Concetti Chiave
- Il diritto di proprietà in Italia è protetto da una riserva di legge che richiede un contenuto minimo per essere efficace, secondo l'art. 832 c.c.
- La Corte costituzionale utilizza il principio della "funzione sociale" per giustificare le limitazioni alla proprietà privata, vincolando il legislatore.
- Il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione permette l'espropriazione per interesse generale, previa indennità, valutata anche per provvedimenti che riducono il diritto di proprietà.
- L'indennizzo per espropriazione deve essere equo e non simbolico, come stabilito dalla Corte costituzionale, e deve riflettere il valore reale del bene espropriato.
- La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha influenzato la Corte costituzionale italiana nel dichiarare illegittime alcune disposizioni edilizie con criteri di calcolo indifferenziati.
Riserva di legge sul diritto di proprietà
Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel testo costituzionale italiano, il diritto di proprietà è preservato da un’apposita riserva di legge. Essa resterebbe però solo una garanzia formale se non si individuasse un contenuto minimo del diritto di proprietà. Secondo alcuni, esso andrebbe rintracciato nella definizione dell’art. 832 c.c., in base al quale il proprietario ha «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo».
Tuttavia, la disposizione del codice civile è anteriore alla Costituzione e, soprattutto, non ha un significato univoco. Il canone interpretativo utilizzato dalla Corte costituzionale è invece quello della «funzione sociale» della proprietà privata, intesa come clausola dalla doppia natura limitativa. Infatti, da un lato essa serve a legittimare le limitazioni della proprietà privata ove sia necessario garantire altri diritti o valori costituzionali; dall’altro, serve a vincolare il legislatore, il quale può imporre limitazioni alla proprietà privata solo se stabilite allo scopo appunto di assicurarne la funzione sociale (v. sent. 167/1999).
La ragionevolezza delle scelte del legislatore è sottoposta al vaglio della Corte costituzionale anche con riferimento al terzo comma dell’art. 42, in base al quale «la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». Si tratta di uno dei temi di politica legislativa più delicati e sensibili, visti gli interessi in gioco. Per espropriazione si intende quel provvedimento amministrativo mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà su di un bene viene privato delle facoltà che gli competono a favore di un diverso soggetto, solitamente (ma non esclusivamente) pubblico. La Corte costituzionale ha inoltre fatto rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 42.3 altri provvedimenti in grado di «diminuire» in modo sensibile il diritto di proprietà, stabilendo che anch’essi impongono indennizzo (ad esempio, per la costituzione di servitù militari: v. sent. 6/1966).
L’indennizzo non deve corrispondere all’integrale risarcimento del danno economico arrecato dall’espropriazione, ma va comunque quantificato in modo congruo, serio e adeguato, e non deve quindi consistere in una cifra dal carattere meramente simbolico o irrisorio rispetto al valore del bene espropriato: si deve trattare, in sostanza, di una equa indennità (l’espressione della Corte costituzionale è «serio ristoro»: v. sentt. 5/1980 e 283/1993; v. poi sent. 348/2007 che, tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato illegittime talune disposizioni in materia edilizia che prevedevano «criteri di calcolo fissi e indifferenziati»).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della riserva di legge nel diritto di proprietà secondo la Costituzione italiana?
- Come viene interpretata l'espropriazione secondo l'articolo 42 della Costituzione italiana?
- Quali sono le implicazioni della "funzione sociale" della proprietà privata?
- In che modo la Corte costituzionale italiana ha influenzato la quantificazione dell'indennizzo per espropriazione?
La riserva di legge garantisce formalmente il diritto di proprietà, ma è essenziale individuare un contenuto minimo di tale diritto. La Corte costituzionale utilizza il concetto di "funzione sociale" per legittimare le limitazioni della proprietà privata, vincolando il legislatore a imporre restrizioni solo per assicurarne la funzione sociale.
L'espropriazione è un provvedimento amministrativo che priva il proprietario delle sue facoltà a favore di un altro soggetto, solitamente pubblico, per motivi di interesse generale. La Corte costituzionale richiede che l'espropriazione sia accompagnata da un indennizzo congruo e adeguato, non meramente simbolico.
La "funzione sociale" della proprietà privata serve a legittimare le limitazioni necessarie per garantire altri diritti o valori costituzionali e vincola il legislatore a imporre restrizioni solo per assicurarne la funzione sociale, come stabilito dalla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha stabilito che l'indennizzo non deve essere simbolico ma congruo e adeguato, definito come "serio ristoro". Ha dichiarato illegittime alcune disposizioni che prevedevano criteri di calcolo fissi e indifferenziati, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.