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Concetti Chiave

  • Il rapporto giuridico è un'interazione tra due parti, una avvantaggiata (attiva) e l'altra svantaggiata (passiva), regolata da norme legali.
  • Il dovere e l'obbligo implicano comportamenti imposti dalla legge, mentre facoltà e potere delineano le azioni lecite e autorizzate.
  • I diritti assoluti si applicano universalmente, mentre i diritti relativi si riferiscono a specifiche interazioni tra persone.
  • Obbligazione è una forma di obbligo con implicazioni economiche, delineando il rapporto tra debitore e creditore.
  • L'autonomia privata consente di stabilire regole personali, ma è spesso limitata da norme inderogabili esterne.

Indice

  1. Il rapporto giuridico
  2. Funzione della norma giuridica
  3. Facoltà e potere
  4. Diritto soggettivo e interesse legittimo
  5. Potere-dovere e diritti assoluti
  6. Diritti relativi e soggezione
  7. Obbligazione e titolarità
  8. Acquisto e successione
  9. Estinzione di diritti e obblighi
  10. Aspettative e abuso del diritto
  11. Fatti e atti giuridici
  12. Illecito e responsabilità civile
  13. Atti giuridici e autonomia
  14. Negozio giuridico e invalidità
  15. Rappresentanza e procura

Il rapporto giuridico

La regola pone due soggetti in una situazione giuridica, stabilendo così un rapporto giuridico tra i soggetti.

Il rapporto giuridico è una relazione disciplinata dalla legge che prevede due situazioni giuridiche soggettive:

- situazione giuridica attiva, cioè quella della parte avvantaggiata

- situazione giuridica passiva, cioè quella della parte svantaggiata

Lo schema tracciato si ripropone in maniera più o meno complessa in ogni norma giuridica

Funzione della norma giuridica

La funzione primaria della norma giuridica è quello di imporre un determinato comportamento.

La situazione soggettiva della persona che è tenuta ad un certo comportamento si chiama obbligo. L’obbligo di non fare è un divieto. Il linguaggio in uso è “deve, è tenuto a, ha l’obbligo di, è vietato, non è lecito, non può”. Il primato della categoria dovere-obbligo è dovuto al carattere liberale del diritto secondo cui tutto ciò che non è vietato o obbligatorio è lecito. Non occorre una norma per dire che si può fare qualcosa.

Facoltà e potere

Anche se in realtà le norme stabiliscono quali comportamenti si possono tenere. E in questo caso il linguaggio usato è “può, ha il diritto di, ha la facoltà”… Si distingue infatti facoltà da potere:

- facoltà: quando un individuo è autorizzato a fare qualcosa, compiere lecitamente un atto

- potere: quando un individuo è in grado di fare qualcosa, compiere efficacemente un atto

Si usa il termine soggezione per indicare la situazione di un soggetto che senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui.

La situazione del soggetto si chiamerà onere (e non obbligo) quando la norma si limita a stabilire che un certo risultato può essere ottenuto solo da chi terrà un certo comportamento. Ad esempio l’art. 2697, l’onere della prova, dice che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Diritto soggettivo e interesse legittimo

Si intende quando una o più norme assicurano la possibilità di soddisfare un certo interesse economico e morale; diritto di voto, diritto di credito, diritti reali, diritto di proprietà, diritto all’immagine…

Si parla quindi di diritto soggettivo quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.

Si intende l’attribuzione di un potere ad un soggetto non per la protezione immediata e diretta dei propri interessi, ma per una protezione mediata, dipendente cioè dalla coincidenza dell’interesse particolare con quello generale.

Il soggetto può far valere il proprio potere solo se la propria volontà coincide con l’interesse pubblico. Chi agisce per la tutela dell’interesse legittimo deve rivolgersi alla giurisdizione amministrativa anziché al giudice ordinario. La lesione di un interesse legittimo può dar luogo alla pretesa di un risarcimento del danno a norma dell’art. 2043, pretesa che in questo caso si fa valere davanti al giudice ordinario.

Potere-dovere e diritti assoluti

Ben distinte dal diritto soggettivo sono quelle situazioni in cui si combinano potere e dovere, dando l’idea di funzione o ufficio di diritto privato.

Ad esempio secondo l’art. 320 viene attribuito al genitore il potere di curare gli interessi del figlio minore. Al contempo però il titolare del potere deve curare gli interessi del minore. E’ quindi l’attribuzione di un potere-dovere. Inoltre il potere è vincolato esclusivamente allo scopo, cioè ogni esercizio del potere che si discosti dallo scopo viene considerato un abuso.

Nello specifico caso dei genitori, quella della potestà è meglio definibile con autorità, anche se si è preferito mantenere il termine potestà per indicare il complesso poteri-doveri dei genitori.

I diritti assoluti si possono far valere verso chiunque, i diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti.

Tra i diritti assoluti troviamo il diritto di proprietà e tutta la categoria dei diritti reali in genere (diritti su cose altrui, usufrutto, uso, abitazione, servitù…) Abbiamo inoltre tutti diritti che proteggono la persona come il diritto alla vita, all’integrità fisica (art. 5) al nome (art. 6-9), all’immagine, alla vita privata.

Diritti relativi e soggezione

Per quanto riguarda i diritti relativi abbiamo invece i diritti di credito, ma anche i diritti non patrimoniali ed alcuni diritti della personalità quando si fanno valere all’interno di un rapporto tra soggetti particolari, come tra marito e moglie..

Vi sono casi in cui ad un soggetto è attribuito un potere a cui non corrisponde un obbligo, ma una soggezione. Cioè il titolare, esercitando il suo potere, non fa valere una pretesa, ma determina direttamente una modificazione a proprio vantaggio nella situazione giuridica della controparte.

Ad esempio il proprietario di un fondo che chiede la comunione del muro di confine (art. 874) ecc…

Non esiste analogia tra potestà e diritti potestativi. La somiglianza nel nome deriva dal fatto che il titolare del diritto ha il potere di determinare un mutamento nella situazione giuridica che l’altra parte subisce, ma la potestà è in realtà un rapporto di autorità.

A volte per esercitare il diritto potestativo c’è un onere da adempiere per ottenere il risultato e, nell’interesse di chi subisce l’esercizio del diritto, si stabiliscono dei limiti all’arbitrio come la giusta causa o un criterio di effettiva necessità.

Obbligazione e titolarità

Gli art. 1174 e 1175 ci dicono che si parla di obbligazione quando un soggetto è tenuto ad una prestazione, cioè ad un comportamento diretto a soddisfare un altro soggetto. La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica anche se l’interesse da soddisfare è di natura non patrimoniale.

Quindi l’obbligazione è una specie di obbligo che si caratterizza per l’oggetto. Il termine obbligazione è voluto per evidenziare ampliamente la posizione del debitore la quale comprende anche dei poteri, come il diritto alla quietanza (art. 1199) o il potere di rifiutare la remissione del debito (art. 1236) e per evidenziare in generale l’intero rapporto tra debitore e creditore, comprendendo ambedue le posizioni complesse.

Acquisto e successione

La relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto si esprime con il concetto di titolarità del diritto o dell’obbligo. Il soggetto è detto il titolare. Queste espressioni si capiscono meglio a partire dal concetto di titolo d’acquisto. Titolo è infatti la fonte d’acquisto e si distingue:

- acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce in capo ad una persona senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare. In certi casi non c’è nemmeno un precedente titolare (art. 923 comma 2°) oppure c’è ma il diritto si costituisce senza connessione con questi (artt. 1158 e ss.)

- acquisto a titolo derivativo: il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare, e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall’esistenza e dai limiti di questo. Valgono due principi base: nessuno può trasmettere a un’altra persona più di quello che ha e se viene meno il diritto dell’alienante viene meno anche il diritto dell’acquirente.

Il dante causa è colui che trasmette il diritto, l’avente causa è colui che acquista un diritto.

E’ in generale ogni sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo; essa indica la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari.

Quando si parla al plurale di successioni si intende a causa di morte; si parla invece di successione fra vivi ogni volta che, per atto fra vivi (contratto) una persona succede ad un’altra in un rapporto giuridico.

La successione può essere:

- a titolo universale: si verifica in caso di morte o di fusioni fra società (artt. 2501 e ss.), con la successione dell’erede nell’universalità di diritti e obblighi del defunto.

- A titolo particolare: riguarda uno o più rapporti giuridici determinati

Estinzione di diritti e obblighi

L’estinzione di un diritto o di un obbligo possono essere determinati da vari eventi; un diritto (e l’obbligo correlativo) può cessare di esistere per rinunzia del titolare (purché diritto sia disponibile).

Oppure si parla di estinzione funzionale allo scopo per cui il diritto nasce: il diritto di credito si estingue quando ricevo il pagamento.

Un altro fattore che può determinare l’estinzione di una situazione giuridica è il tempo. Vi sono diritti che durano quanto la persona a cui sono attribuiti, come i diritti fondamentali (acquisiti con la nascita e si estinguono con la morte).

Alla proprietà è riconosciuto un carattere perpetuo. Altri diritti sulle cose possono invece avere carattere temporaneo, come ad esempio l’usufrutto.

Per quanto riguarda le obbligazioni, la durata del rapporto dipende dal titolo d’acquisto.

Aspettative e abuso del diritto

L’acquisto di un diritto soggettivo si collega talvolta ad una fattispecie complessa a formazione progressiva. Si distinguono due tipi di aspettativa:

- aspettativa legittima: quando ad esempio una persona subordina il lascito testamentario ad una condizione ben precisa, il beneficiario acquisterà il diritto soltanto se la condizione prevista si avvererà. Alla morte del testatore quindi ci sarà una aspettativa legittima da parte del beneficiario, poiché parte della fattispecie è già accaduta (la morte del testatore e l’esistenza di un testamento a favore di quel soggetto).

- Aspettativa di fatto: si fonda su eventualità future rispetto alle quali nessun elemento della fattispecie si è definitivamente formato. E’ il caso della persona che avrebbe titolo a succedere un’altra in caso di morte. Queste aspettative non hanno tutela giuridica.

Come già detto in precedenza è abuso di un diritto ogni atto non giustificato o deviante dallo scopo. Ma se una persona titolare di un diritto compie atti non compresi tra quelli che ha la facoltà o il potere di fare, (uscendo dai confini del proprio diritto) commette un illecito o compie atti inefficaci, ma non un abuso poiché il diritto di compiere quegli atti non c’è affatto. Abuso è usare male qualcosa che c’è.

L’abuso del diritto non è un istituto perché non si può determinare una regola generale per stabilire i confini legittimi di un diritto.

Fatti e atti giuridici

Fatti e atti nel diritto privato. Atti giuridici nel senso ampio

L’espressione fatto giuridico indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto.

Con la parola fatto indichiamo qualsiasi accadimento come la nascita, il crollo di un edificio o la dichiarazione fatta davanti ad un notaio.

Con l’aggettivo giuridico indichiamo che il fatto è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere determinate conseguenze attribuendogli rilevanza giuridica.

È comunque bene distinguere tra fatti in senso stretto, considerati in modo oggettivo (come la nascita o il crollo di un edificio) e atti, cioè le azioni umane, delle quali è importante l’aspetto soggettivo, cioè la consapevolezza e la volontarietà dell’azione (come il contratto, matrimonio, testamento, confessione)

In generale si può parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.

Illecito e responsabilità civile

Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto, cioè quando corrisponde ad un comportamento vietato, o quando non corrisponde ad un comportamento dovuto, e perciò lede gli interessi protetti dalla norma.

Per valutare l’illiceità bisogna confrontare la condotta tenuta con la prescrizione normativa, e vedere se sussiste quel contrasto che rende il comportamento illecito.

La valutazione di illiceità di una condotta concreta si presenta quindi come una risposta alla seguente domanda: se il comportamento tenuto si possa ritenere lesivo degli interessi protetti dalla norma.

Si possono distinguere diverse specie di illecito:

- l’illecito penale: comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale a cui si collega una pena a carico dell’autore dell’illecito

- l’illecito amministrativo: comprende i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione

- atto illecito in senso ampio: viola una norma giuridica e perciò lede gli interessi (generali e particolari (generali e particolari) da essa protetti

- illecito civile: è un comportamento che lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica e provoca quindi un pregiudizio per il soggetto leso. L’illecito civile è fonte di responsabilità, e cioè l’obbligo di risarcire il danno cagionato.

- Illecito contrattuale: la condotta del debitore che non adempio la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l’interesse del creditore, da quella norma protetto (artt. 1218 e ss.)

- Illecito extracontrattuale: qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Questa non è una violazione di un obbligo precedentemente imposto all’interno di un rapporto preesistente. La lesione dell’interesse di un soggetto avviene al di fuori di ogni relazione precostituita. (artt. 2043 e ss.)

La responsabilità civile non è l’unica forma di tutela per gli interessi particolari: tutela inibitoria (cioè l’ordine giudiziale di terminare l’attività lesiva, prevista da artt. 7,10,949,2599) sta assumendo molta importanza e si discute se applicabile anche nei casi in cui non è espressamente citata dalla norma. In effetti la tutela inibitoria può avere anche funzione preventiva, e quindi applicabile prima che il danno venga commesso.

Atti giuridici e autonomia

Nel codice civile la parola atti assume diversi significati. Ci sono atti dovuti e atti illeciti per i quali non è richiesta la maggiore età, ci sono altri atti per cui è richiesta la maggiore età (art. 2) tra cui il contratto, il testamento o il matrimonio, che sono manifestazioni della volontà. Altri atti come la confessione o il riconoscimento di un figlio naturale sono dichiarazioni di coscienza o verità.

Comunque sia, ogni atto per cui è richiesta una specifica età consente a chi lo compie di disporre dei propri interessi. E quindi ecco che l’atto giuridico è lo strumento con cui si esterna e si attua una decisione circa la sorte dei propri interessi

Autonomia significa dare regole a se stessi, farsi da se le proprie regole. Art. 1324

L’ampiezza dell’autonomia privata dipende dagli interessi che si tratta di regolare: l’autonomia non è quasi mai una soluzione pura, ma quasi sempre parziale e combinata con elementi più o meno forti di eteronomia (regolazione dall’esterno). Ad esempio nel testamento abbiamo l’autonomia di destinare il nostro patrimonio a nostro piacimento, ma se abbiamo moglie e figli non possiamo escluderli dall’eredità. Lo stesso vale per i contratti i cui effetti sono stabiliti da norma inderogabili.

Abbiamo diversi tipi di atti giuridici. Per la struttura si distinguono:

- atti unilaterali: dichiarazione proveniente da una sola parte (procura, diffida, disdetta, voto)

- atti bi/plurilaterali: dichiarazioni provenienti da più parti (contratto)

- atto unipersonale: testamento

Abbiamo poi gli atti collegiali, che sono manifestazioni di volontà che si forma attraverso la dichiarazione di più soggetti riuniti in un collegio.

Per l’oggetto si distinguono:

- atti patrimoniali: diretti a regolare interessi economici (contratto)

- atti non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale (matrimonio). Gli effetti di questi atti possono essere patrimoniali

Gli atti non patrimoniali non vanno confusi con gli atti personalissimi, cioè compiuti direttamente e personalmente dall’interessato.

Per la funzione si distinguono:

- atti fra vivi, che regolano rapporti tra viventi

- atti a causa di morte, che regolano la successione di diritti e obblighi del defunto (testamento)

Negozio giuridico e invalidità

E’ una definizione simile per ampiezza e significato a quella di atto di autonomia. Negozio giuridico è definito come una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.

La nozione di negozio è quindi utile per:

- individuare e raccogliere in una sola categoria i diversi strumenti dell’autonomia negoziale

- riconoscere una certa omogeneità di problemi nel campo degli atti di autonomia, sfruttando l’interpretazione sistematica e l’analogia per risolverli

Nel caso dell’illecito, l’atto che cagiona il danno è preso in considerazione come condizione per ascrivere al danneggiante una responsabilità. Nello schema dell’art. 2043 si tracciano gli elementi per identificare un illecito: il fatto illecito deve essere stato commesso con dolo o colpa da un soggetto capace di intendere e di volere ed abbia causato in modo diretto e immediato un danno ingiusto.

Nel campo degli atti di autonomia il discorso è più complesso, ad esempio l’art. 1325 in tema di contratto stabilisce i requisiti affinché un contratto sia valido, cioè sia in grado di produrre i suoi effetti giuridici.

Un atto può essere valido ma inefficace; ad esempio se chi ha compiuto l’atto non aveva il potere di disporre dei beni o degli interessi a cui l’atto faceva riferimento.

Se un atto presenta dei vizi in uno dei requisiti si dice che è invalido.

Si distinguono gradi diversi di invalidità:

- nullità: mancanza di un requisito essenziale o illiceità dell’atto

- annullabilità: vizio di uno dei requisiti che permette di ottenere una sentenza di annullamento che toglie di mezzo l’atto in modo retroattivo. L’atto annullabile è efficace fino all’annullamento.

Rappresentanza e procura

Si chiama legittimazione il potere di compiere efficacemente un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto. Un atto giuridico è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo. Se vendo una cosa che non è mia, il compratore non acquista la proprietà, perché io non sono legittimato a vendere.

E’ una fonte particolare di legittimazione. E’ il potere conferito ad un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto (rappresentato).

L’art. 1387 distingue la rappresentanza volontaria (conferita dall’interessato) e la rappresentanza legale (conferita dalla legge). Lo stesso articolo regola anche la procura, che è l’atto mediante il quale una persona conferisce il potere di rappresentanza ad un’altra.

La procura è un atto unilaterale, diretto ai terzi. Il rappresentante ha dei doveri: se usa la procura deve comportarsi in modo da fare gli interessi del rappresentato.

Quando il sostituto ha solo il potere di trasmettere una dichiarazione dell’interessato si chiama messo. Il rappresentante invece è colui che ha qualche margine di discrezione nel concludere il contratto.

Si usa dire che il rappresentante è la parte formale dell’atto (è sua la dichiarazione di volontà), mentre il rappresentato è la parte sostanziale (titolare dei rapporti regolati dall’atto o destinatario degli effetti).

Si usa distinguere (con linguaggio improprio) tra:

- rappresentanza diretta: quando un soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro

- rappresentanza indiretta: quando un soggetto agisce per conto di altri ma in nome proprio. L’atto compiuto ha effetti immediati nella sfera del rappresentante indiretto e non in capo all’interessato, il quale se ne potrà riappropriare in seguito ad un atto di ritrasferimento.

Si parla di sostituzione in senso stretto quando la legge conferisce ad un soggetto il potere di agire con effetti diretti nei confronti di un altro soggetto, ma non nel suo interesse (curatore fallimentare).

Si parla di rappresentanza organica quando il potere attribuito ad un organo consiste nel compiere atti giuridici in nome e nell’interesse della collettività o dell’ente. La differenza con la rappresentanza ordinaria è che nella organica c’è un solo soggetto, l’ente, che agisce tramite l’organo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra dovere e obbligo nel contesto giuridico?
  2. La norma giuridica impone un comportamento specifico, definito obbligo, mentre il dovere si riferisce a ciò che è vietato o obbligatorio. Tutto ciò che non è vietato o obbligatorio è lecito.

  3. Cosa si intende per diritto soggettivo?
  4. Il diritto soggettivo è quando una norma assicura la possibilità di soddisfare un interesse economico o morale, attribuendo a un soggetto un potere per la tutela diretta del proprio interesse.

  5. Come si distinguono i diritti assoluti dai diritti relativi?
  6. I diritti assoluti possono essere fatti valere verso chiunque, mentre i diritti relativi solo nei confronti di determinati soggetti.

  7. Qual è la funzione della rappresentanza nel diritto privato?
  8. La rappresentanza è il potere conferito a un soggetto di compiere atti giuridici che producono effetti per un altro soggetto, distinguendosi in rappresentanza volontaria e legale.

  9. Cosa comporta l'abuso del diritto?
  10. L'abuso del diritto si verifica quando un atto non è giustificato o deviante dallo scopo, ma non si tratta di un illecito se il diritto di compiere quegli atti non esiste affatto.

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