Concetti Chiave
- I fatti giuridici si dividono in due categorie principali: fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici in senso ampio.
- I fatti giuridici in senso stretto includono sia eventi naturali che azioni umane, producendo effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del soggetto coinvolto.
- L'atto giuridico in senso ampio è un'azione umana cosciente e volontaria, con effetti giuridici derivanti dall'intenzione dell'atto stesso.
- Gli atti giuridici in senso stretto producono effetti anche se questi non erano intenzionalmente voluti dal soggetto, richiedendo la capacità di intendere e di volere.
- Il negozio giuridico richiede l'intenzione di produrre effetti giuridici specifici, con la capacità di agire dei soggetti coinvolti, e rappresenta un'autoregolamentazione degli interessi privati.
(1) il fatto giuridico in senso ampio, è qualsiasi fatto umanoo naturale produttivo di conseguenze giuridiche.
Ci sono una serie di fatti che non sono giuridicamente rilevante, per ex. un soggetto legge, dorme ecc. Il problema, individuare quando un atto è rilevante, e saperlo collegare all’interno di una categoria giuridica, perché a ciascuna si ricollegano determinate conseguenze giuridiche.
Innanzi tutto tra i fatti giuridici distinguiamo il fatto giuridico in senso stretto e l’atto giuridico in senso ampio o lato.
(2) il fatto giuridico in senso stretto, essendo una sotto categoria del fatto giuridico in senso ampio, comporta il collegarsi di conseguenze giuridiche.
Esso comprende i fatti naturali, e i fatti umani. La caratteristica del fatto naturale , è che la volontà del soggetto non rileva ai fini della produzione di conseguenze. Esempio: la morte, è un fatto naturale, l’effetto giuridico che si ricollega è l’apertura della successione, e questo non dipende dalla volontà del soggetto. Ancora la nascita, è un fatto naturale, e l’effetto giuridico, è l’acquisto della capacità giuridica. I fatti umani per il diritto sono equiparati ai fatti naturali, in quanto anche questi producono effetti giuridici a prescindere dalla circostanza che siano stati compiuti con coscienza e volontà. Esempio: il suicidio.(3) l’atto giuridico in senso ampio, è un atto umano, quindi sono esclusi gli atti naturali. La caratteristica, è che esso è un atto cosciente e volontario produttivo di conseguenze giuridiche. Esso comprende l’atto giuridico in senso stretto e il negozio giuridico. La differenza tra questi, è la rilevanza che la volontà assume.
(4) l’atto giuridico in senso stretto produce effetti indipendentemente dalla circostanza che questi effetti che discendono dall’aver compiuto volontariamente e coscientemente un determinato atto siano voluti o conosciuti. La capacità richiesta per compiere questi atti è la capacità di intendere e di volere. Esempio: se una persona intima per iscritto a un suo debitore di adempiere, questi, è costituito in mora, con tutte le relative conseguenze,(restituzione delle somme più interessi di mora), anche se il creditore, non aveva intenzione di provocare questi effetti.
(5)il negozio giuridico essendo una sotto categoria degli atti giuridici in senso ampio, è un atto umano cosciente e volontario, la caratteristica, è che per la produzione dell’effetto, è necessaria anche la volontà dell’effetto. La capacità richiesta, è la capacità di agire.
Il negozio giuridico, e una dichiarazione di volontà diretta a produrre gli effetti voluti dai soggetti, nei limiti della liceità. È un atto di autoregolamentazione tra privati interessi.
Il negozio giuridico, (analogamente alla Francia e diversamente dalla Germania), non è disciplinato nel c.c..
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra fatto giuridico in senso stretto e atto giuridico in senso ampio?
- Cosa caratterizza un atto giuridico in senso stretto?
- Qual è la caratteristica distintiva del negozio giuridico?
- Come viene trattato il negozio giuridico nel codice civile?
Il fatto giuridico in senso stretto include eventi naturali e umani che producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del soggetto, mentre l'atto giuridico in senso ampio è un atto umano cosciente e volontario che produce conseguenze giuridiche.
Un atto giuridico in senso stretto produce effetti giuridici indipendentemente dal fatto che tali effetti siano voluti o conosciuti dal soggetto, richiedendo solo la capacità di intendere e di volere.
La caratteristica distintiva del negozio giuridico è che per la produzione dell'effetto giuridico è necessaria anche la volontà dell'effetto stesso, richiedendo la capacità di agire.
Il negozio giuridico non è disciplinato nel codice civile italiano, analogamente alla Francia e diversamente dalla Germania.