Concetti Chiave
- I referendum elettorali possono essere solo parziali per evitare di compromettere il principio democratico della repubblica.
- La legge elettorale è considerata "costituzionalmente necessaria" e quindi non soggetta a referendum totale.
- Se il parlamento abroga una legge prima del referendum, l'ufficio centrale deve annullare la votazione.
- Una legge parlamentare può abrogare e riproporre contenuti similari, portando alla necessità di verificare l'effettivo cambiamento legislativo.
- La sentenza 68 del 1978 impone che il referendum si tenga anche se le nuove leggi non modificano i principi e contenuti normativi essenziali.
Indice
Referendum parziali e legge elettorale
In merito alle leggi elettorali, inoltre, sono consentiti esclusivamente referendum parziali: la corte ha stabilito tale limite poiché il totale sconvolgimento della legge elettorale lederebbe uno dei principi fondamentali della nostra repubblica: il principio democratico. Per tale ragione, la legge elettorale è stata definita «legge costituzionalmente necessaria»: ciò consente di capire il motivo per cui essa è sottratta al referendum totale. La legge costituzionalmente necessaria, così definita poiché a prescindere dal suo contenuto essa deve essere necessariamente presente all’interno dell’ordinamento giuridico, si differenzia dalla legge a contenuto costituzionalmente vincolata, determinata e regolamentata direttamente dalla costituzione.
Annullamento del referendum
Bisogna inoltre sottolineare che l’articolo 39 della legge 352 del 1970 stabilisce che, se prima della data dello svolgimento del referendum la legge (o l’atto avente forza di legge) è stata abrogata dal parlamento, l’ufficio centrale per il referendum è tenuto ad annullare la votazione referendaria: se il parlamento fa sue le finalità del comitato promotore abrogando la legge oggetto del voto referendario, dunque, il referendum non sarà svolto.
Sentenza della corte costituzionale
Talvolta, però, la legge parlamentare finalizzata all’abrogazione può, allo stesso tempo, abrogare la legge oggetto del referendum e riproporne il medesimo contenuto, formulato diversamente, all’interno della medesima legge. Tramite la sentenza 68 del 1978, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 39 (352/1970) «limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.»