Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La connessione oggettiva tra azioni si verifica quando condividono elementi come petitum e causa petendi, mentre quella soggettiva si basa sulla comunanza delle parti.
  • L'articolo 104 del C.P.C. permette di proporre più domande contro la stessa parte in un unico processo, anche se non connesse, seguendo le norme dell'articolo 10, secondo comma.
  • L'articolo 10, secondo comma del C.P.C., stabilisce che le domande nello stesso processo si sommano, inclusi interessi e spese anteriori.
  • Il cumulo soggettivo, secondo l'articolo 33 del C.P.C., consente di trattare cause connesse contro più persone dinanzi al giudice del luogo di residenza di una di esse.
  • L'articolo 40 del C.P.C. disciplina la riunione di cause connesse proposte davanti a giudici diversi, fissando termini e modalità per l'ordinamento delle cause in un unico processo.

Connessione e cumulo di cause

Si parla di connessione oggettiva fra due azioni quando esse hanno in comune uno o più elementi oggettivi: petitum e causa petendi.
Invece, la connessione è soggettiva quando le azioni hanno in comune solo le parti.

Art. 104 C.P.C →.pluralità di domande contro la stessa parte
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

Art.

10, secondo comma C.P.C. →
Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 33 C.P.C. → cumulo soggettivo
Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 [foro del convenuto] dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Cumulo soggettivo → più parti che avrebbero dovuto essere convenute dinanzi a fori diversi sono citate cumulativamente dinanzi allo stesso foro.

Art. 40 C.P.C. → connessione
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439.

Domande da interrogazione

  1. Che cosa si intende per connessione oggettiva e soggettiva tra due azioni?
  2. La connessione oggettiva si verifica quando due azioni condividono uno o più elementi oggettivi come il petitum e la causa petendi, mentre la connessione soggettiva si ha quando le azioni condividono solo le parti.

  3. Cosa prevede l'articolo 104 del Codice di Procedura Civile riguardo alla pluralità di domande?
  4. L'articolo 104 C.P.C. consente di proporre più domande contro la stessa parte nello stesso processo, anche se non altrimenti connesse, purché si rispetti la norma dell'articolo 10 secondo comma.

  5. Come si gestisce il cumulo soggettivo secondo l'articolo 33 del Codice di Procedura Civile?
  6. L'articolo 33 C.P.C. permette di proporre cause contro più persone davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, se le cause sono connesse per l'oggetto o per il titolo, anche se avrebbero dovuto essere proposte davanti a giudici diversi.

  7. Quali sono le disposizioni dell'articolo 40 del Codice di Procedura Civile in caso di connessione tra cause?
  8. L'articolo 40 C.P.C. stabilisce che, in caso di connessione tra cause proposte davanti a giudici diversi, il giudice fissa un termine per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e la connessione non può essere eccepita dopo la prima udienza.

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