Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 35 della Costituzione italiana protegge il lavoro in tutte le sue forme, con una maggiore attenzione al lavoro subordinato.
  • Il bilanciamento tra tutela del lavoro e libertà di iniziativa economica è cruciale, specialmente nei casi di licenziamenti economici.
  • L'articolo 97 della Costituzione garantisce l'imparzialità e il buon andamento nei pubblici uffici, un principio che ha guadagnato importanza con la privatizzazione del lavoro pubblico.
  • Il CNEL offre consulenza a governo e parlamento su questioni economiche e lavorative, ma non ha mai avuto un ruolo primario nelle politiche del lavoro.
  • Nonostante il referendum del 2016 avesse proposto l'abolizione del CNEL, questa non è stata realizzata per decisione popolare.

Tutela del lavoro

L’art. 35 Cost. sancisce che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme». Essa non riguarda il solo lavoro subordinato, bensì tutte le modalità d’impiego: ciononostante, nella pratica il lavoro subordinato gode di maggiore riguardo e protezione; per questo motivo, spesso, i giuristi invocano la necessità di riequilibrare il sistema lavorativo proprio in virtù dell’articolo 35.
La tutela del lavoro deve essere bilanciata con la libertà di iniziativa economica: si pensi, ad esempio, ai licenziamenti economici, cioè giustificati da esigenze aziendali proprio di natura economica.

In questo caso il legislatore deve necessariamente equilibrare il diritto del lavoratore all’occupazione con le prerogative riconosciute all’imprenditore dall’art. 41 Cost.

Nel lavoro pubblico, una delle principali forme di tutela è offerta dall’art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Fino al XX secolo, questo principio non era considerato particolarmente rilevante perché concerne il solo lavoro pubblico; con la privatizzazione di quest’ultimo, però, il tema ha acquisito grande importanza per i giuslavorista.
Un’ultima forma di tutela è offerta dal CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro=, istituito dall’articolo 99. Esso è composto da rappresentanti delle categorie produttive e dei sindacati, i quali offrono un servizio di consulenza a governo e parlamento nelle materie economiche e lavoristiche.
Accanto alla funzione consultiva, il CNEL è anche titolare dell’iniziativa legislativa: esso può contribuire all’elaborazione delle normative riguardanti il diritto del lavoro.
In sostanza, però, il Cnel non ha mai ricoperto un ruolo primario durante l’elaborazione delle politiche del lavoro. In poche parole, si tratta di un ente pressoché inutile.
Per questo, il famoso referendum del 4 dicembre 2016 ne ha richiesto l’abolizione, di fatto non realizzata per volere del popolo.

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