Concetti Chiave
- L'inefficacia del referendum abrogativo è emersa a causa di diversi fattori limitanti rispetto al potenziale teorico di questo strumento democratico.
- Le controversie sull'ammissibilità delle richieste referendarie hanno portato la Corte costituzionale al centro di polemiche politiche, influenzando l'imprevedibilità delle sue decisioni.
- Il rispetto dell'esito del referendum da parte del legislatore è stato problematico, con esempi di decisioni parlamentari opposte alla volontà popolare, come evidenziato dalla sentenza 199/2012 della Corte costituzionale.
- I referendum formalmente abrogativi ma di fatto propositivi sono stati spesso dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale per il loro carattere manipolativo.
- La Corte costituzionale ha accettato il carattere manipolativo dei referendum elettorali, riconoscendo la necessità di un tale approccio per le leggi elettorali.
Referendum abrogativo nella prassi
Sin dalla sottoposizione al corpo elettorale dei primi quesiti referendari, l’istituto principale della nostra democrazia si è rivelato meno efficace, nei fatti, di quanto sarebbe dovuto e avrebbe potuto essere. La suddetta inefficacia è stata determinata da diversi fattori.
La disputa intorno all’ammissibilità delle richieste referendarie che ha inevitabilmente trascinato la Corte costituzionale al centro di accese polemiche politiche, originate da una giurisprudenza che ha allargato a dismisura i limiti posti dal costituente, ricorrendo a criteri talvolta contraddittori e tali da rendere il giudizio di ammissibilità del tutto imprevedibile.
La questione dei vincoli determinati dalla decisione referendaria nei confronti del legislatore e, quindi, del rispetto dell’esito del referendum, palesemente disatteso in alcuni casi: può il Parlamento decidere in modo diverso e opposto, ed eventualmente dopo quanto tempo dalla consultazione popolare? Una risposta è venuta dalla Corte costituzionale con la sent.
199/2012, nella quale ha dichiarato illegittima una legge proprio per violazione della volontà referendaria.La questione della proponibilità di referendum aventi natura formalmente abrogativa ma di fatto propositiva (grazie all’abile ritaglio delle disposizioni contenute nel testo di legge, usato quasi come un vocabolario dal quale attingere termini utili a costruire un nuovo testo): questione sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata per negare l’ammissibilità di alcuni quesiti proprio in ragione del loro carattere «manipolativo o surrettiziamente propositivo». Nel caso dei referendum elettorali, la Corte ne ha invece accettato il carattere «intrinsecamente e inevitabilmente manipolativo», unico modo di conciliare ammissibilità e natura obbligatoria o necessaria delle leggi elettorali.