Concetti Chiave
- Il codice civile distingue tra persone fisiche e giuridiche, con le prime aventi capacità giuridica dalla nascita e le seconde come enti con autonomia patrimoniale.
- La capacità d'agire è acquisita con la maggiore età, permettendo di compiere atti giuridici, ma può essere limitata o persa in caso di interdizione o inabilitazione.
- La dichiarazione di morte presunta può essere richiesta dieci anni dopo una scomparsa, con effetti patrimoniali equiparabili alla morte.
- I beni sono classificati nel codice civile come cose materiali che possono essere oggetto di diritti, distinguendosi tra mobili e immobili, con regole specifiche per la loro alienazione.
- Le persone giuridiche possono essere private o pubbliche, le prime costituite per scopi di profitto o non profit, mentre le seconde perseguono scopi di carattere pubblico.
Indice
- Distinzione tra persone fisiche e giuridiche
- Diritti degli stranieri in Italia
- Capacità giuridica speciale
- Fine della vita umana
- Scomparsa e dichiarazione di morte presunta
- Domicilio e residenza
- Incapacità di agire e correttivi
- Interdizione e inabilitazione
- Posizione del minore
- Interdizione giudiziale e legale
- Inabilitazione e sue conseguenze
- Persone giuridiche e loro classificazione
- Beni e loro classificazione
- Rapporto di pertinenza e cose composte
- Cose generiche e specifiche
- Beni mobili e immobili
- Universalità di mobili e azienda
- Frutti naturali e civili
- Beni pubblici e loro caratteri
Distinzione tra persone fisiche e giuridiche
Nel libro I del Codice civile si distinguono persone fisiche (esseri umani) da persone giuridiche (enti pubblici, società ed organizzazioni in genere).
Le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica fin dalla nascita, e cioè l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi (art. 1). L’articolo 2 definisce la capacità d’agire, ovvero l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
L’art. 1 del C.C. enuncia che la capacità giuridica si acquista con la nascita; la prova della nascita viene fatta coincidere tradizionalmente con la prova dell’autonoma respirazione. L’art. 22 della costituzione dice che nessuno può essere privato della capacità giuridica.
Capacità giuridica è dunque l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
Diritti degli stranieri in Italia
La situazione dello straniero in Italia prevede che questo goda di una situazione di reciprocità di diritti con quelli che il suo paese di origine offrirebbe ad un italiano, in caso di mancanza di permesso di soggiorno (art. 16 disp.prel.). Nel caso invece vi sia un regolare permesso di soggiorno vengono riconosciuti tutti i diritti civili.
Capacità giuridica speciale
Si parla di capacità giuridica speciale quando si tratta di stabilire se una persona è idonea o meno ad essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico. Ad esempio art. 2 comma 2° fa riferimento all’età minima per prestare lavoro. Art. 84 e 250 fanno riferimento all’età minima per contrarre matrimonio e per riconoscere il proprio figlio naturale.
Fine della vita umana
La legge 29 dicembre 1993, n. 578 disciplina la materia riguardante la fine della vita umana, secondo il quale la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (morte celebrale)
Se per un evento particolare (naufragio, incidente o terremoto) non è necessario stabilire il momento esatto della morte, ma un effetto giuridico (come un testamento) richiede di sapere se Tizio è morto prima di Caio, si applica la regola della commorienza (art. 4), ovvero tutte le persone si considerano morte nello stesso momento.
Scomparsa e dichiarazione di morte presunta
Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta
Sono dettate norme speciali per le persone scomparse in incidenti aerei, terremoti, naufragi o in guerra.
Non potendo provare che la persona esiste non si può ad esempio far valere il diritto di eredità (art. 70). Per quanto riguarda i rapporti che fanno capo allo scomparso abbiamo tre fasi:
- nella prima e immediata il Tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (art. 48); il titolare del patrimonio rimane la persona scomparsa.
- Dopo due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49) che consente l’apertura di un eventuale testamento, ma non scioglie il matrimonio.
- Dopo dieci anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta (art. 58 e ss.). Dal punto di vista patrimoniale la sentenza produce gli stessi effetti della morte; si verifica l’apertura della successione.
L’argomento è trattato dal Titolo III del Libro I.
Domicilio e residenza
L’art. 43 comma 1° regola il domicilio, e lo definisce come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (non solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica). Da questo si distingue il domicilio speciale o elettivo che viene esplicitamente dichiarato dal soggetto come domicilio per una serie determinata di affari.
L’incapace di agire ha un domicilio legale: il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia.
Il 2° comma dell’art. 43 dice che la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale. Non definisce la dimora, per cui si intende il luogo in cui una persona abita.
La residenza è un fatto giuridico oggetto di pubblicità nei registri anagrafici.
L’art. 46 dice che per le persone giuridiche si parla di sede.
Incapacità di agire e correttivi
L’art. 2 dispone che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. E’ dunque l’attitudine a compiere validamente atti giuridici. Un atto compiuto da una persona che manca di capacità d’agire non è nullo ma solo annullabile, finche non è annullato produce i suoi effetti.
Esistono due tipi di correttivi per abbracciare tutte le cause che possono influire sulla capacità reale di provvedere ai propri interessi:
- interdizione, inabilitazione: si prevedono ipotesi in cui la capacità di agire può essere perduta o limitata
- si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta capacità di intendere o di volere del soggetto capace di agire
Interdizione e inabilitazione
La sentenza di interdizione (giudiziale) mediante provvedimento di un giudice priva totalmente una persona della capacità di agire. Presuppone una permanente infermità mentale che impedisce al soggetto di provvedere ai propri interessi (art. 414)
L’interdizione legale invece prevede la privazione della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per effetto di una condanna penale (ergastolo o reclusione superiore a 5 anni)
In entrambi i casi un tutore è responsabile della rappresentanza legale dell’incapace.
L’inabilitazione pone il soggetto in una situazione di limitata capacità d’agire, fondata su un infermità mentale meno grave.
La minore età, a differenza dall’interdizione e dall’inabilitazione, non è una incapacità dichiarata, ma una incapacità legale di agire.
L’art. 1389 prevede che mediante procura un soggetto può attribuire il potere di rappresentanza ad un incapace legale, purché sia capace di intendere e di volere.
L’art. 428 dice che è causa d’annullamento degli atti giuridici l’incapacità di intendere o volere, anche transitoria (alcool, stupefacenti, infermità mentale, stato confusionale ecc…), se sussiste al momento in cui l’atto è compiuto. L’incapacità non è causa sufficiente: occorre che l’atto sia gravemente pregiudizievole per l’incapace.
Per incapacità di intendere e di volere si intende incapacità di capire natura e contenuto dell’atto e di decidere autonomamente.
Posizione del minore
La posizione del minore è definita dall’art. 316. Il figlio, fino alla maggiore età, è soggetto alla potestà dei genitori. La potestà dei genitori comprende:
- diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (art. 30 cost.) tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni naturali (art.147)
- potere-dovere di amministrare i beni di cui i figlio siano titolari (art. 320)
- potere di rappresentanza legale (art. 320)
- usufrutto legale sui beni del figlio, che consente ai genitori di percepirne i frutti affinché siano destinati al mantenimento della famiglia. Non sono soggetti ad usufrutto i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro.
L’art 334 afferma che i genitori possono essere privati del diritto di usufrutto e del potere di rappresentanza nel caso di mala amministrazione, pur mantenendo la potestà sui figli.
La potestà si esercita di comune accordo fra i genitori (Art. 316). In caso di conflitto tra genitori possono rivolgersi al tribunale per i minorenni; il giudice cercherà una soluzione concordata, se non ci riesce può decidere al posto dei genitori o affidare il potere al genitore che ritiene più idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 ultimo comma).
Per decadenza (cioè per effetto di una sentenza del tribunale per i minorenni) il genitore perde la potestà nei casi di abuso di potere o violazione di doveri che rechino grave pregiudizio al figlio (art. 330)
Se entrambi i genitori muoiono o decadono dalla potestà il minore è soggetto a tutela. I poteri del tutore sono simili a quelli del genitore, è però soggetto ad un più intenso controllo da parte del giudice tutelare e del Tribunale.
Il minore non è del tutto incapace:
Dopo i 15 anni può avere regolare contratto di lavoro e quindi acquista la capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro (sciopero, pretendere la retribuzione, agire in giudizio contro licenziamento ingiustificato…).
Inoltre il minorenne con più di 16 anni e con l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni può contrarre matrimonio (art. 84) e può dare il consenso ad essere riconosciuto da un genitore naturale (art. 250). Nel caso del matrimonio si parla di minorenne emancipato (artt. 390 e ss.) ed è capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed è seguito da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione. Se il minorenne emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale diventa pienamente capace di agire.
La donna minore ha capacità di interrompere la gravidanza, purchè ci sia l’assenso di chi esercita la patria potestà.
Con un procura tacita dei genitori si spiega perché i figli fanno acquisti, vanno in treno o al cinema: tutti contratti considerati validi.
Interdizione giudiziale e legale
Presupposto all’interdizione giudiziale è un’abituale infermità di mente tale da rendere l’infermo incapace di provvedere ai proprio interessi (art. 414). Tale situazione è accertata dal giudice tramite un esame all’interdicendo, senza necessità di una perizia psichiatrica (art 419).
Sono autorizzati a chiedere l’interdizione di un soggetto il coniuge, i parenti fino a l quarto grado e gli affini fino al secondo (art 417). Una volta pronunciata l’interdizione l’incapace – in quanto tale - non può più richiederne la revoca (art. 429).
La perdita della capacità è totale, con eccezione della donna interdetta che può richiedere l’interruzione della gravidanza (con assenso del tutore).
L’attività giuridica dell’interdetto è affidata al tutore i cui poteri sono determinati dall’art. 424 per la tutela dei minori. I poteri del tutore non si estendono agli atti personalissimi come il testamento o atti di diritto familiare, che quindi rimangono totalmente preclusi all’interdetto. Gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374), pena l’annullabilità dell’atto.
I provvedimenti che ruotano attorno all’interdizione sono soggetti a doppia pubblicità:
- iscrizione nel registro delle tutele presso la cancelleria del tribunale
- annotazione a margine sull’atto di nascita
L’interdizione legale colpisce automaticamente chiunque sia condannato all’ergastolo o a un periodo di reclusione superiore a cinque anni. E una misura punitiva accessoria alla sanzione primaria, anziché protettiva come nel caso dell’interdizione giudiziale.
L’interdetto legale può sposarsi, riconoscere un figlio naturale e fare testamento; non è quindi limitato negli atti di natura personale.
Inabilitazione e sue conseguenze
L’inabilitazione ha conseguenze molto meno pesanti rispetto all’interdizione. Prevede un’infermità di mente non così grave da richiedere l’interdizione oppure la patologica prodigalità, l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti (ma solo se espongono la famiglia a gravi pregiudizi economici).
La cecità non è causa di incapacità legale, anche se è una condizione che può dar luogo all’interdizione o all’inabilitazione.
L’inabilitato è capace di fare tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali (per il testamento solo se è provvisto di concreta capacità di intendere e volere). L’inabilitato non è sostituito, ma è assistito da un curatore che deve dare il suo assenso (art 392).
Procedimenti e mezzi di pubblicità sono analoghi a quelli visti per l’interdizione.
Persone giuridiche e loro classificazione
Le persone giuridiche godono di autonomia patrimoniale che ci consente di parlare di beni e debiti della persona giuridica e beni e debiti dei soci. Si potranno inoltre instaurare rapporti tra la persona giuridica e i suoi soci.
Il codice ci vile si occupa delle persone giuridiche nel libro V (che regola le società) e nel libro I (che regola quegli enti che non hanno scopo di lucro).
Quindi la prima distinzione tra le organizzazioni (persone giuridiche e non) avviene in base allo scopo:
- enti a scopo di profitto (organizzazioni profit) come le società di persone e di capitali
- enti che non hanno scopo di profitto (organizzazioni non profit) come le associazioni, le fondazioni, i comitati, società cooperative
Il secondo criterio di classificazione è tra enti provvisti di personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni e società di capitali) ed enti non personificati (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone)
Abbiamo tre tipi di persone fisiche private:
- associazioni
- fondazioni
- società (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata)
Le associazioni nascono da un accordo tra più persone e la volontà degli associati rimane determinata (artt. 20 e ss.); le fondazioni nascono da un atto unilaterale e l’attività dell’istituzione rimane legata al rispetto della volontà del fondatore (artt. 25 e ss.).
In ogni persona giuridica si ritrovano due elementi costitutivi:
- un elemento materiale
• soggetti: caratterizzate dalla presenza si una pluralità di individui
• patrimonio: la persona giuridica ha sempre una base patrimoniale
• scopo: nell’atto costitutivo è specificato lo scopo a cui l’attività delle persone e l’impiego dei mezzi sono diretti. Si distinguono p.g. con scopo di profitto e senza scopo di profitto.
• organi: l’ordinamento interno segue un modello tipico nelle società, le quali devono avere certi organi stabiliti dalla legge
• nome e sede
- un elemento formale: gli elementi materiali non bastano per considerare le organizzazioni come persone giuridiche. Per le persone giuridiche del libro I l’elemento formale è rappresentato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; per le società (contemplate nel libro V) è previsto il registro delle imprese (art. 2200) presso la Camera di commercio. Queste sono inoltre forme di pubblicità che consentono ai terzi di conoscere la dotazione patrimoniale, l’identità degli amministratori ecc…
Non si parla solo di Stato o altri enti territoriali (regioni, province e comuni). L’art. 11 fa riferimento ad altri enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche per dire che essi godono dei diritti secondo le leggi del diritto pubblico. Si differenziano dalle persone giuridiche private poiché queste si costituiscono tramite un atto dell’autonomia privata e perseguono interessi particolari. Gli enti pubblici invece sono costituiti direttamente dalla legge o da un atto dell’autorità amministrativa. Hanno uno scopo di carattere pubblico, devono cioè operare in funzione della collettività.
Negli ultimi anni c’è stata la tendenza a perseguire fini pubblici con strumenti privatistici, come nei casi di ENI ed ENEL.
Beni e loro classificazione
Secondo l’art. 810 (titolo I del libro III) sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Possiamo scomporre la definizione in tre parti ed analizzarle:
a) il bene è una cosa. Nel linguaggio giuridico si ritiene che la parola “cosa” si riferisca alle realtà materiali, inteso come tutto ciò che è empiricamente verificabile e quantificabile. Quindi avremo senz’altro solidi, liquidi e gas, ma anche le energie (art. 814) sono beni mobili.
b) Il bene è una cosa che può formare oggetto di diritti. E quindi non sono beni le cose sulle quali non può sussistere un diritto; il mare, l’aria e l’acqua sono cose ma non sono beni, sono cose comuni a tutti. Le energie naturali sono beni solo se hanno un valore economico (e quindi se c’è scarsità)
c) Il bene è una cosa che può formare oggetto di diritti. Ci sono cose che non sono oggetto di diritti, ma che possono diventarlo. Come il pesce prima della cattura, o la cosa abbandonata dal proprietario.
Rapporto di pertinenza e cose composte
L’art. 817 considera il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. E’ un rapporto in cui si individua una cosa principale ed un’altra, chiamata pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento della prima.
Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra un bene mobile e uno immobile o tra immobile e immobile.
La conseguenza più importante del rapporto di pertinenza è che gli atti e i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto (art. 818, 819) (villa-garage, quadro-cornice).
Diverso è il rapporto che si stabilisce fra varie cose che formano una cosa composta. Eliminando le pertinenze la cosa principale non perde la sua identità, mentre l’integrità della cosa composta necessita di tutti gli elementi essenziali (ruote-automobile, vele-barca).
Cose generiche e specifiche
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di beni o nelle obbligazioni di dare è importante stabilire se si tratta di cose generiche o specifiche.
- cose generiche: non interessa alle parti l’identità, ma solo l’appartenenza ad un genere definito da certi connotati (tipo di cosa, funzione, qualità….) ad esempio 100 litri di gasolio, 50 magliette blu, 10 pneumatici Pirelli ecc…
- cose specifiche: vengono considerate per la loro particolare identità. Quel quadro, quel mobile ecc…
Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c’è un momento, chiamato individuazione, in cui viene determinata l’identità della cosa generica, che diventa quindi specifica.
Il denaro, come da tradizione dei tempi in cui aveva valore intrinseco, viene considerato una cosa generica.
Abbiamo poi la distinzione fra beni fungibili (sostituibili l’uno all’altro, come il denaro o le cose prodotte in serie) e beni infungibili (non sostituibile). La cosa generica è sempre fungibile, la cosa specifica non è sempre infungibile (vendo una la coste blu, XL, nuova, è specifica ma fungibile).
Infine c’è la distinzione fra cose consumabili (il cui utilizzo ne implica l’estinzione come il carburante o il cibo) e cose in consumabili (il cui utilizzo non implica alterazioni, come i gioielli, o ne implica solo il deterioramento, come un’automobile.)
Una disciplina speciale è riservata alle cose sacre, al sepolcro e ai ricordi familiari, poiché hanno per l’uomo un valore che va al di là dell’utilità pratica ed economica.
Uno statuto ancora più particolare va riservato al corpo umano. Il corpo farebbe parte degli oggetti di diritto, ma non sempre è disponibile: l’art. 5 vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione permanente o che siano contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Il sangue e altri organi trapiantabili da vivi (rene, parti di fegato) non sono commerciabili, si parla bensì di donazione.
In passato si usava chiamare beni anche l’opera dell’ingegno che è soggetta ai diritti d’autore o di brevetto; oggi si parla invece di utilità economiche che pure possono formare oggetto di diritti.
L’art. 813 dispone che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i diritti che non hanno per oggetto beni immobili, ad esempio il diritto di credito. Questa nozione più ampia si ritrova nell’art. 2740 che dice che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, intendendo appunto tutti i cespiti attivi del suo patrimonio, compresi i crediti.
Beni quindi equivale a sostanze, che è il termine usato in altre norme, come l’art. 587 sul testamento.
In definitiva si può parlare di beni in due sensi:
- come qualsiasi utilità che può formare oggetto di diritti (art. 810)
- come ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica (art. 813)
Beni mobili e immobili
Il legislatore definisce beni immobili con un breve elenco: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici, le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art. 812)
I beni mobili sono tutti gli altri beni.
La differenza principale tra i due tipi di beni si ritrova al momento dell’alienazione; per i beni mobili è sufficiente possedere il bene per poterlo vendere, per i beni immobili sono richieste maggiori formalità come la pubblicità nei registri immobiliari (art. 2643 e ss.)
Ad alcune categorie di beni mobili, come autoveicoli, motoveicoli e aerei, si applicano alcune regole tipiche dei beni immobili. Si parla quindi di beni mobili registrati. Per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità in appositi registri. Tuttavia dove non specificato si applicano le regole per i beni mobili: la vendita di un auto non richiede forma scritta.
Universalità di mobili e azienda
Le universalità di mobili sono una pluralità di cose che appartengono ad una stessa persona ed hanno destinazione unitaria (gregge, collezione, biblioteca…); sono soggette ad alcune norme dei beni immobili.
Tra le universalità si annovera anche l’azienda, che l’art 2555 definisce come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. In effetti, ai fini del sequestro, dell’usufrutto e dell’affitto, l’azienda viene considerata come un’universalità di mobili.
Il patrimonio del defunto, l’eredità, è considerata come universalità di diritto. Il patrimonio della persona vivente non viene considerato come unico oggetto.
Frutti naturali e civili
Gli art. 820 e 821 trattano il tema dei beni fruttiferi e dei loro frutti.
Abbiamo due tipi di frutti:
- frutti naturali: che provengono direttamente dalla cosa, che vi concorra o no l’opera dell’uomo (prodotti agricoli, legna, prodotti delle miniere ecc…) Per un certo tempo sono parte della cosa, in seguito diventano cose distinte.
- Frutti civili: corrispettivo (solitamente in denaro) che ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri (interessi su somme prestate, canone di locazione ecc…)
Beni pubblici e loro caratteri
I caratteri comuni a tutti i beni pubblici sono:
- di essere di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
- di essere destinati all’utilità pubblica o a un pubblico servizio
Un bene di proprietà dello Stato che non ha utilità pubblica non è un bene pubblico. Un bene di proprietà privata può avere utilità pubblica.
Tra i beni pubblici distinguiamo:
- beni demaniali: abbiamo il demanio naturale (lido del mare, spiaggia, rade e porti, fiumi, torrenti e laghi) e il demanio artificiale (strade, strade ferrate, autostrade, aeroporti, immobili di interesse artistico o archeologico, archivi….) (art. 822)
- beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni come le foreste, le miniere, le cose mobili di interesse storico, archeologico o artistico, le caserme, gli armamenti, la dotazione della Presidenza della Repubblica, tutti gli edifici appartenenti agli enti indicati e destinati ad uffici pubblici.
- Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione principale tra persone fisiche e persone giuridiche nel Codice civile?
- Cosa si intende per capacità giuridica e quando si acquisisce?
- Quali sono le fasi previste per una persona scomparsa?
- Quali sono i poteri dei genitori nei confronti dei figli minori?
- Come si differenziano i beni pubblici dai beni privati?
Nel libro I del Codice civile, le persone fisiche sono esseri umani dotati di capacità giuridica fin dalla nascita, mentre le persone giuridiche sono enti pubblici, società e organizzazioni in genere.
La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi e si acquisisce con la nascita, come enunciato dall'art. 1 del Codice civile.
Le fasi sono: nomina di un curatore per amministrare i beni dello scomparso, dichiarazione di assenza dopo due anni, e dichiarazione di morte presunta dopo dieci anni.
I genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, educare e istruire i figli, amministrare i loro beni, e usufruire legalmente dei beni del figlio per il mantenimento della famiglia.
I beni pubblici sono di proprietà dello Stato o di enti pubblici e destinati all'utilità pubblica o a un pubblico servizio, mentre i beni privati non hanno necessariamente un'utilità pubblica.