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Concetti Chiave

  • I fatti giuridici nel diritto privato si distinguono in fatti in senso stretto, che avvengono oggettivamente, e atti, che implicano consapevolezza e volontarietà.
  • Gli atti giuridici si dividono in atti leciti e illeciti, con i leciti che seguono norme specifiche e gli illeciti che comportano sanzioni in caso di violazione di norme.
  • L'autonomia privata permette ai soggetti di regolare i propri interessi, ma incontra limiti quando gli interessi sono non disponibili o quando la legge prevede norme inderogabili.
  • Gli atti giuridici si classificano per struttura (unilaterali, bilaterali, collegiali), oggetto (patrimoniali, non patrimoniali, personalissimi) e funzione (tra vivi, a causa di morte).
  • Nel codice civile italiano non esiste una disciplina generale degli atti giuridici, ma le regole del contratto si estendono agli atti di autonomia con contenuto patrimoniale.

I fatti e gli atti giuridici

Fatti e atti nel diritto privato

L'espressione “ fatto giuridico” indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Analizziamo meglio le due parole:

fatto: intendiamo qualsiasi accadimento, qualcosa che accade o serviamo nel mondo come la nascita, il crollo di un edificio.

giuridico: indichiamo che il fatto, di cui stiamo parlando, è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere determinate conseguenze e gli attribuisce così rilevanza giuridica.

Una prima grande distinzione nella grande classe di fatti giuridici è:

fatti in senso stretto: che vengono considerati in modo oggettivo, c'è intanto in quanto accadono.

Per esempio la nascita (art.1), la morte ( art.149, 456), il crollo di un edificio (art.2053).

atti: cioè azioni umane, delle quali è rilevante l'aspetto che chiamiamo soggettivo, cioè la consapevolezza e la volontarietà dell’azione. Per esempio sono atti giuridici il contratto ( art. 1321), il testamento (art. 587), il matrimonio (art. 84), la confessione (art. 2730).

Si distinguono poi gli “ atti materiali”, essi non vengono presi in considerazione dal diritto come atti poiché in questo caso l'attività dell'uomo è presa in considerazione nel suo materiale accadere. Al diritto cioè non interessa se quell'attività sia stata compiuta in modo consapevole volontario, o invece senza volontà coscienza, ma solo che si sia materialmente verificata, così come un qualsiasi fatto naturale. Per esempio la piantagione ho l'opera fatta sopra o sotto il suolo.
Gli atti umani giuridici sono rilevanti per il diritto in quanto sono atti consapevoli volontari. Essi quindi possono essere riferiti alla sfera di responsabilità del soggetto (imputazione).
Atto giuridico: ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.

Atti illeciti e leciti in generale e civili

All'interno degli atti senso ampio è utile la distinzione tra:

atto lecito: una norma attribuisce rilevanza giuridica, cioè effetti giuridici, ad una condotta illecita. Si tratterà quindi dei casi in cui una persona fa uso di libertà ed esercita poteri con diverse possibili conseguenze.

atto illecito: quando un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico ed ha perciò come conseguenza una sanzione. L’illecito può essere civile, penale e amministrativo.

Nel diritto privato l’illecito civile riguarda la lesione di un interesse particolare protetto da una norma. Abbiamo una situazione di pregiudizio che determina una responsabilità civile che comporta l'obbligo di risarcimento. Dobbiamo però distinguere due blocchi di norme:

l'illecito civile cosiddetto contrattuale ( art. 1218 e ss.): Riguardano l’inadempimento dell’obbligazione nel rapporto obbligatorio. Per esempio debitore che non fa la prestazione dovuta.

2. illecito civile extra- contrattuale (art. 2043 e ss.): riguarda la lesione di un interesse protetto da una norma al di fuori del rapporto preesistente.

Per quanto riguarda gli atti leciti il legislatore impiega il termine “atto” con un significato più ristretto per riferirsi ad uno specifico campo dell'attività giuridica, per il quale ritiene necessario stabilire particolari requisiti. Nell’ art.2 si dispone che con la maggiore età ogni persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali la legge non dispone un’età diversa.
Ma quale significato ha la parola “atti”?
Si tratta, evidentemente, di comportamenti per i quali il legislatore ritiene necessaria la maggiore età o una diversa, ma specifica età. Tale requisito non è però previsto negli atti illeciti per i quali si richiede la semplice capacità di intendere di volere. Il requisito della maggiore età è invece previsto per norme come:

contratti ( art. 1425).
testamento (art. 591).
matrimonio (art. 84).
riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio ( art. 250).
procura (art.1389).
confessione (art.2731)
giuramento (art.2737)

Questi atti si distinguono in:

dichiarazioni o manifestazioni della volontà (contratto, matrimonio, testamento).

dichiarazioni di conoscenza o di verità: chi confessa o giura non manifesta di volere qualcosa, ma afferma che certi fatti si sono verificati ( confessione, riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio).

Al di là di questa differenza tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età sono atti di autonomia cioè essi consentono a chi li compie di disporre dei propri interessi, cioè di decidere da sé circa la sorte dei propri interessi. Nel linguaggio del codice l'atto giuridico è lo strumento con cui si esterna e si attua una decisione circa le sorti dei propri interessi.

Autonomia privata

Autonomia significa dare regole a se stessi, farsi da sé le proprie regole. Dire che gli atti giuridici sono atti di autonomia significa allora riconoscere che I soggetti ottengono il risultato di regolare da se i propri interessi. L'ampiezza dell'autonomia privata dipende dal modo in cui sono considerati gli interessi che si tratta di regolare:

interessi disponibili: interessi privati di cui le parti stesse possono liberamente disporre.

interessi non disponibili: interesse che vanno garantiti anche contro la volontà delle parti.

Esempio di limiti dell'autonomia privata:

testamento (art. 587): è un atto di autonomia, ma viene imposto il limite dei legittimari, c'è una quota del patrimonio spetta i membri più stretti della famiglia.
Matrimonio: è un atto di autonomia, ma c'è il limite di dover rispettare i doveri della famiglia.
Contratto: è un atto di autonomia, ma è limitato da norme inderogabili le quali non possono essere messe da parte.

Quindi ci sono degli interessi particolari dei soggetti di cui privati non possono disporre pienamente perciò incontriamo dei limiti legati alla natura dell’interesse. Ma in caso di indisponibilità il legislatore deve intervenire per tutelarsi quindi il privato non ha piena autonomia. Anche nel campo in cui l'autonomia viene esercitata non è mai una soluzione pura, ma a volte è parziale o combina spazi di autonomia con zone limitate ( autonomia+ eteronomia). Tutto ciò perché l'ordinamento vuole proteggere degli interessi anche contro l'autonomia dei privati.
Ma quali sono i campi delle dell’autonomia, cioè dove come si esercita a riguardo della libertà contrattuale:
art. 1325—> con il termine “causa” del contratto intendiamo la libertà di scelta circa gli obiettivi e i modi di sistemazione dei rapporti economici tra i privati. Pone i requisiti essenziali del contratto, cioè l’accordo, la causa, l'oggetto e la forma. Se questi requisiti mancano ho sono illeciti la conseguenza più grave a che contratto viene dichiarato nullo. La causa È la funzione economico sociale del contratto, cioè riassume gli effetti che io con il mio contratto voglio raggiungere. Ad esempio io scambio un bene con l’interesse o il fine di un corrispettivo in denaro ( compravendita). Ma c'è comunque una causa concreta, per esempio io posso stabilire di dare in locazione un magazzino con un canone più elevato rispetto al mercato perché la persona che la affitta li dentro ci fa la droga. Quindi la causa del legislatore è sempre lecita, ma la causa concreta deve essere determinata se lecita o illecita.
art. 1322—> è la norma in cui si afferma la libertà contrattuale, le parti possono scegliere liberamente i contenuti del contratto rispettando i limiti imposti dalla legge (1° comma) oltre che determinare il contenuto possono concludere contratti non aventi discipline particolari, cioè le parti possono inventare dei nuovi contratti, sono i cosiddetti contratti atipici ( 2° comma).

Tuttavia ci sono limiti legati alla costituzione:
art. 41 e art.42 cost: giocano a favore dell’autonomia, il diritto con le sue norme stabilisce le regole del gioco, cioè attrezza il campo, ma non conduce la partita.
Un limite generale all'autonomia quello della tutela degli interessi generali
art. 43, cost—> pone limiti all’autonomia (es: esproprio).

Distinzione tra atti giuridici

Per la struttura si distinguono:

atti unilaterali: consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte (es: procura). Però la frase “una parte” non significa una persona, ma un centro di interessi. Quindi se tutti i condomini diffidano un amministratore a consegnare i rendiconti della sua amministrazione, la loro diffida è un atto unilaterale anche se è compiuto da più soggetti.

atti bi- o plurilaterali: atti nei quali si combinano dichiarazioni provenienti da più parti (es: contratto).

atto unipersonale: è invece il testamento che può essere fatto da una sola persona. È infatti vietato fare testamento insieme.

atto collegiale: la manifestazione di volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più soggetti riuniti in un collegio, come un’assemblea. L’atto, cioè a delibera dell’assemblea, si forma sulla base delle dichiarazioni di volontà dei singoli componenti del collegio. I voti, che sono ciascuno un atto unilaterale, si uniscono per andare a formare una manifestazione unitaria di volontà.

Per l'oggetto si distinguono:

atti patrimoniali: sono diretti a regolare primariamente interessi economici (es: contratto).

atti non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale (es: matrimonio). Si badi che gli effetti di un atto non patrimoniale possono essere anche di ordine patrimoniale, per esempio tra gli effetti del matrimonio vi è l'obbligo di contribuzione.

atti personalissimi: non devono essere confusi con gli atti non patrimoniali. Essi indicano che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente dall'interessato e non da i suoi rappresentanti. Per esempio il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Entrano in questa categoria anche gli atti patrimoniali come il testamento.

Infine per la funzione si distinguono:

atti tra vivi: c'è destinati a regolare i rapporti tra viventi.

- atti a causa di morte: sono destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi
dopo la morte del titolare.

La disciplina degli att nel codice civile

Nel codice civile tedesco prima di passare agli atti di autonomia in particolare è presente una disciplina unitaria dell'atto giuridico in generale. Nel nostro codice civile non è invece presente una disciplina generale, salvo poche regole comuni a tutti gli atti di autonomia (art.2).
Per esempio nell’art. 428 si afferma “ che in caso di incapacità d'intendere di volere gli atti possono essere annullati e vi è una distinzione di impugnazione tra atti e contratti”.
Se poi andiamo all'interno delle singole norme troviamo delle specificazioni o dei limiti aggiuntivi.
Per esempio nell’art. 1325 si indicano i requisiti essenziali del contratto, e nell’art. 1418 e s.s si indica cosa accade se questi requisiti mancano:

Capacità (= accesso all’autonomia): art. 1425 “ per concludere un contratto è necessaria la capacità di agire e intendere”.
Volontà (=vizi): art. 1427 I vizi della volontà nel contratto.

c. Forma ( modo di manifestazione della volontà): art. 1350 “ per il contratto vi è libertà di forma salvo che la legge ponga dei limiti”. Per esempio gli atti che trasferiscono beni immobili devono avvenire per scrittura privata o atto pubblico.

Ciò che abbiamo appena detto viene regolato nei singoli atti di autonomia e non in un atto generale. Però nessuna regola comune prevede e risolve tutti i problemi comuni agli atti di autonomia. Viene comunque ricostruita una soluzione unitaria nell’art.1324:

“ non è una disciplina unitaria degli atti di autonomia, ma a partire dalla disciplina del contratto ci si espande anche gli altri atti di autonomia, è una sorta di modello”. Le regole relative al contratto si applicano:

atti unilaterali tra vivi (ne è escluso il testamento).

atti con contenuto patrimoniale ( ne è escluso il matrimonio, poiché non è un contratto).

La figura unitaria che emerge però non è l'atto giuridico generale. È quindi utile creare una figura unitaria più ampia che comprenda anche il testamento e il matrimonio?
Si, perché ci sono problemi di disciplina da risolvere e che si presentano per atti che stanno fuori dal perimetro. Per esempio:

Il problema della violenza nel testamento (art 624) cosa significa?
Il testamento può essere impugnato se sotto effetto di violenza. Il problema e le soluzioni sono analoghe ad altri casi, per esempio posso osservare come viene risolta la violenza del contratto e la applico alla violenza per testamento.

Qual'è allora l'utilità di una figura unitaria che comprenda tutti gli atti di autonomia?
È utile per riconoscere l'omogeneità di problemi e consiste in soluzioni omogenee. Tale figura ampia e unitaria di atti di autonomia non è lontana dalla categoria generale che i giuristi hanno elaborato in Germania nel’800 e che è presente nel codice tedesco. Questa categoria unitaria viene da loro definita “ negozio giuridico” in esso si afferma che: manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare ed estinguere rapporti giuridici. Questa definizione riguarda sia atti di autonomia patrimoniali e non patrimoniali.
Nel nostro codice civile è presente l’art.1321, che è simile al negozio giuridico tedesco:

“ il contratto è l'accordo diretto a costruire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali”.

!!! Nel nostro codice civile il negozio giuridico non esiste, è solo una costruzione dottrinale dei giuristi cioè una nozione astratta !!!

Domande da interrogazione

  1. Qual è la distinzione principale tra fatti giuridici e atti giuridici nel diritto privato?
  2. I fatti giuridici sono eventi ai quali una norma giuridica collega effetti, mentre gli atti giuridici sono azioni umane consapevoli e volontarie che hanno rilevanza giuridica.

  3. Quali sono le differenze tra atti leciti e illeciti?
  4. Gli atti leciti sono comportamenti a cui la legge attribuisce effetti giuridici, mentre gli atti illeciti sono contrari a una norma e comportano sanzioni. Gli illeciti possono essere civili, penali o amministrativi.

  5. Cosa si intende per autonomia privata nel contesto degli atti giuridici?
  6. L'autonomia privata si riferisce alla capacità dei soggetti di regolare i propri interessi attraverso atti giuridici, entro i limiti imposti dalla legge, distinguendo tra interessi disponibili e non disponibili.

  7. Quali sono i requisiti essenziali di un contratto secondo il codice civile?
  8. I requisiti essenziali di un contratto includono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma. La mancanza di questi requisiti può portare alla nullità del contratto.

  9. Perché è utile una figura unitaria di atti di autonomia nel diritto?
  10. Una figura unitaria di atti di autonomia è utile per riconoscere l'omogeneità dei problemi e applicare soluzioni coerenti, come nel caso del negozio giuridico tedesco, che include sia atti patrimoniali che non patrimoniali.

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