Concetti Chiave
- La riserva di legge in ambito penale stabilisce che reati e pene devono essere definiti esclusivamente dalla legge, escludendo altre fonti.
- Il concetto di "legge" include la legge statale, regionale e speciale, ma si discute se comprendere anche leggi delegate e atti con forza di legge.
- Il principio di riserva assoluta è mitigato dalla possibilità di integrazione normativa da parte di altre fonti, come dimostrato dalle norme penali in bianco.
- Con la riforma del titolo V, la potestà legislativa penale è esclusiva dello Stato, escludendo le regioni da questo ambito.
- Il diritto penale nazionale deve adeguarsi alle normative comunitarie, ma la creazione di nuovi reati spetta alle leggi nazionali, non agli organismi internazionali.
La riserva di legge è quel principio secondo cui i reati, le pene e le misure di sicurezza (ovviamente stiamo parlando in ambito penale) non possono avere altra fonte che non sia la legge. Essa è la determinazione più ovvia del principio di legalità considerato nel suo aspetto formale.
Occorre però far chiarezza su cosa si intende per “legge” dato che il moderno principio della riserva di legge vuole che “ogni atto normativo, suscettibile di determinare una restrizione dei diritti individuali di libertà, scaturisca in via esclusiva dalla volontà popolare” (che sappiamo si esprime attraverso la rappresentanza parlamentare).
Dobbiamo quindi chiederci nell’esaminare il significato tecnico-giuridico del termine legge desumibile dall’art 25 comma 2: se nel termine legge rientra soltanto la legge dello stato o anche le leggi regionali e quelle delle regioni a Statuto speciale e se possono essere equiparate alla legge, in ambito penale, anche le leggi delegate e gli atti aventi forza di legge.
Ci si domanda: si tratta di una riserva assoluta di legge o di una riserva relativa?
la dottrina maggioritaria ha optato per una riserva assoluta per quanto concerne gli elementi fondamentali del precetto, con la possibilità di una integrazione da parte o di una norma di legge o di fonti normative secondarie o addirittura provvedimenti della pubblica amministrazione.
Esempio: la legge vieta la detenzione degli stupefacenti, poi rimette al ministero degli interni la classificazione delle sostanze ritenute stupefacenti.
Prendiamo in considerazione l’art 650c.p. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”. Per chi sostiene il valore della riserva assoluta di legge la norma è inconcepibile in quanto si viene puniti per l’inosservanza di un provvedimento amministrativo. Sottolineiamo però che il provvedimento di cui parla la norma è legittimo e limitato a varie materie. La corte costituzionle, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di questa norma, non ne ha dichiarato l’incostituzionalità in quanto la riserva è da intendersi parziale purché il legislatore indichi la pena e i parametri generali in base ai quali la etero integrazione acquista il requisito di tassatività e certezza. Questo è il fenomeno della norma penale in bianco. La norma penale in bianco ha una sanzione ben determinata ma il precetto è generico e deve essere specificato da altre fonti del diritto (es. norma in materia di stupefacenti).
Per quanto riguarda la potestà legislativa delle Regioni in materia penale, la recente riforma del titolo V ha risolto il problema che fino a pochi anni fa ci si poneva riguardo un eventuale potestà legislativa delle regioni in materia penale. L’art 117 riformato, infatti, sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.
Per quanto concerne invece le leggi delegate e decreti legge, in quanto atti normativi aventi la stessa forza della legge, la Costituzione riconosce efficacia pari agli atti normativi a cui compete la qualifica di legge in senso formale e sono quindi ritenute fonti legittimi di produzione di norme penali. Per i decreti legislativi sappiamo che il parlamento è tenuto a formulare in una legge quadro i criteri direttivi che l’esecutivo dovrà seguire per la concretizzazione del precetto penale. Un po’ più problematica è la questione del decreto legge dato che poco si riesce a dimostrare la “straordinaria necessità ed urgenza” dell’emanazione di un decreto legge in materia penale. In realtà alla base di ciò vi è il dato storico dell’abuso dei decreti legge.
In virtù del principio della riserva di legge un’altra domanda da porsi è “che rapporto ha il diritto penale con la legislazione internazionale?”. In teoria , come sappiamo, essendo l’ordinamento europeo sovraordinato all’ordinamento nazionale vige il principio del “primato” dell’ordinamento internazionale per cui le norme interne che non sono conformi alle norme comunitarie devono essere disapplicate dal giudice nazionale. Inoltre sappiamo che sia il Consiglio che la Commissione sono privi di un adeguata rappresentatività popolare per cui manca loro la legittimazione democratica necessaria per l’emanazione di nome penali. Per questo motivo in teoria l’ordinamento internazionale non può creare nuove incriminazioni ma ha la possibilità di limitare (pensiamo ai casi di incompatibilità) o neutralizzare (incompatibilità totale) l’efficacia di una norma penale statale che contrasti con la normativa comunitaria. Tuttavia una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha , in un certo senso, riconosciuto uno “sconosciuto principio di necessità penale” in capo all’ordinamento internazionale facendo saltare lo schermo della riserva di legge.
Infatti, in questa sentenza del 2005 la Corte di Giustizia Europea riconosce come valida la possibilità data al legislatore comunitario di intervenire attraverso sanzioni penali effettive purché esse siano proporzionate e dissuasive e indispensabili per il perseguimento degli interessi che l’ordinamento giuridico internazionale si è posto a salvaguardia (nella fattispecie concreta si parlava di salvaguardia ambientale.Gli stati membri venivano invitati ad adottare in relazione a determinati comportamenti illeciti sanzioni di natura penale.)
Consuetudine e diritto penale: dai postulati elementari del principio di legalità va esclusa la consuetudine dalle fonti del diritto penale. In nessun caso la criminalizzazione di un comportamento umano può essere fondata sulla consuetudine (nullum crimen sine lege scripta).
Infine ultima considerazione da fare, occorre ribadire il principio “nulla poena sine lege”: è chiaro che in ambito di riserva di legge acquisisca un valore importantissimo la predeterminazione legislativa ossia che , oltre al fatto previsto come reato, vi sia indicata anche la sanzione ad esso applicabile.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale della riserva di legge in materia penale?
- La riserva di legge è assoluta o relativa?
- Qual è il ruolo delle Regioni nella legislazione penale dopo la riforma del titolo V?
- Come si relaziona il diritto penale con la legislazione internazionale?
- Qual è il principio "nulla poena sine lege" e la sua importanza?
Il principio fondamentale è che reati, pene e misure di sicurezza devono derivare esclusivamente dalla legge, esprimendo la volontà popolare attraverso la rappresentanza parlamentare.
La dottrina maggioritaria sostiene una riserva assoluta per gli elementi fondamentali del precetto, con possibilità di integrazione da parte di norme di legge o fonti normative secondarie.
La riforma del titolo V ha sancito la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, escludendo le Regioni.
L'ordinamento europeo ha primato sull'ordinamento nazionale, ma non può creare nuove incriminazioni; può limitare o neutralizzare norme penali statali incompatibili con la normativa comunitaria.
Il principio "nulla poena sine lege" afferma che non ci può essere pena senza una legge che la preveda, sottolineando l'importanza della predeterminazione legislativa delle sanzioni.