Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Il rapporto tra Stato e religione in Italia ha subito cambiamenti significativi: dal separatismo nel periodo liberale al confessionismo durante il regime fascista, fino all'atteggiamento interventista della Repubblica.
  • L'articolo 2 della Costituzione italiana pone l'accento sui diritti inviolabili dell'individuo, sia a livello personale che all'interno delle formazioni sociali, promuovendo lo sviluppo della persona umana.
  • L'articolo 3 sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, vietando discriminazioni religiose e promuovendo misure per rimuovere ostacoli alla parità di diritti e opportunità.
  • Gli articoli 19 e 20 garantiscono la libertà religiosa individuale e collettiva, permettendo la creazione di associazioni religiose e vietando discriminazioni basate sulla fede o la mancanza di essa.
  • Il principio di laicità, pur non esplicitamente sancito, è desunto dalla Costituzione italiana e implica pluralismo confessionale, divieto di discriminazione tra culti e la distinzione tra questioni civili e religiose.

Indice

  1. Evoluzione storica del rapporto Stato-religione
  2. Principi costituzionali e diritti inviolabili
  3. Libertà religiosa e pluralismo
  4. Principio di laicità e corollari

Evoluzione storica del rapporto Stato-religione

Nel tempo, l’atteggiamento scelto dallo Stato nei confronti della religione ha subito cambiamenti

Stato liberale (Cavour): Separatismo “Libera Chiesa in libero Stato” anche se lo Statuto Albertino del 1848 era chiaramente confessionista

Regime fascista: Confessionismo, ma disuguale rispetto agli altri culti. Accordi del Laterano (1929)

Ordinamento repubblicano: La religione viene considerata un aspetto della libertà di pensiero, di coscienza e di associazione, indipendentemente dal fatto che l’individuo appartenga ad una o ad un’altra confessione religiosa. Atteggiamento interventista poiché l’art 3 della Costituzione si pone l’obiettivo di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza, impedendo così lo sviluppo della personalità umana

Principi costituzionali e diritti inviolabili

Ora esimeremo i vari articoli della Costituzione italiana che trovano un riscontro nel diritto ecclesiastico

Art.2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove sui svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Viene stabilito il principio personalista in quanto l’art. pone al centro dell’ordinamento l’uomo ed i suoi diritti inviolabili rispetto allo Stato, sia come singolo, sia come membro di formazioni sociali (famiglia, partito politico, sindacato, società), riconoscendo i suoi valori e bisogni materiali e spirituali. Le formazioni sociali, chiamate “corpi intermedi” costituiscono il trait d’union fra il cittadino e le istituzioni, rendendo così possibile lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del paese

Si insiste sui diritti inviolabili, cioè ìnsiti nella natura umana, che caratterizzano lo stato democratico. Un diritto inviolabile

• non può essere oggetto di revisione costituzionale

• non è disponibile

• non può essere trasmesso e i titolari non possiamo rinunciarvi

• è imprescrittibile perché anche se non esercitato non cade mai in prescrizione

Sono anche diritti assoluti connessi alle prerogative essenziali della persona e per questo si acquistano al momento della nascita e fanno capo a tutti i cittadini senza differenza alcuna.

Art.3

Sancisce il principio di uguaglianza formale o giuridica e sostanziale o sociale dei cittadini (“la legge è uguale per tutti”). Esso pone il divieto al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà dei cittadini in virtù di discriminazioni, anche in base alla religione professata. Diversificazioni sono ammesse in base al criterio della ragionevolezza. Inoltre lo Stato deve adottare misure finalizzate a rimuovere gli ostacoli iniziali affinché tutti i cittadini siano posti su di un piano di parità e possano godere di certi servizi sociali utili per lo sviluppo della loro personalità e devono pertanto essere evitate discriminazioni per il fatto che l’individuo appartiene ad una confessione religiosa piuttosto che ad un’altra o ad un credo areligioso.

Art.7

Sancisce il principio della distinzione degli ordini, il principio pattizio o bilateralità pattizia e

comma 1: L’ordinamento giuridico della Chiesa ha il carattere di ordinamento primario (originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica), nato per forza propria, indipendentemente da un riconoscimento da parte dello Stato. Da ciò deriva l’autolimitazione delle istituzioni statali ed un’area di competenza esclusiva della Chiesa, sottratta quindi da ogni ingerenza da parte dello Stato.

Comma 2: richiama espressamente i Patti Lateranensi come fonte per regolamentare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Inoltre, indica i procedimenti da seguire per apportare eventuali modifiche ai Patti, escludendo la possibilità di ricorrere a revisioni costituzionali.

Art.8 – Rapporto fra Stato italiano e confessioni religiose diverse da quella cattolica - Principio del pluralismo delle confessioni religiose

I rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolate con legge ordinaria sulla base di intese che non hanno valore internazionale come succede con i Patti Lateranensi, ma un semplice accordi interno.

Le confessioni acattoliche sono autonome e indipendenti: l’unico limite è dato dall’ordine pubblico e dal buon costume. Principio del pluralismo delle confessioni religiose ≠ principio del confessionalismo di Stato (cfr. Statuto Albertino che riconosceva la religione cattolica come religione di Stato). Infatti nel Protocollo addizionale del nuovo Concordato, è affermato che la religione cattolica non considera più vigente il principio dei Patti Lateranensi secondo cui la religione cattolica è la sola religione di Stato: non sono ammesse discriminazione di culti per il solo fatto di un’ampia diffusione sul territorio nazionale. E non costituisce un fattore discriminante l’esistenza di un’intesa.

Libertà religiosa e pluralismo

Artt.19 e 20

Garantiscono la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata. L’uso dell’aggettivo “tutti” sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi, rifugiati, senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’art.19 è collegato all’art.2 (per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’art 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione…. di religione…). Il principio di libertà religiosa è affrontato anche dall’art.20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali. Questione dei sindaci che ostacolano la costruzione di moschee (cfr. pag. 33).

Pertanto la libertà religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile, riconosciuto a tutti gli individui e a tutte le comunità religiose.

Dalla libertà religiosa, derivano alcune facoltà:

• libertà di professare qualunque fede religiosa, di non professarne nessuna, o di cambiare credo senza che ciò comporti discriminazione. Da tale libertà deriva il diritto alla riservatezza, in parallelo col diritto alla privacy

• libertà di propaganda: qualsiasi mezzo per fare proseliti e esternare il proprio pensiero. Possono anche essere contestati i dogmi delle altre religioni, purché non si arrivi all’ingiuria o all’oltraggio di valori etici.

• libertà di culto: libertà di celebrare i riti connessi alla propria confessione religiosa, sia in privato che in pubblico. La normativa impone un preavviso alle autorità quando si tratta di riunioni in luogo pubblico: esse possono essere vietate solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma non possono essere impedite.

La libertà religiosa ha anche dei limiti (art.19):

• espliciti: contrarietà dei riti al buon costume con lesione della morale e del pudore sessuale. Per estensione,sono considerati contrari al buon costume anche i riti che ledono la salute fisica e psichica della persona

• impliciti: sono limiti che sono derivati dalla necessità di tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale (diritto alla vita, alla salute, legge penale, ecc)

La libertà religiosa è anche presente nei rapporti privatistici e coinvolge i seguenti ambiti:

• educazione dei figli: i genitori hanno il potere di educare i figli a qualsiasi religione o all’ateismo, tenendo presente, però che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione. Se i genitori, su tale tema, sono in disaccordo, deciderà il Tribunale dei minorenni a dirimere il conflitto.

• rapporti fra i coniugi: .la professione religiosa non condivisa non costituisce motivo di addebito della separazione ciascun coniuge e libero di aderire alla professione religiosa che vuole poiché non si può impedire ad un soggetto di esercitare il diritto alla libertà religiosa che è garantito dalla Costituzione.

Rapporto di lavoro: in tale ambito viene garantito dalla normativa giuslavoristica

▪ il divieto di licenziamento in base alle proprie convinzioni religiose

▪ il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore

▪ il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori, collegasti all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

L’art.20 precisa, inoltre, il divieto di discriminazione in pejus (cioè trattamenti deteriori o restrittivi degli enti religiosi, rispetto a quelli di diritto comune

Principio di laicità e corollari

Principio di laicità

Non è sancito esplicitamente dalla Costituzione; tuttavia, esso si desume implicitamente dalle norme contenute in alcuni articoli (2, 3, 7, 8, 19, 20), come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n°203 del 12 aprire 1989 Invece la Costituzione francese - art. 1 - lo dichiara esplicitamente. La laicità italiana è un fenomeno anomalo in quanto non significa indifferenza nei confronti della religione, ma uguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione religiosa di cui esso è espressione.

La Corte costituzionale, che ha assunto il principio di laicità al rango di principio supremo, ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità:

• pluralismo confessionale che garantisce la protezione della coscienza di tutti

• divieto di discriminazione fra culti, sul minore o maggiore numero degli appartenenti alla stessa confessione

• distinzione fra l’ordine delle questioni civili e l’ordine di quelle religiose (es. un’obbligazione di natura religiosa ed il vincolo che ne deriva nel relativo ambito non possono essere imposti per un fine proprio dell’ordinamento processuale dello Stato.

• equidistanza ed imparzialità della legislazione rispetto ad ogni confessione religiosa

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali cambiamenti nell'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della religione nel corso del tempo?
  2. Lo Stato italiano ha attraversato diverse fasi: dal separatismo del periodo liberale, al confessionismo del regime fascista, fino all'ordinamento repubblicano che considera la religione un aspetto della libertà di pensiero e coscienza, promuovendo l'uguaglianza e la rimozione degli ostacoli economici e sociali.

  3. Qual è il significato del principio personalista sancito dall'articolo 2 della Costituzione italiana?
  4. L'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo che come membro di formazioni sociali, ponendo l'uomo al centro dell'ordinamento e garantendo i suoi diritti materiali e spirituali, senza possibilità di revisione costituzionale o rinuncia.

  5. Come viene garantita la libertà religiosa secondo gli articoli 19 e 20 della Costituzione italiana?
  6. Gli articoli 19 e 20 garantiscono la libertà religiosa individuale e collettiva, permettendo a tutti di professare liberamente la propria fede e di creare associazioni religiose senza limitazioni legislative o fiscali, con l'unico limite del buon costume e dell'ordine pubblico.

  7. In che modo l'articolo 7 della Costituzione italiana regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica?
  8. L'articolo 7 sancisce la distinzione degli ordini e la bilateralità pattizia, riconoscendo l'ordinamento giuridico della Chiesa come primario e indipendente, e regolando i rapporti tramite i Patti Lateranensi, escludendo revisioni costituzionali.

  9. Qual è il principio di laicità secondo la Costituzione italiana e come viene interpretato dalla Corte costituzionale?
  10. Sebbene non esplicitamente sancito, il principio di laicità si desume da vari articoli e implica uguale tutela del sentimento religioso, pluralismo confessionale, divieto di discriminazione tra culti, e distinzione tra questioni civili e religiose, come stabilito dalla Corte costituzionale.

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