Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresentando l'unità nazionale e svolgendo un ruolo di garanzia e raccordo tra gli organi dello Stato.
- Per essere eletto Presidente, un cittadino deve avere almeno 50 anni e godere dei diritti civili e politici, con l'elezione gestita dal Parlamento e delegati regionali.
- L'elezione richiede una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento in seduta comune; se non raggiunta, si ricorre alla maggioranza assoluta dal quarto scrutinio.
- Il mandato presidenziale dura sette anni e termina per varie ragioni, tra cui morte, dimissioni, o destituzione per alto tradimento.
- In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato, con poteri variamente interpretati dalla dottrina.
Indice
Ruolo del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’Unità nazionale.
Al Presidente della Repubblica è riconosciuto un ruolo di controllo e di garanzia al di sopra delle parti politiche, nonché di raccordo fra gli altri organi ed enti dello Stato. Cosicché, il Capo dello Stato rappresenta una sorta di personificazione istituzionale della Repubblica, sia sotto il profilo interno che nella rappresentanza internazionale.
Requisiti e elezione del Presidente
In materia di requisiti per l’elezione la Costituzione sancisce che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e gode dei diritti civili e politici, stabilendo altresì che l’incarico presidenziale è altresì incompatibile con qualsiasi altra funzione.
Il collegio elettorale del Capo dello Stato è rappresentato dal Parlamento in seduta comune che, in tale circostanza, viene integrato da tre delegati per ogni Regione. Questi, sono scelti da ciascun Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Fa eccezione la Valle d’Aosta, che partecipa all’elezione con un solo delegato.
La partecipazione dei delegati regionali all’elezione del Capo dello Stato ha la funzione di rafforzare la figura del Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità nazionale.
Procedura di elezione
Per procedere all’elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune in composizione integrata viene convocato dal Presidente della Camera trenta giorni prima della scadenza del precedente mandato presidenziale. Soltanto qualora le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro fisiologico scioglimento per lo spirare della legislatura, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica avrà luogo entro 15 giorni dalla riunione del nuovo Parlamento. Nel frattempo, risulteranno prorogati i poteri del Presidente in carica.
All’elezione si dà luogo con votazione a scrutinio segreto non preceduta da alcun dibattito in aula, al fine di evitare qualsiasi rischio di politicizzazione dell’investitura. È necessario il raggiungimento della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune integrato. Nel caso in cui tale quorm non si raggiunga nella prima votazione, la Costituzione richiede la medesima maggioranza anche nelle due tornate elettorali successive. Solo a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto. La fissazione di tali soglie elettorali obbedisce alla volontà del Costituente di far sì che il Capo dello Stato venga eletto con il più alto grado di rappresentatività possibile.
Giuramento e inizio del mandato
Avvenuta l’elezione, ai sensi dell’art. 91 Cost., il nuovo Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. A seguito di ciò, esso entra formalmente in carica, segnando l’inizio del mandato presidenziale. In tale occasione è consuetudine che il neoeletto Capo dello Stato rivolga all’Assemblea un discorso che deve risultare privo di riferimenti a qualsivoglia programma d’azione politica. Si tratta dell’unico messaggio letto personalmente dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento; gli altri suoi messaggi possono essere soltanto inviati alle Camere.
Funzioni e struttura amministrativa
Per l’adempimento delle funzione presidenziali è prevista una dotazione finanziaria determinata per legge. Parimenti, si è provveduto a definire l’insieme degli Uffici di alta amministrazione di ausilio alla Presidenza della Repubblica. Tale struttura amministrativa vede al suo vertice il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, nominato dal Capo dello Stato su base fiduciaria con decreto controfirmato del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Gli atti attinenti a quest’organismo sono adottati dal Presidente della Repubblica senza alcun bisogno di controfirma ministeriale.
Durata e cessazione del mandato
L’art. 85, co. 1, Cost. fissa la durata del mandato presidenziale in 7 anni.
La previsione di una durata del mandato presidenziale differenti rispetto a quella delle Camere potenzialmente scongiura la possibilità di un vuoto istituzionale, ipotizzabile in caso di simultanea decadenza di tutti gli organi costituzionali dello Stato. L’incarico presidenziale cessa alla scadenza dei 7 anni fissati dalla Costituzione.
Oltre alla naturale scadenza del mandato, ulteriori cause di cessazione del mandato presidenziale sono:
la morte del titolare;
le dimissioni volontarie;
la decadenza per sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità;
la destituzione, quale sanzione accessoria in caso di condanna pronunziata dalla Corte Costituzionale per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
l’impedimento permanente.
Impedimento e supplenza
L’impedimento del Capo dello Stato può, dunque, essere causa di cessazione del mandato presidenziale. A tal riguardo, tuttavia, occorre distinguere tra impedimento permanente e impedimento temporaneo.
L’impedimento si considera permanente quando ragionevolmente se ne possa dedurre l’irreversibilità, come nell’ipotesi di una malattia grave e irrimediabilmente invalidante.
Diversamente, è definibile temporaneo quella situazione reversibile di momentanea impossibilità all’esercizio delle funzioni presidenziali. Rientrano in questa categoria le visite ufficiali all’estero del Capo dello Stato, i brevi periodi di malattia, ecc. Il verificarsi di tale impedimento meramente temporaneo dà luogo all’istituto della supplenza. Al riguardo l’art. 86 Cost. stabilisce che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitati dal Presidente del Senato. Viceversa, l’accertata sussistenza di un impedimento permanente legittima il Presidente della Camera dei Deputati ad attivare le procedure per l’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica. In quest’ipotesi, infatti, è necessario procedere alla definitiva sostituzione del Presidente della Repubblica.
Poteri del Presidente supplente
Con riferimento all’ampiezza e all’entità dei poteri esercitabili dal Presidente del Senato durante la supplenza, vi sono in dottrina orientamenti diversi. V’è chi ha postulato un’interpretazione rigorosamente restrittiva delle attribuzioni del Presidente supplente, limitandole al mero intervento negli affari correnti o urgenti. Altri, invece, hanno proposto una ricostruzione più articolata, in base alla quale il Presidente del Senato sarebbe pienamente legittimato all’esercizio di tutti i poteri di spettanza del Capo dello Stato,potendo addirittura procedere alla nomina del Presidente del Consiglio e del nuovo Gabinetto in caso di crisi di governo.
Senatore a vita e rinunzia
Fuori dei casi di cessazione delle funzione per destituzione a seguito di condanna per i reati presidenziali o per decadenza, chi è stato Presidente della Repubblica diventa senatore di diritto a vita.
La facoltà di rinunzia è stata contemplata dal Costituente allo scopo di salvaguardare la libera autodeterminazione del Capo dello Stato uscente, che potrebbe preferire abbandonare del tutto la vita pubblica oppure proseguirla concorrendo ad incarichi elettivi.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia?
- Quali sono i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica?
- Come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica?
- Qual è la durata del mandato presidenziale e quali sono le cause di cessazione?
- Cosa accade in caso di impedimento del Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'Unità nazionale, svolgendo un ruolo di controllo e garanzia al di sopra delle parti politiche e fungendo da raccordo tra gli organi dello Stato.
Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni e goda dei diritti civili e politici può essere eletto Presidente della Repubblica, e l'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione.
L'elezione avviene tramite il Parlamento in seduta comune, integrato da delegati regionali, con votazione a scrutinio segreto e richiede una maggioranza qualificata dei due terzi, ridotta alla maggioranza assoluta dal quarto scrutinio.
Il mandato presidenziale dura 7 anni e può cessare per morte, dimissioni, perdita dei requisiti, destituzione per alto tradimento o impedimento permanente.
In caso di impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato; se l'impedimento è permanente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.