Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Lo scioglimento richiede la controfirma per essere valido, portando a diverse interpretazioni e prassi legittime.
  • La visione dello scioglimento come potere governativo non è supportata dall'esperienza repubblicana italiana.
  • Negli ultimi vent'anni, lo scioglimento è stato rivendicato come potere presidenziale, grazie a una visione dualista della governance.
  • Questa interpretazione avvicina il sistema italiano a forme di governo semi-presidenziali.
  • Attribuire poteri di scioglimento al presidente può compromettere la percezione di rappresentanza dell'unità nazionale.

Scioglimento

Per lo scioglimento, come per le altre attribuzioni presidenziali, vale la regola che nessun atto del presidente è valido in assenza di controfirma.
Ciò giustifica opinioni dottrinali diverse e ha permesso prassi altrettanto diverse e legittime. La tesi dello scioglimento come potere governativo non è certo suffragata dall’esperienza repubblicana: essa presuppone un funzionamento del governo parlamentare in senso monista con salde e omogenee maggioranze guidate da leader in grado di imporre di fatto, all’occorrenza, lo scioglimento.
La tesi dello scioglimento come potere presidenziale, specie negli ultimi vent’anni ha avuto invece importanti riscontri ed è stata espressamente rivendicata dal presidente stesso, come fece Napolitano in varie occasioni.
Essa è sostenuta da quanti, nel quadro di una interpretazione sostanzialmente dualista della forma di governo italiana, ritengono che il presidente della Repubblica possa e debba esercitare funzioni di garanzia attiva al fine del buon funzionamento del governo parlamentare che i partiti non riescono sempre ad assicurare.
La logica istituzionale che sottende questa concezione presenta elementi di similarità con le forme di governo semi-presidenziali.
Naturalmente, riconoscere come sostanzialmente presidenziali poteri che sono intrinsecamente di natura politica rende più difficile che il capo dello Stato sia percepito come rappresentante dell’unità nazionale (la sola funzione generale che la Costituzione evoca), perché l’esercizio di quei poteri lo immette nel circuito delle scelte politiche più delicate. Al tempo stesso, impedisce anche di attribuire al presidente del Consiglio, diversamente da ciò che accade in altre democrazie parlamentari europee, uno strumento, il potere di scioglimento, che tanto più con assemblee divise fra una molteplicità di gruppi può concorrere in modo decisivo a favorire la stabilità e la funzionalità dei governi.

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