Concetti Chiave
- L'elezione amministrativa riguarda consigli regionali e comunali, con possibilità di voto disgiunto nei comuni oltre 15.000 abitanti per garantire la governabilità.
- Il ballottaggio avviene se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta; una seconda votazione si svolge tra i due candidati con più voti.
- La revisione costituzionale richiede due deliberazioni in ciascuna Camera, con un intervallo di tre mesi e diverse maggioranze necessarie per l'approvazione.
- Un referendum può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale se supportato da 1/5 dei parlamentari, 500 mila elettori o 5 consigli regionali.
- Il referendum del 20 e 21 settembre 2020 ha ridotto il numero dei parlamentari, con nuove disposizioni applicabili al primo scioglimento delle Camere.
- elezione che riguarda i consigli regionali con il presidente della regione o i comuni con il sindaco
- si può fare ricorso al voto disgiunto quando il comune ha più di 15.000 abitanti e serve per garantire la governabilità visto che il 60% dei seggi viene dato ai consiglieri appartenenti alla lista politica che ha avuto la maggioranza dei voti
- può essere presente il ballottaggio = quando nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti, dopo due settimane dalla prima votazione, se ne fa una seconda dove i cittadini sono chiamati a votare tra i due candidati che hanno ottenuto il numero di voti maggiori
Elezioni politiche ed europee
Elezione politica= per eleggere i deputati e i senatori.
Elezione europea= per eleggere i membri italiani al parlamento europeo. (sono 76)
Ci sono tre tipi di referendum:
- referendum confermativo= svolto per confermare l’applicazione di una legge già votata al parlamento da entrambe le camere
- referendum consultivo= svolto per conoscere il parere popolare dei cittadini in merito a determinate questioni politiche
- referendum abrogativo= svolto per verificare se i cittadini sono d’accordo ad eliminare la legge sottoposta
- le leggi di revisione (=modifica) e le altre leggi costituzionali sono approvate da ogni Camera con due successive deliberazioni con un intervallo di almeno tre mesi; nella prima votazione deve essere approvata con la maggioranza semplice mentre nella seconda votazione deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
- se entro tre mesi dalla pubblicazione della legge 1/5 dei membri di una Camera, 500 mila elettori o 5 consigli regionali ne fanno richiesta, la legge viene sottoposta al referendum popolare e viene promulgata solo se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi
- se la legge, nella seconda votazione, è stata approvata da entrambe le Camere con la maggioranza dei 2/3, non viene sottoposta al referendum
- vengono modificati gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia della riduzione del numero dei parlamentari
- il numero dei deputati viene ridotto da 630 a 400 (art. 56)
- il numero dei senatori viene ridotto da 315 a 200 (art. 57)
- viene anche chiarito che il numero massimo di senatori a vita (nominati dal presidente della repubblica) presenti in senato non deve essere superiore a 5 (art.59)
- l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge si applica al primo scioglimento delle Camere
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione del voto disgiunto nelle elezioni amministrative?
- Quali sono i requisiti per sottoporre una legge a referendum secondo l'Articolo 38 della Costituzione?
- Quali modifiche costituzionali sono state approvate nel referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020?
- Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni di legge approvate nel referendum del 2020?
Il voto disgiunto, utilizzabile nei comuni con più di 15.000 abitanti, serve a garantire la governabilità, poiché il 60% dei seggi viene assegnato ai consiglieri della lista politica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
Una legge può essere sottoposta a referendum se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, 1/5 dei membri di una Camera, 500 mila elettori o 5 consigli regionali ne fanno richiesta, a meno che non sia stata approvata con la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere.
Sono stati modificati gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo il numero dei deputati da 630 a 400, il numero dei senatori da 315 a 200, e chiarendo che il numero massimo di senatori a vita non deve superare 5.
Le nuove disposizioni di legge entreranno in vigore al primo scioglimento delle Camere.