ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica è eletto per un mandato di sette anni dalle Camere riunite con i rappresentanti delle Regioni.
  • L'elezione avviene a scrutinio segreto, richiedendo una maggioranza qualificata nei primi tre scrutini e una maggioranza assoluta nei successivi.
  • La Costituzione richiede un ampio consenso per garantire che il Presidente rappresenti anche le opposizioni, non solo la maggioranza parlamentare.
  • In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Presidente del Senato, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.
  • Il mandato termina naturalmente dopo sette anni o anticipatamente per cause come morte o dimissioni, con il Presidente della Camera che avvia la rielezione.

Elezioni, durata del mandato di Presidenza, supplenza e cessazione della carica

Il Presidente della Repubblica viene eletto dalle Camere riunite in seduta comune integrate dai rappresentanti delle Regioni e rimane in carica per sette anni, quindi per un termine più lungo rispetto a quello della legislatura.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, con la richiesta di maggioranze consistenti, che prevedono:

• nei primi tre scrutini il voto di 2/3 dei componenti (maggioranza qualificata);
• negli scrutini successivi il voto della metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta).

L'elevato numero di voti è imposto dalla Costituzione per consentire l'elezione di un Presidente che non sia solo identificabile con la maggioranza parlamentare, ma che, al contrario, raccolga il consenso di una consistente quota delle opposizioni.
Prima di assumere le proprie funzioni, il Presidente presta giuramento odi fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti alle Camere riunite.

L'articolo 86 prevede che, in caso il Presidente della Repubblica sia inabilitato a svolgere le proprie funzioni, esse vengano temporaneamente esercitate dal Presente del Senato (supplenza); questo accade in caso di impedimento permanente, cioè malattia irreversibile, morte, decadenza dalla carica, dimissioni; oppure di impedimento temporaneo, come una malattia non grave o un viaggio all'estero.

Il supplente ha solo poteri di ordinaria amministrazione, in quanto è privo di ogni carattere rappresentativo.

Il mandato termina allo scadere dei sette anni oppure in caso di morte, dimissioni, o latro motivo di decadenza non legato alla naturale scadenza della carica; in tal caso spetta al Presidente della Camera dare inizio alle procedure per la rielezione del nuovo Presidente, mentre quello del Senato assume la supplenza.

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