DottSimone91
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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica italiana è un organo di garanzia costituzionale responsabile del rispetto della Costituzione e della stabilità del paese in situazioni di crisi.
  • L'elezione del Presidente avviene in seduta comune dal Parlamento, con l'aggiunta di tre delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne porta uno.
  • I candidati devono essere cittadini italiani, con almeno 50 anni d'età e in possesso di pieni diritti civili e politici.
  • Il mandato presidenziale dura sette anni e può terminare per scadenza, morte, dimissioni o reati presidenziali come alto tradimento o attentato alla Costituzione.
  • I reati presidenziali includono comportamenti dolosi che violano il giuramento o mirano a sovvertire le norme costituzionali.

Figura del Presidente della Repubblica italiana

Il Presidente della Repubblica italiana è definito un organo di garanzia costituzionale che ha il compito di garantire il rispetto della Costituzione e di attribuire certezza al diritto. Inoltre la sua capacità d'azione è definita espansiva poiché, nel caso in cui si verificassero delle situazioni di instabilità governativa o economica, ha la possibilità e il dovere di intervenire per ripristinare la stabilità del Paese ed evitare possibili situazioni di crisi.
In riferimento alla sua nomina, il Presidente della Repubblica viene eletto in seduta comune dal Parlamento mediante lo scrutinio segreto.

E' bene inoltre sottolineare come prendino parte all'elezione anche tre delegati per ogni Regione al fine di espandere la base elettorale (solo la Valle d'Aosta porta un solo delegato). Per poter essere eletto è necessario che il candidato che ricoprirà questo ruolo cosi importante sia un cittadino italiano, abbia compito almeno 50 anni di età e sia in possesso di pieni diritti civili e politici. Se viene a mancare anche un solo requisito il candidato non potrà assumere la carica.

Il termine dell'incarico per il Presidente della Repubblica, o propriamente detto termine dell'ufficio, avviene per scadenza di sette anni, per morte o dimissioni volontarie, a seguito della perdita di un requisito necessario per la sua nomina, a causa di un impedimento permanente oppure a seguito di un reato presidenziale da egli stesso commesso e verificato dalla Corte Costituzionale.
I reati presidenziali si dividono in "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione". Il primo determina un comportamento doloso da parte del Presidente della Repubblica che rappresenta una violazione del giuramento fatto dinnanzi al Parlamento nel momento in cui assume il proprio ruolo istituzionale; mentre il secondo si articola in un comportamento doloso che mira a sovvertite le norme costituzionali.

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