Concetti Chiave
- La Costituzione italiana non prevede un articolo specifico per il diritto alla vita, ma vieta esplicitamente la pena di morte attraverso l'articolo 27.
- Storicamente, il diritto alla vita è stato sviluppato attraverso sentenze della Corte, come nel caso dell'aborto terapeutico nel 1975 e la sentenza Venezia nel 1996.
- La Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto alla vita è inviolabile e superiore a una vita potenziale, come nel caso di gravidanza a rischio per la madre.
- Il divieto alla pena di morte è una conseguenza del diritto alla vita, considerato inviolabile e inalienabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
- Il diritto alla vita e all'integrità fisica è protetto da leggi civili e penali che incentivano la donazione di sangue e organi e puniscono i delitti contro la vita.
Diritto alla vita
La carta costituzionale non prevede direttamente un articolo che tuteli il diritto all’«esercizio della vita». L’ultimo comma dell’articolo 27, però, dichiara che «non è ammessa la pena di morte». Fino al 2007, questo comma specificava che la suddetta disposizione vigeva «esclusi i casi previsti dalle leggi penali e militari di guerra». Eliminando tale riferimento, oggi, con vincolo costituzionale e in maniera esplicita, la pena di morte non è prevista in alcun caso.
Il divieto alla pena di morte, però, non implica l’universalità del diritto alla vita. Fino al 1975, ad esempio, il procurato aborto di una donna consenziente era un reato previsto dal codice penale anche nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza mettesse a rischio la vita stessa della madre. A tal proposito la Corte si è interrogata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 546 del codice penale. Tramite la sentenza 27 del 1975, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità, limitatamente alla parte in cui non prevede che la gravidanza possa essere interrotta quando l’ulteriore gestazione crei un danno irreparabile e fatale alla vita della madre: la Corte è pervenuta a questa conclusione sostenendo che, tra una vita in potenza e una vita già in esistenza, nel caso in cui persistano elementi che rischino di compromettere la vita di uno o dell’altra, dal punto di vista giuridico prevale il diritto alla vita della madre, in quanto persona giuridica già esistente e senziente. Dopo quasi due decenni, tramite la sentenza 223 del 1996, la Corte ha parlato per la prima volta espressamente del diritto alla vita: esso, dunque, si è andato costruendo e consolidando lentamente in contesti ben diversi da quelli inerenti alla pena di morte. Tramite la cosiddetta «sentenza Venezia», la Corte ha declinato il diritto alla vita come diritto inviolabile sulla base dell’articolo 2. Pietro Venezia era un cittadino italiano condannato in America per un omicidio commesso in uno stato in cui la pena di morte era attuabile. Dopo aver chiesto l’estradizione del condannato, la corte ha affermato che la questione discussa era fondata: il concetto di pena di morte ha un rilievo del tutto particolare ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27. Tale principio, però, si configura nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia inviolabile al diritto alla vita riconosciuto dall’articolo 2: il divieto alla pena di morte, dunque, è una delle conseguenze al diritto alla vita, inviolabile e inalienabile.Il diritto alla vita è l’unico diritto inviolabile di cui non è concesso il «non esercizio»: esso, infatti, non è controbilanciato, come altra faccia della medaglia, dal diritto a non vivere, dunque a morire.
Il diritto alla vita e all’integrità fisica sono tutelati dalle leggi civili che incentivano la donazione di sangue, di organi e tessuti e dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della costituzione italiana riguardo alla pena di morte?
- Come si è evoluto il concetto di diritto alla vita in Italia?
- Qual è la relazione tra il diritto alla vita e l'articolo 2 della costituzione italiana?
- In che modo le leggi italiane tutelano il diritto alla vita e all'integrità fisica?
La costituzione italiana, tramite l'ultimo comma dell'articolo 27, vieta esplicitamente la pena di morte in ogni caso, eliminando qualsiasi eccezione precedentemente prevista dalle leggi penali e militari di guerra.
Il concetto di diritto alla vita si è evoluto attraverso sentenze della Corte, come la sentenza 27 del 1975 e la sentenza 223 del 1996, che hanno contribuito a consolidarlo come diritto inviolabile, distinto dal divieto della pena di morte.
L'articolo 2 della costituzione italiana riconosce il diritto alla vita come un diritto inviolabile, e il divieto della pena di morte è una conseguenza di tale diritto, come affermato dalla Corte nella cosiddetta «sentenza Venezia».
Le leggi italiane tutelano il diritto alla vita e all'integrità fisica incentivando la donazione di sangue, organi e tessuti, e punendo i delitti contro la vita e l'incolumità individuale tramite la legge penale.