Per fonti del diritto si intendono tutti quegli atti e fatti attraverso i quali appositi organi con determinate procedure producono, creano, rinnovano il diritto oggettivo.
Sono:
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- Atti, cioè si intendono tutti quei documenti giuridici che contengono il diritto come per esempio la Costituzione, le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge, le leggi regionali e vi scorrendo;
- Fatti, cioè quelle consuetudini, quei comportamenti, ripetuti nel tempo dalla collettività richiamati dalla legge.