Concetti Chiave
- L'autonomia patrimoniale garantisce la separazione tra il patrimonio dell'organizzazione e quello personale dei suoi membri, essenziale per definire le responsabilità economiche.
- Un'autonomia patrimoniale perfetta implica che solo l'organizzazione risponde dei propri debiti, non i singoli membri che la amministrano o rappresentano.
- Le associazioni sono gruppi senza scopo di lucro, caratterizzati dalla pluralità dei membri e aperti a nuove iscrizioni, perseguendo obiettivi diversi dall'utile economico.
- Le associazioni non riconosciute hanno maggiore libertà e non richiedono formalità specifiche per la costituzione, ma mancano di autonomia patrimoniale perfetta.
- Le associazioni riconosciute ottengono autonomia patrimoniale perfetta attraverso l'iscrizione in registri pubblici, garantendo una maggiore protezione legale.
L'autonomia patrimoniale e le associazioni
Le norme stabiliscono un certo grado di separazione, in campo sia economico sia giuridico, tra l'organizzazione e le persone che la rappresentano. Tale separazione é data dall'autonomia patrimonale, che puo' essere perfetta o imperfetta.
Si parla di autonomia patrimoniale perfetta quando fra il patrimonio dell'organizzazione e quello delle persone fisiche che ne fanno parte, la amministrano, la rappresentano, vi é completa separazione.
Questo significa, per esempio, che i membri dell'organizzazione non risponderanno in proprio per i debiti da essa contratti, ma a rispondere sarà l'organizzazione stessa.
Le associazioni sono organizzazioni formate da più persone (associati) che hanno in comune uno scopo diverso dall'utile economico, non hanno quindi scopo di lucro (guadagno).
Hanno una struttura aperta all'iscrizione di nuovi soci e non possono esiste se viene meno la caratteristica della pluralità dei componenti. Molti sono gli esempi concreti di associazioni, da quelle sportive a quelle di volontariato, a quelle culturali, ricreative, politiche o sindacali.
Da un punto di vista giuridico si distinguono in:
• associazioni non riconosciute, che godono di maggiore libertà, non essendo sottoposte a controlli da parte dello Stato, ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Per la loro costituzione la legge non prescrive alcuna formalità; gli elementi su cui le parti si devono accordare sono semplicemente: lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
• associazioni riconosciute, che godono di autonomia patrimoniale perfetta avendo ottenuto il riconoscimento pubblico con l'iscrizione in un apposito registro tenuto dal prefetto della Provincia o, in altri casi, su un registro regionale.