Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano è composto da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che operano in un sistema di bicameralismo perfetto, condividendo poteri e funzioni.
- Entrambe le camere del Parlamento hanno una durata di cinque anni, con possibilità di proroghe solo in specifiche circostanze come la guerra o la prorogatio fino alla riunione delle nuove camere.
- Il Parlamento può riunirsi in seduta comune per questioni rilevanti come l'elezione del Presidente della Repubblica e la nomina di membri del consiglio superiore della magistratura e della corte costituzionale.
- Le autonomie parlamentari comprendono regolamentazione interna, autonomie finanziarie e amministrative, oltre a garanzie di inviolabilità delle sedi parlamentari.
- Le funzioni del Parlamento includono la legislativa, conoscitiva, di indirizzo e controllo sul Governo e la funzione di bilancio, con specifiche modalità di esercizio per ciascuna.
Indice
Struttura e durata del Parlamento
Il Parlamento è composto dalla Bicameralismo perfetto o paritario: le camere hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni. Le differenze nella struttura e nei requisiti per l'elettorato ativo e passivo non sono sufficienti a distinguerle sul piano giuridico e politico.
Le camere hanno la stessa durata, cioè 5 anni (inizialmente per il senato erano previsti 6 anni).
Proroghe e prorogatio
Esistono due ipotesi in cui i parlamentari restano in carica di più:
1) La proroga (art. 60 c.2 cost.): la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
2) La prorogatio (art. 61 c.2 cost.): finchè non siano riunite le nuove camere son prorogati i poteri delle precedenti.
Composizione e funzioni del Parlamento
Camera dei deputati: elettorato attivo 18 anni; elettorato passivo 40 anni.
Numero dei parlamentari: 630 deputati, 315 senatori più i senatori a vita e i senatori di diritto.
Ci sono alcuni casi in cui il Parlamento deve riunirsi in seduta comune (Camera e Senato insieme):
- Elezione del Presidente della Repubblica;
- messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica ( art.90 c.1 cost );
- elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 c.2 cost);
- elezione di cinque giudici della corte costituzionale ( art.135 c.1 cost).
Autonomie parlamentari
Esistono diversi tipi di autonomie all'interno del Parlamento:
1) Autonomia Regolamentare: entrambe le camere hanno il potere di approvare il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti (art.64 cost.). Tale regolamento riguarda l'organizzazione interna.
2) Autonomia Finanziaria: entrambe le camere approvano un proprio bilancio e un consuntivo.
3) Autonomia amministrativa; entrambe le camere provvedono a organizzare gli uffici e reclutare i dipendenti.
4) Inviolabilità delle camere: si tratta di una garanzia della sede. La forza pubblica non può avere accesso agli edifici delle camere a meno che non sia chiamata. Esisitono anche norme penali che tutelano le camere (es. reato di villipendio).
5) Autodichia: significa "giustizia domestica". Le camere hanno giurisdizione riguardo alle controversie relative allo status dei loro dipendenti.
Garanzie e status dei parlamentari
Si tratta di una serie di garanzie che configurano lo status dei parlamentari. Tali garanzie sono poste a tutela della carica e non del soggetto. L'obiettivo è quello di assicurare la possibilità di svolgere il proprio mandato senza condizionamenti.
Divieto di mandato (art. 67 cost.): la Costituzione francese del 1971 sancì per la prima volta il divieto di mandato imperativo. Tale divieto era ispirato alla dottrina della sovranità nazionale. La nostra Costituzione repubblicana lo afferma all' art. 67. Esso è una garanzia per la libertà del parlamentare.
Insindacabilità (art. 68 cost.): per opinioni espresse e per i voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni, vale anche dopo la fine del mandato (vedi giurisprudenza costituzionale Sgarbi).
Inviolabilità (art. 68 cost.): il parlamentare non può essere arrestato, sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e a sequestro della corrispondenza a meno che non intervenga l'autorizzazione delle camere di appartenenza.
L'arresto è consentito solamente in due ipotesi:
1) se il parlamentare viene colto mentre commette un reato per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio;
2) se c'è una sentenza definitiva di condanna.
1) - rappresentano le camere di appartenenza;
- vigilano sullo svolgimento delle funzioni e fanno applicare il regolamneto interno;
- gestiscono la discussione in aula e mantengono l'ordine;
- devono essere consultati dal PdR in caso di scioglimento anticipato.
Il presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune.
Il presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica nei casi d'impedimento.
- Il procedimento è disciplinato dai rispettivi regolamenti;
- Poi si eleggono i membri dell'ufficio di presidenza.
2) Ne fanno parte i parlamentari sulla base della loro appartenenza politica. Rappresentano il riflesso parlamentare dei partiti (anche se non sempre). Ogni parlamentare è obbligato ad appartenere a un gruppo: chi non dichiara a quale gruppo afferisce, viene inserito nel c.d. gruppo misto. I gruppi hanno funzioni relative soprattutto alla programmazione, ma sono importanti anche, ad esempio, per le dichiarazioni di voto e per lo svolgimento di alcuni compiti dei singoli membri.
3) Sono organi collegiali ristretti la cui composizione interna è proporzionale alla consitenza dei gruppi. Hanno funzioni in ambito legislativo, ispettivo, d'indirizzo.
Nel procedimento della - sede consultiva: esprimono un parere;
- sede referente: presentano una relazione scritta o orale all'assemblea;
- sede redigente: esaminano e votano; all'assemblea compete solo una votazione coplessiva finale;
- sede deliberante: approvano definitivamente.
4) Sono organi collegiali previsti per specifiche funzioni normative o di garanzia.
Esempi:
- Giunta per il regolamento: si occupa dell'esame sui pareri sull' interpretazione delle disposizioni al Presidente dell'assemblea;
- Giunta dell'elezioni (al senato anche delle immunità parlamentari): effetua la c.d. " verifica dei poteri", cioè valuta la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.
Funzioni e organi del Parlamento
1) Funzione legislativa;
2) Funzione conoscitiva;
3) Funzione d'indirizzo e controllo sul Governo;
4) Funzione di bilancio;
La potestà legislativa primaria è attribuita collettivamente alle due camere del Parlamento (art. 70 cost) che la esercitano nei casi, nei modi e nelle forme indicati dalla Costituzione (artt. 71-74 cost.), la quale rinvia per una più compiuta disciplina ai regolamenti parlamentari. Il procedimento legislativo si articola in più fasi: fase dell'iniziativa, fasi dell'istruttoria e deliberativa, fase integrativa dell'efficacia. Se ne dovrebbe dedurre che che altre ipotesi di attribuzione della funzione normativa primaria a soggetti diversi dalle camere assumono nel nostro ordinamento carattere straordinario o, comunque derogatorio perchè indirizzate a sottrarre l'esercizio a quella che appare come la sede naturale di svolgimento della funzione legislativa. Si pensi alla modifica introdotta con legge cost. n. 3/2001, con cui si è invertito il precedente criterio di ripartizione della competenza legislativa fra Stato e Regione ad autonomia ordinaria, attribuendo al legislatore statale una competenza specializzata per materia e a quello regionale una competenza generale, in tutti gli ambiti non specificatamente risevati al primo. Sia il legislatore statale che quello regionale sono posti su un piede di assoluta parità in ordine alle limitazioni cui risultano soggetti nell'esercizio della funzione legislativa, dovendo entrambi svolgerla nel rispetto della costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Strumenti conoscitivi e atti d'indirizzo
Gli strumenti conoscitivi non hanno alcun carattere autoritario e vincolante benchè a ricorrervi sia il Parlamento. Sono sostanzialmente liberi, nel senso che non esiste un rapporto giuridicamente vincolante tra il Parlamento e gli organi e le persone a cui sono chieste le informazioni.
Si articolano nella raccolta da parte di una commissione permanente (purchè vi sia l'assenso del Presidente), o di un suo comitato, di notizie, informazioni e documenti e nell' audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili. Lo scopo dell'indagine è fare il punto su di un determinato argomento, e non svolgere una funzione di controllo o di attribuzione di responsabilità. Alle indagini conoscitive possono seguire provvedimenti legislativi o atti d'indirizzo o nulla.
Sono volte a fornire alle camere informazioni direttamente utilizzabili in un procedimento legislativo già in corso.
Costituiscono atti d'indirizzo:
- mozioni (quelle più rilevanti di fiducia e di sfiducia);
- risoluzioni: si tratta di un atto d'indirizzo con cui l'assemblea, ma anche le commissioni, manifestano una posizione e danno indicazioni al Governo circa l'argomento in discussione.
Svolgono, invece, una funzione ispettiva:
- interrogazioni: sono mere domande rivolte all'esecutivo per ottenere informazioni o spiegazioni su una questione. Si presentano per iscritto e possono dar luogo a risposta anche orale;
- interpellanze: sono domande rivolte al governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in merito a questioni specifiche.
Le commissioni d'inchiesta (art. 82): si tratta di un tipo specifico di commisione istituita per inchieste in materia di pubblico interesse (possono essere moncamerali o bicamerali). La commisione d'inchiesta agisce con gli stessi poterie limiti dell'autoriatà giudiziaria.
Funzione di bilancio
L'approvazione della legge di bilancio annuale è l'atto in cui maggiormente si manifesta questa funzione. Tale legge non può stabilire nuovi tributi e nuove spese ai sensi dell' art.81 c.3 della Costituzione. Le correzioni vengono infatti inserite nella legge finanziaria e nei c.d. "collegati". Il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento dal Governo entro settembre. Si discute insieme con la legge finanziaria nella c.d. sessione di bilancio.
Domande da interrogazione
- Qual è la struttura del Parlamento italiano e quali sono le sue principali funzioni?
- Quali sono le condizioni per la proroga e la prorogatio delle camere?
- Quali sono le prerogative dei parlamentari italiani?
- In quali casi il Parlamento italiano si riunisce in seduta comune?
- Quali sono le autonomie del Parlamento italiano?
Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, con un sistema di bicameralismo perfetto. Le sue principali funzioni includono la funzione legislativa, conoscitiva, di indirizzo e controllo sul Governo, e di bilancio.
La proroga delle camere è possibile solo per legge in caso di guerra, mentre la prorogatio si applica finché non siano riunite le nuove camere, mantenendo i poteri delle precedenti.
Le prerogative includono il divieto di mandato imperativo, l'insindacabilità per opinioni espresse e voti dati, e l'inviolabilità, che protegge i parlamentari da arresti e perquisizioni senza autorizzazione delle camere.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, la messa in stato d'accusa del Presidente, l'elezione di membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di giudici della corte costituzionale.
Le autonomie includono l'autonomia regolamentare, finanziaria, amministrativa, l'inviolabilità delle camere, e l'autodichia, che riguarda la giustizia domestica per le controversie relative allo status dei dipendenti.