Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 14 della Costituzione italiana protegge la libertà di domicilio come estensione della libertà personale, imponendo limitazioni solo nei modi previsti dalla legge.
  • Le perquisizioni domiciliari possono avvenire solo con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, in specifici casi legati al corpo del reato.
  • L'art. 16 garantisce la libertà di espatrio, un diritto soggettivo non più subordinato alla discrezionalità amministrativa, come avveniva nel passato.
  • La libertà di emigrazione è tutelata dall'art. 35.4, distinta dalla libertà di espatrio per il suo legame con il diritto al lavoro.
  • La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di abbandonare il proprio paese come diritto inviolabile, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Indice

  1. Libertà di domicilio e protezioni legali
  2. Perquisizioni domiciliari e autorità giudiziaria
  3. Libertà di espatrio e passaporto
  4. Libertà di emigrazione e diritti inviolabili

Libertà di domicilio e protezioni legali

L’art. 14 Cost. tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale, cioè come proiezione spaziale della persona, indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto (proprietà, locazione ecc.). Tanto stretto è il legame con la libertà personale che il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste nell’art. 13, prescrivendo così che le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale (ispezioni, perquisizioni, sequestri) possano avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge), per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), tranne i casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge.

Perquisizioni domiciliari e autorità giudiziaria

Le perquisizioni domiciliari, ad esempio, vengono disposte con decreto motivato dell’autorità giudiziaria quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o lì possa essere eseguito l’arresto dell’imputato (v. art. 247 c.p.p.).

Libertà di espatrio e passaporto

L’articolo 16 della Costituzione italiana garantisce la libertà di espatrio, ossia la libertà «di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (l’accertamento di eventuali responsabilità penali o l’adempimento dei doveri che competono ai genitori con figli minorenni). Con questa disposizione costituzionale viene per la prima volta garantita una libertà prima scarsamente tutelata. Nel periodo statutario, infatti, il rilascio del passaporto era rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, mentre in quello fascista l’espatrio senza passaporto configurava addirittura un reato. Al contrario, nell’ordinamento repubblicano il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo, non essendo subordinato ad alcuna valutazione discrezionale: l’autorità amministrativa, salvo appunto gli obblighi di cui sopra, deve rilasciarlo (l. 1185/1967).

Libertà di emigrazione e diritti inviolabili

Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4 Cost.: si differenzia dalla prima per le motivazioni che ne stanno alla base (una forma di tutela del diritto al lavoro).

La Corte costituzionale (sent. 278/1992) ha riconosciuto fra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost. il diritto ad abbandonare il proprio paese, in simmetria con l’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che proclama «il diritto di ogni individuo di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

Domande da interrogazione

  1. Qual è la relazione tra la libertà di domicilio e la libertà personale secondo l'art. 14 della Costituzione italiana?
  2. L'art. 14 della Costituzione italiana considera la libertà di domicilio come un'estensione della libertà personale, proteggendola con le stesse garanzie previste per la libertà personale, come la riserva di legge e di giurisdizione.

  3. Come viene garantita la libertà di espatrio secondo l'art. 16 della Costituzione italiana?
  4. L'art. 16 garantisce la libertà di espatrio, permettendo di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, salvo obblighi di legge. Il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo, non soggetto a discrezionalità amministrativa.

  5. Qual è la differenza tra la libertà di espatrio e la libertà di emigrazione?
  6. La libertà di espatrio riguarda il diritto di uscire e rientrare nel paese, mentre la libertà di emigrazione, tutelata dall'art. 35.4, si basa su motivazioni legate al diritto al lavoro.

Domande e risposte

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