Concetti Chiave
- L'articolo 24 della Costituzione italiana garantisce il diritto alla difesa e la possibilità di agire in giudizio per la tutela di diritti e interessi legittimi.
- Il diritto alla difesa è inviolabile in ogni fase del procedimento e include il patrocinio a spese dello Stato per chi è finanziariamente svantaggiato.
- L'articolo assicura che le condizioni necessarie per la tutela giurisdizionale e il contraddittorio siano promosse e rispettate.
- La parità delle armi nel processo è garantita, consentendo a ciascuna parte di far valere i propri diritti senza implicare uguaglianza di posizioni.
- La Corte costituzionale ha stabilito che il diritto di difesa include il rispetto del contraddittorio, il diritto a una difesa tecnica e la possibilità di proporre impugnazioni.
Norme sul processo civile
La carta costituzionale dedica diverse norme al processo civile. La disposizione cardine è l’art. 24
Art. 24 → Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.
L’art. 24:
- regola il diritto di difesa e di azione → chi ha subito una lesione può ricorrere al giudice. Si tratta di una tutela sostanziale, dal momento che questa facoltà è pienamente riconosciuta anche a chi è finanziariamente sprovvisto (tramite il patrocinio a spese dello stato);
- garantisce la tutela giurisdizionale e il contraddittorio → sono promosse le condizioni necessarie affinché venga data piena effettività a questi diritti;
- assicura la parità delle armi nel processo → il che non implica uguaglianza di posizioni, bensì la capacità di ciascuna delle parti coinvolte di far valere i propri diritti.
Principi cardine del diritto di difesa
Sulla base di quanto sancito dall’art. 24, la Corte costituzionale ha enucleato un contenuto minimo del diritto di difesa, che si fonda su alcuni principi cardine: rispetto del contraddittorio, diritto ad una difesa tecnica, facoltà di dare prova dei fatti, potere di proporre impugnazioni.