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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e rappresenta l'unità nazionale, senza essere un superiore gerarchico degli altri organi dello Stato.
  • Viene eletto indirettamente da un'assemblea parlamentare e ha poteri di intervento politico, come nominare il Governo o sciogliere il Parlamento.
  • Il mandato presidenziale dura sette anni, e il Presidente può essere rieletto; in caso di impedimento, viene supplito dal Presidente del Senato.
  • Il Presidente gode di irresponsabilità giuridica per gli atti ufficiali, salvo per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
  • Il Presidente emana atti presidenziali, sia sostanziali che formali, e partecipa alle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie attraverso ruoli di controllo e rappresentanza.

Indice

  1. Ruolo del presidente della Repubblica
  2. Elezione e mandato del presidente
  3. Prerogative e responsabilità del presidente
  4. Funzioni legislative e amministrative
  5. Ruolo internazionale e militare

Ruolo del presidente della Repubblica

Secondo la nostra Costituzione il Presidente della Repubblica “è il Capo dello Stato è rappresenta l’unità nazionale”. L’espressione “Capo dello Stato” non vuole dire che il Presidente è il superiore gerarchico nei confronti degli altri organi dello Stato, ma soltanto che garantisce l’osservanza della Costituzione e il funzionamento delle istituzioni.

Il Presidente della Repubblica inoltre è il rappresentante dell’unità nazionale nei rapporti interni e internazionali.

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale perché è contitolare della sovranità e si trova in una posizione di parità e di indipendenza rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato: nel nostro ordinamento infatti il Capo dello Stato non è al vertice dei poteri dello Stato ma partecipa ai diversi poteri svolgendo una funzione di garante della Co-stituzione.

Il Capo dello Stato è un organo imparziale o al di sopra delle parti che deve assicurare l’osservanza delle norme costi-tuzionali da parte degli altri organi costituzionali dello Stato e deve garantire l’equilibrio e il corretto funzionamento del nostro sistema costituzionale.

Elezione e mandato del presidente

Il Capo dello Stato viene eletto indirettamente dal popolo e questa legittimazione democratica gli attribuisce anche al-cuni poteri sostanziali di intervento nella vita politica del Paese: in particolare sceglie la persona incaricata di formare il Governo in occasione di una crisi politica, decide di sciogliere anticipatamente il Parlamento e indice nuove elezioni, in-via messaggi alle Camere su questioni di interesse generale e così via.

L’elezione del Presidente della Repubblica avviene in modo indiretto, in quanto il Capo dello Stato viene eletto da un’assemblea formata dal Parlamento in seduta comune + alcuni delegati regionali; i delegati sono 3 per ciascuna re-gione tranne la Valle D’Aosta che ne ha 1 solo e devono essere eletti dai Consigli regionali.

L’assemblea elettiva deve essere convocata dal Presidente della Camera dei deputati, 30 giorni prima della scadenza del mandato, per evitare il rischio che l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica si svolga dopo la cessazione del-la carica di quello precedente; in alcuni casi particolari, però la convocazione dell’assemblea deve avvenire entro 15 gior-ni dalla interruzione anticipata del mandato presidenziale, oppure dall’inserimento di nuove Camere, se il Parlamento è sciolto o se mancano mono di tre mesi alla fine della legislatura.

Questa disposizione ha lo scopo di evitare di fare eleggere il Capo dello Stato da un organo delegittimato o al termine del suo mandato politico: in questo caso il Presidente uscente continua a esercitare i suoi poteri, ma soltanto per gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione. Solo in questa ipotesi la costituzione prevede la prorogatio cioè il prolungamento dei poteri presidenziali.

L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e senza la presentazione di candidature ufficiali da parte dei partiti.

Viene eletto Presidente colui che ottiene il voto di almeno i due terzi dell’assemblea in uno dei primi tre scrutini oppure, se non si raggiunge questo quorum, della maggioranza assoluta dell’assemblea dal quarto scrutinio in avanti.

In base alla Costituzione può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia i seguenti requisiti :

- rispettabilità

- godimento dei diritti civili e politici

- almeno 50 anni di età

Il Presidente della Repubblica viene eletto per un periodo di 7 anni. Il fatto che il Presidente della Repubblica rimanga in carica più del Parlamento assicura che la eventuale rielezione del Presidente venga deliberata da un Parlamento diverso da quello che lo aveva eletto in precedenza.

Al termine del suo mandato, l’ex Presidente della Repubblica diventa senatore di diritto e a vita, salvo una rinuncia da parte sua, inoltre è rieleggibile anche più volte.

L’incarico di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.

Può accadere che il Presidente della Repubblica non sia in grado di svolgere le sue funzioni a causa di un impedimento; in questo caso la Costituzione prevede la sua sostituzione o supplenza da parte del Presidente del Senato. È da notare però che la supplenza è ammessa soltanto quando ricorre un impedimento effettivo in quanto il Presidente della Repub-blica deve esercitare personalmente le sue funzioni e non può delegare ad altri organi dello stato.

L’impedimento del Capo dello Stato può essere temporaneo o permanente: se l’impedimento è temporaneo, il Presiden-te del Senato svolge le funzioni di supplente fino a quando termina l’impedimento; se l’impedimento è permanente fin dall’inizio o diviene definitivo in seguito, invece, il Presidente della Camera dei Deputati deve convocare l’assemblea elet-tiva entro un breve termine per procedere all’elezione del nuovo Capo dello Stato.

Prerogative e responsabilità del presidente

Al Presidente della Repubblica sono riconosciute alcune prerogative, dirette a garantire il prestigio personale e ad assi-curare che eserciti in modo sereno e imparziale le sue funzioni.

In particolare, le prerogative del capo dello stato comprendono:

• L’irresponsabilità: Di regola il Presidente della Repubblica non è responsabile dal punto di vista giuridico per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Le irresponsabilità del Presidente della Repubblica riguarda le possibili con-seguenze giuridiche degli atti presidenziali ed è integrata dalla controfirma ministeriale, con la quale i singoli ministri o il Governo si assumono personalmente la responsabilità degli atti presidenziali: infatti qualunque atto del Presidente della Repubblica è valido soltanto se è controfirmato dal ministro o dai ministri proponenti e anche, quando si tratta di un atto normativo o di un altro atto di particolare importanza indicato dalla legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La controfirma ministeriale non è richiesta per alcuni atti personali.

Il Presidente della Repubblica però è responsabile dal punto di vista giuridico nel caso di alto tradimento e di atten-tato alla Costituzione; la Costituzione non definisce i reati presidenziali.

L’alto tradimento consiste nella violazione dell’obbligo di fedeltà alla repubblica, mentre l’attentato alla Costituzione consiste in un’attività diretta a modificare in modo illegale il regime politico-costituzionale o a violare i principi fonda-mentali della Costituzione.

I reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione sono reati propri del Capo dello Stato, nel senso che sono ti-pici della sua carica; in ogni caso la responsabilità del Presidente della Repubblica non può derivare soltanto dalla semplice inosservanza colposa di una o più norme costituzionali.

Nel caso dell’alto tradimento o di attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla Corte Costitu-zionale in composizione allargata. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili ai reati la legge stabilisce che la Corte Costituzionale nel pronunciare la sentenza di condanna del Capo dello Stato deve determinare le sanzioni penali nei limiti del massimo della pena prevista dalla legge.

Il Presidente della Repubblica è responsabile per reati comuni (es.rubare) ed è giudicato dal giudice ordinario come un qualsiasi cittadino.

• La tutela penale: sono puniti i reati di attentato alla vita, all’incolumità o alla libertà personale e di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

• Le prerogative economiche: la legge riconosce al Presidente della Repubblica un assegno personale e una dotazio-ne patrimoniale per garantirne l’autonomia e l’indipendenza.

Funzioni legislative e amministrative

Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica emana degli atti presidenziali che assumono la forma di un decreto del Presidente della Repubblica.

Gli atti del capo dello stato si distinguono in atti presidenziali in senso sostanziale e in senso soltanto formale.

Gli atti sostanzialmente presidenziali, o presidenziali in senso stretto, sono provvedimenti la cui competenza spetta in modo esclusivo e autonomo al Presidente della Repubblica e che non richiedono l’iniziativa o il consenso da parte del Governo. In un atto presidenziale la firma del Capo dello Stato esprime la volontà di emanare il provvedimento, mentre la controfirma del governo rappresenta soltanto un controllo formale sulla legittimità costituzionale dell’atto, se il presidente del consiglio o un ministro si rifiuta di controfirmare un atto presidenziale, il capo dello stato può rivolgersi alla corte co-stituzionale e sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti del Governo. Gli atti presidenziali possono essere vincolati o discrezionali, a seconda che il capo dello stato sia obbligato a emanarli in ogni caso, oppure sia libero di emanarli o di deciderne il contenuto.

Gli atti soltanto formalmente presidenziali, o governativi, sono provvedimenti che il Presidente della Repubblica emana su iniziativa e con il consenso del governo o di un singolo ministro. Per gli atti solo formalmente presidenziali la forma del decreto del parlamento della repubblica è un residuo del sistema previsto nello statuto Albertino nel quale questi atti venivano emanati sotto forma di decreti reali. In un atto governativo il rapporto tra la firma del presidente della repubblica e la controfirma del presidente del consiglio o dei ministri risulta invertito in quanto la firma del capo dello stato assume il valore di un controllo formale sulla costituzionalità del provvedimento, mentre la controfirma ministeriale manifesta la decisione di emanare il provvedimento. Il Presidente della Repubblica può formulare critiche sulla legittimità del provve-dimento, ma è obbligato a emanarlo se il governo se ne assume la responsabilità, in caso di rifiuto da parte del capo dello stato di emanare un atto governativo, il governo può sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato da-vanti alla corte costituzionale. Il presidente della repubblica non partecipa direttamente ai poteri fondamentali dello stato ma esercita alcune funzioni di intervento e di controllo che riguardano il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In pri-mo luogo il capo dello stato è titolare di alcune attribuzioni relative al parlamento e all’attività legislativa.

• Invio di messaggi alle camere: il Presidente può inviare messaggi alle camere nell’esercizio della sua funzione di sti-molo alla attuazione della Costituzione e di garante degli equilibri costituzionali tra i poteri dello stato.

• Indizione delle elezioni e fissazione della prima riunione delle camere: il capo dello stato deve indire le elezioni e fis-sare la prima riunione delle camere e le elezioni devono svolgersi entro 60 gg dalla fine delle camere precedenti, men-tre la prima riunione delle camere deve aver luogo entro 20 gg dalle elezioni.

• Indizione dei referendum: il Presidente della Repubblica deve indire i referendum popolari nei casi previsti dalla Costi-tuzione.

• Scioglimento anticipato delle camere: il presidente della repubblica può sciogliere anticipatamente una o entrambe le camere dopo aver sentito i rispettivi presidenti.

Tuttavia questo potere non può essere esercitato nel semestre Bianco, cioè negli ultimi sei mesi del mandato presi-denziale; la disposizione è diretta a evitare che il capo dello stato possa sciogliere il parlamento e indire nuove ele-zioni politiche poco prima della scadenza del suo mandato presidenziale, nella speranza di essere rieletto dal nuovo parlamento. La Costituzione non indica per quali motivi il presidente della repubblica può sciogliere anticipatamente le camere, questo viene effettuato per risolvere una crisi istituzionale. Al riguardo è da notare che lo scioglimento an-ticipato delle camere può essere più efficace in un sistema bipolare basato su una legge elettorale di tipo maggiorita-rio rispetto a un sistema pluripartitico basato su una legge elettorale di tipo proporzionale.

• Promulgazione delle leggi: il presidente della repubblica ha il compito di promulgare le leggi.

Alcune attribuzioni del capo dello stato riguardano il governo e l’esercizio della funzione amministrativa.

• Nomina il presidente del consiglio e dei ministri : il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio e i singoli ministri. La nomina del presidente del consiglio è un atto presidenziale mentre la nomina dei singoli ministri è un atto formalmente presidenziale. Oltre a nominare i membri del governo il capo dello stato riceve anche il loro giu-ramento.

• Autorizzazione dei disegni di legge di iniziativa governativa ed emanazione di atti normativi governativi: il capo dello stato deve autorizzare la presentazione al parlamento dei disegni di legge governativi e provvedere ad emanare gli at-ti normativi governativi. Sui disegni di legge il capo dello stato esercita un controllo preventivo di legittimità mentre sugli etti normativi esercita un limitato controllo preventivo di legittimità.

Ruolo internazionale e militare

• Rappresentanza dell’Italia nei rapporti internazionali: come rappresentante dello stato italiano nei rapporti internaziona-li il presidente della repubblica deve provvedere a ratificare i trattati internazionali.

• Comando delle forze armate e presidenza del consiglio supremo di difesa: il presidente della repubblica ha il compi-to di comandare le forze armate soltanto dal punto di vista formale, e di presiedere il consiglio supremo di difesa, che è un organo costituzionale formato dal capo di stato maggiore delle forze armate. La funzione del capo dello stato in questa materia è quella di assicurare la imparzialità e l’osservanza della Costituzione da parte delle forze ar-mate.

• Scioglimento dei consigli regionali, provinciali e comunali: il capo dello stato deve sciogliere gli organi elettivi degli enti locali nei casi previsti dalla legge, ma si tratta di un atto solamente formalmente presidenziale.

• Al presidente della repubblica è attribuito anche il conferimento delle onorificenze della repubblica.

Infine il presidente della repubblica svolge alcune funzioni che riguardano la magistratura e il potere giurisdizionale.

• Presidenza del consiglio superiore della magistratura: al presidente della repubblica è attribuito il compito di presie-dere il CSM, per garantire l’imparzialità e l’osservanza dei principi costituzionali da parte della magistratura. Il presidente della repubblica inoltre può disporre eccezionalmente lo scioglimento del CSM nei modi previsti dalla legge.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica secondo la Costituzione italiana?
  2. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, garantendo l'osservanza della Costituzione e il funzionamento delle istituzioni, senza essere superiore gerarchico degli altri organi dello Stato.

  3. Come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica?
  4. L'elezione avviene in modo indiretto da un'assemblea formata dal Parlamento in seduta comune e da delegati regionali, con un quorum di due terzi nei primi tre scrutini o maggioranza assoluta dal quarto scrutinio.

  5. Quali sono le prerogative del Presidente della Repubblica?
  6. Le prerogative includono l'irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, la tutela penale e prerogative economiche per garantire autonomia e indipendenza.

  7. Cosa succede in caso di impedimento del Presidente della Repubblica?
  8. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Senato svolge le funzioni di supplente; se l'impedimento è permanente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

  9. Quali sono le funzioni del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento e del Governo?
  10. Il Presidente invia messaggi alle Camere, indice elezioni e referendum, scioglie anticipatamente le Camere, promulga leggi, nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, e rappresenta l'Italia nei rapporti internazionali.

Domande e risposte

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