualsiasi violazione riferita ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000; 3.2. l’avvalersi personalmente della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati dall’ordinamento sportivo per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA o della normativa italiana antidoping ovvero favorire detta consulenza o prestazione per conto di terzi soggetti. Tale violazione prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di tre (3) mesi a un massimo di sei (6) mesi. In caso di frequentazione o favoreggiamento della stessa, in modo reiterato o continuo, il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
3.3. la mancata collaborazione di qualunque soggetto anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle Norme Sportive Antidoping. Tale violazione prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di un (1) mese a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
3.4 le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti commi possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA all’art. 10 del Codice WADA, nonché con quelle economiche (art. 10.12 Codice WADA) di cui all’allegata Tabella economica nell’Appendice N e si applicano altresì ai soggetti non tesserati anche di nazionalità straniera puniti ai sensi del successivo comma 6;
3.5 il mancato pagamento delle sanzioni economiche di cui al precedente comma comporta per il suo perdurare l’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi;
3.6 per le violazioni di cui ai precedenti commi, commesse da soggetti non tesserati, anche di nazionalità straniera, si applicano 9 sia la sanzione dell’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi per uguale periodo di squalifica previsto dal presente art. 3 delle Norme Sportive Antidoping, sia la relativa sanzione economica di cui all’allegata Tabella economica nell’Appendice N.
Articolo 4 Prove di doping Onere della prova: 4.1 Oneri e grado della prova. Il CONI-NADO ha l’onere di stabilire se è stata commessa una violazione delle Norme Sportive Antidoping. Il criterio guida è se il CONI-NADO ha accertato una violazione del regolamento antidoping che risponda ai requisiti del collegio giudicante, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nel caso in cui il Codice affidi l’onere della prova all’ Atleta o ad altra Persona responsabile di una violazione del regolamento antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità, salvo quanto previsto agli Articoli 10.4 e 10.6, in cui all’Atleta è richiesto un onere della prova maggiore.
4.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni I fatti relativi alle violazioni delle Norme Sportive Antidoping possono essere stabiliti attraverso qualsiasi mezzo affidabile, incluse le ammissioni di colpa. Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole: 4.2.1. Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente allo Standard Internazionale della WADA per le Analisi di Laboratorio. L’Atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale. Se un Atleta confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale, il CONI-NADO è tenuto a dimostrare che tale violazione non è all'origine del riscontro analitico di positività.
4.2.2 L'inosservanza delle norme che disciplinano la procedura CONI-NADO per i controlli antidoping, che non ha causato un riscontro analitico di positività o un'altra violazione delle Norme Sportive Antidoping, non dovrà invalidare tali scoperte o risultati. Se l’Atleta dimostra che si è verificata inosservanza delle procedure CONINADO per i controlli antidoping, allora spetta al CONINADO dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il riscontro analitico di positività né costituisce l'elemento sostanziale della violazione delle 10 Norme Sportive Antidoping.
4.2.3 I fatti stabiliti da una decisione emessa dai competenti Organi giurisdizionali in materia disciplinare, che non sia oggetto di un appello pendente, costituiranno una prova inconfutabile di quei fatti contro l’Atleta o altra Persona oggetto della decisione, a meno che l’Atleta o altra Persona stabilisca che la decisione ha violato i principi di diritto naturale.
4.2.4 In un’udienza relativa ad una violazione del regolamento antidoping, il collegio giudicante può trarre una conclusione sfavorevole nei confronti dell’Atleta o di altra Persona che si ritiene abbia commesso una violazione del regolamento antidoping se quell’Atleta o altra Persona, dopo una richiesta presentata in tempo ragionevole prima dell’udienza, si rifiuti di presentarsi all’udienza (di persona come prescritto dal collegio) per rispondere a domande da parte del collegio o dell’Ufficio di Procura Antidoping del CONI-NADO (UPA) che sostiene l’esistenza della violazione del regolamento antidoping.
Articolo 5 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti Esenzioni a Fini Terapeutici: 5.1 Sostanze e Metodi nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti La risoluzione della WADA in ordine alle sostanze vietate e ai metodi proibiti da inserire nella apposita Lista è definitiva e non può essere impugnata da un Atleta o da altri Soggetti. La Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti e le sue revisioni, salvo diverse indicazioni contenute nella stessa Lista o nelle successive revisioni, entreranno in vigore automaticamente dopo tre mesi dalla pubblicazione della Lista da parte della WADA, senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CONI-NADO.
5.2. Esenzioni a fini terapeutici (TUEs)
5.2.1. Le presenti Norme Sportive Antidoping adottano e recepiscono lo Standard Internazionale WADA per le TUEs, anche in caso di emendamenti della WADA, ed hanno natura vincolante. Gli Atleti soggetti alle presenti Norme Sportive Antidoping con una condizione medica documentata che richieda l’utilizzo di una Sostanza Vietata o di un Metodo Proibito sono tenuti a ottenere una TUE dal CONI-NADO – rivolgendosi al CEFT - o da una Federazione Internazionale.
5.2.2. Un Atleta soggetto ai Controlli in conformità con le presenti Norme Sportive Antidoping cui sia stata concessa una TUE da parte di una Federazione Internazionale, è tenuto a informare immediatamente della concessione della TUE il CONI-NADO e la competente Federazione Sportiva Nazionale e a fornire al CONI-NADO le relative informazioni e documentazioni.
5.2.3. Il CONI-NADO prende in considerazione solamente le domande di TUEs per gli Atleti partecipanti alle 11 competizioni in Italia che siano:
a) Atleti inseriti nell’RTP nazionale;
b) Atleti professionisti ai sensi della legge 91/1981; c) Atleti per i quali la WADA ammette le TUEs retroattive. I moduli adottati dal CONI-NADO per la domanda di TUE sono quelli predisposti dalla WADA.
Aspetto etico
Una questione da sembra dibattuta all’interno dello sport è la questione dei valori morali o principali dello sport: spesso infatti si parla di fair play come di ciò che caratterizza l’eticità dell’attività sportiva ma anche riguardo a tale questione emergono subito molte domande quale ad esempio il fatto che, se è vero che si può praticare lo sport in tanti modi diversi – in quanto c’è sia lo sport agonistico che ludico, sia dilettantistico che professionistico – allora si dovrebbe concludere che, a seconda del tipo di attività che si prende in considerazione, vi sarà un’etica diversa? Il fair play, inoltre, si riduce al rispetto delle regole che codificano la particolare attività sportiva per la quale sono state pensate o ci sono regole non scritte – che sono, quindi, diverse da quelle codificate – che devono essere rispettate dallo sportivo? Un buon atleta o sportivo, poi, oltre a rispettare le regole scritte e quelle non scritte, dovrebbe forse anche coltivare e sviluppare particolari disposizioni del carattere? I valori dello sport, poi, sono gli stessi valori che valgono anche in società o valgono soltanto per quelli che praticano sport e sono diversi da quelli che regolano la convivenza? Se ne deduce quindi che la questione dell’eticità pone anche il problema del doping, ossia se sia moralmente sbagliato fare ricorso a sostanze o a interventi che migliorino le prestazioni sportive e, dal punto di vista dell’inganno e della disonestà, se sia moralmente ammissibile che la violazione delle regole e l’inganno degli avversari siano accettati e ricompensati? È vero, infatti, che ogni sport ha regole costitutive che stabiliscono non soltanto i fini ma anche i mezzi che possono essere legittimamente impiegati per partecipare a quell’attività e basterebbe quindi questo semplice fatto per spiegare perché coloro che ricorrono a sostanze dopanti non agiscono, come sportivi, in maniera moralmente corretta. Tuttavia, una riflessione morale sull’uso del doping nello sport non dovrebbe fermarsi ad una considerazione delle regole attualmente in vigore e vincolanti per gli sportivi ma dovrebbe valutare se le regole che vietano il doping siano o non siano moralmente accettabili. Spesso si afferma che il doping è incompatibile con i valori dello sport in quanto consentirebbe all’atleta di gareggiare e competere in una condizione non «autentica»: molto lontana, cioè, dall’espressione delle sue disposizioni e capacità naturali, ottenendo così un risultato che non gli apparterebbe veramente in quanto non avrebbe mai potuto raggiungerlo senza il doping. Quest’argomento, però, non tiene conto che lo sforzo dello sportivo è sempre quello di cercare di migliorare il suo rendimento, modificando le proprie dotazioni naturali.
Esistono tanti modi per uno sportivo di potenziare le proprie capacità e dotazioni: può scegliere di trascorrere alcuni periodi in particolari condizioni ambientali (ad esempio, passare del tempo in altura aumenta la capacità di utilizzo dell’ossigeno), può sottoporsi alle sedute di allenamento più indicate all’attività che svolge o può, sulla base delle proprie caratteristiche, seguire una certa dieta o stile di vita portando così al medesimo risultato ossia un cambiamento delle sue caratteristiche naturali. Inoltre, lo stesso riferimento al concetto di disposizioni e capacità naturali appare problematico, in quanto le nostre capacità e prestazioni non dipendono soltanto dalla natura ma sono anche il risultato di un insieme di condizioni che permettono il loro sviluppo; una cosa, pertanto, è migliorare la propria condizione naturale attraverso lo sforzo e un’altra è farlo con l’aiuto di mezzi o tecnologie migliorative trascurando il fatto che la nostra costituzione è sempre il risultato di una combinazione di fattori e che l’ambiente modella, favorevolmente o in peggio, le dotazioni che riceviamo alla nascita. A coloro che, invece, sostengono che l’uso di sostanze dopanti sarebbe moralmente inaccettabile perché conferirebbe all’atleta un vantaggio scorretto sugli altri si può rispondere affermando che la questione morale che sollevano potrebbe essere affrontata e risolta facilmente garantendo un accesso più facile alle sostanze dopanti. In questo modo, infatti, ogni atleta potrebbe, quando e se lo desidera, farne ricorso.
Se, cioè, l’aspetto eticamente problematico dei vantaggi derivanti dall’uso di sostanze dopanti dipendesse dalla difficoltà di accesso per lo sportivo che volesse utilizzarle, la soluzione migliore potrebbe essere quella di promuovere la loro diffusione. Cosa che, per altro, non comporterebbe un livellamento delle prestazioni sportive, in quanto gli atleti non rispondono alle sostanze dopanti allo stesso identico modo. Per altro, critiche di questo tipo non sembrano tener conto del fatto che nel mondo dello sport le disuguaglianze nell’accesso alle tecnologie e ai mezzi di preparazione e, quindi, di potenziamento delle capacità non sono l’eccezione, ma la regola. Se, cioè, le sostanze dopanti conferiscono all’atleta vantaggi moralmente inaccettabili perché non sono disponibili a tutti allo stesso modo e con la stessa facilità, allora sono eticamente discutibili anche tanti altri mezzi utilizzati oggi dagli sportivi professionisti. Inoltre, non è vero che il ricorso a sostanze dopanti sarebbe incompatibile con lo spirito dello sport perché permetterebbe all’atleta di raggiungere certi risultati ed, eventualmente, vincere in gara senza alcuno sforzo o impegno personale. A prescindere, infatti, dalla sostanza dopante a cui ricorre, lo sportivo che vuole conseguire risultati importanti dovrà, comunque, allenarsi con disciplina e tenacia, in quanto non è sufficiente assumere una sostanza per sviluppare quelle qualità che poi sono determinanti in una competizione sportiva e che possono assicurare la vittoria. Non convince, pertanto, l’idea che il ricorso al doping non permetta uno sport autentico, in quanto quelle disposizioni del carattere che associamo allo sportivo «ideale» possono essere coltivate e sviluppate anche con la liberalizzazione del doping. Una questione diversa riguarda gli eventuali danni che il doping potrebbe causare all’atleta. Si può obiettare, infatti, che il ricorso a sostanze dopanti non è accettabile perché comunque avrebbe conseguenze dannose per la salute e il benessere dello sportivo. È un fatto, però, che qualsiasi attività sportiva presenta dei rischi per l’atleta. Anzi, se accettiamo che la preoccupazione per la salute dell’atleta offre la migliore giustificazione per proibire il ricorso e la diffusione delle sostanze dopanti nello sport, allora, seguendo questa logica, dovremmo limitare o proibire diverse discipline sportive. Quanti atleti, ad esempio, muoiono ogni anno praticando gli sport che più amiamo? A questo si aggiunga, poi, che, in considerazione del fatto che un regime di proibizionismo non sembra impedire l’accesso a sostanze dopanti, l’obiettivo di una maggiore tutela della salute dello sportivo sembra più facilmente realizzabile e raggiungibile rimuovendo quei divieti che oggi non permettono allo sportivo di doparsi.
La liberalizzazione delle sostanze dopanti, infatti, potrebbe permettere allo sportivo di essere informato meglio non soltanto sui loro benefici, ma anche sui loro rischi e, di conseguenza, di decidere in maniera più consapevole se farvi ricorso oppure no. Oggi, con un regime di proibizionismo, gli sportivi sono costretti ad affidarsi al mercato nero, senza avere alcuna garanzia e certezza delle sostanze dopanti che assumono. Domani con l’eventuale possibilità di scegliere se doparsi oppure no, gli sportivi potrebbero avere un’idea più chiara delle sostanze che vengono loro offerte ed, eventualmente, potrebbero anche decidere di non assumerle, per tutelare il loro benessere. Inoltre, quando parliamo di sostanze dopanti è sempre sbagliato generalizzare, in quanto ci sono sostanze dopanti che sono sicuramente dannose per l’atleta, ma ci sono anche sostanze e tecnologie (si pensi ad esempio alla camera ipobarica che aumenta l’eritropoietina e quindi il trasporto di ossigeno ai tessuti e ai muscoli) che non hanno effetti collaterali o rischi significativi o che, comunque, producono conseguenze negative soltanto in combinazione con altre sostanze o stili di vita. Anche se, comunque, molte obiezioni di principio all’uso di sostanze dopanti sembrano dettate solamente da un pregiudizio nei confronti delle tecnologie migliorative, c’è ancora una ragione per vietare agli sportivi l’uso di sostanze e di tecnologie che, pur potenziando le loro prestazioni, sono pericolose per il loro benessere. Permettere l’uso del doping significherebbe costringere molte persone o a rinunciare allo sport – perché non sarebbero competitivi – o accettare i rischi per la loro salute. A pagarne il costo, poi, sarebbero soprattutto i più giovani che, nel momento in cui incominciano a praticare uno sport, potrebbe essere incoraggiati dal loro ambiente e dalle loro famiglie, a migliorare il più possibile il loro rendimento attraverso il doping. L’unica alternativa immaginabile che renderebbe ammissibile l’uso del doping potrebbe essere quella di prevedere competizioni sportive totalmente differenziate per coloro che vogliono usare sostanze dopanti e per coloro che, invece, non desiderano assumerle. È legittimo chiedersi, però, se la nostra società può accettare questa soluzione che, da una parte, esporrebbe la salute dei propri cittadini al rischio di gravi conseguenze e che, dall’altra, comporterebbe un costo significativo per il servizio sanitario nazionale che dovrebbe farsi carico della cura e dell’assistenza degli sportivi dopati.
Considerazioni personali
In conclusione, a partire dalle argomentazioni a favore e contrarie sopra riportate, ritengo che il doping sia un’attività da ritenersi moralmente inammissibile sia in quanto compromette la salute dello sportivo sia in quanto renderebbe la sfida non competitiva e ingiusta, facendo sì che si risolva a scapito di coloro che non hanno avuto le medesime possibilità di accedere alle sostanze dopanti o che non hanno voluto compromettere la propria salute per raggiungere tale obbiettivo; tuttavia il motivo principale per cui tale pratica appare eticamente non accettabile è dovuto al fatto che altera le condizioni naturali dello sportivo rendendo possibile il raggiungimento di alte prestazioni e risultati tramite tecnologie migliorative e non tramite l’impegno: in questo modo infatti verrebbe meno il valore formativo ed educativo dello sport in quanto se si considerasse moralmente accettabile il doping si ridurrebbe lo sport al mero raggiungimento dell’obbiettivo dando quindi importanza solamente all’obbiettivo in sé e non al percorso tramite il quale vi si giunge, ossia privando così di valore quello che invece consiste nel momento più importante dello sport ossia il percorso che tramite l’impegno porta al raggiungimento di un obbiettivo e quindi al senso di realizzazione dello sportivo stesso che vede così ripagati i propri sforzi e che gli consente di acquisire in maniera spontanea le regole che stanno alla base non solo dello sport ma anche della società più estesa e che ne incentivano la capacità di coltivare un progetto concentrandosi su qualcosa di positivo, di costruttivo e di concreto permettendogli di sviluppare un senso di autoefficacia e alimentando quello di competenza perché permettono alla persona di dominare le situazioni e di sviluppare nuove capacità, consentendo loro di alimentare la storia dei propri successi e promuovendo l’autostima e la fiducia in se stessi.
Domande da interrogazione
- Che cos'è il doping secondo la legge italiana?
- Quali sono le principali categorie di sostanze biologicamente e farmacologicamente attive?
- Quali sono i rischi associati all'uso di stimolanti nel doping?
- Come viene regolamentato l'antidoping a livello internazionale?
- Quali sono le conseguenze per gli atleti che risultano positivi ai controlli antidoping?
Il doping è definito come la somministrazione o assunzione di farmaci o sostanze attive e pratiche mediche non giustificate per alterare le prestazioni agonistiche, ed è considerato un reato penale in Italia.
Le sostanze biologicamente e farmacologicamente attive sono raggruppate in tre categorie principali, che includono farmaci vietati per doping come l'EPO e gli steroidi anabolizzanti.
Gli stimolanti come amfetamine e cocaina aumentano la vigilanza e riducono la fatica, ma possono causare disturbi cardiovascolari, aritmie mortali e disturbi neurologici e psichiatrici.
L'antidoping è regolamentato dal Codice Mondiale Anti-Doping della WADA, che aggiorna l'elenco delle sostanze vietate e sviluppa test di individuazione per garantire competizioni sportive senza doping.
Gli atleti positivi ai controlli antidoping possono essere squalificati per periodi variabili, con la possibilità di squalifica a vita in caso di recidiva.