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Concetti Chiave

  • La distinzione tra organo e ufficio è fondamentale: l'organo è una persona fisica o un gruppo che agisce per un ente, mentre l'ufficio è un'unità operativa all'interno della struttura organizzativa di un ente.
  • L'organizzazione amministrativa si divide in amministrazione diretta (centrale e periferica) e indiretta, con enti autonomi come comuni e regioni.
  • I principi fondamentali dell'organizzazione amministrativa sono decentramento, competenza, gerarchia e sussidiarietà, che guidano la distribuzione delle funzioni tra diversi livelli di governo.
  • Gli organi attivi includono il Presidente della Repubblica e il Governo, che esercitano funzioni di direzione politica e amministrativa, mentre gli organi consultivi e di controllo, come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, offrono pareri e verificano la legittimità degli atti.
  • L'assistenza sociale si basa su un sistema integrato di servizi pubblici e privati, sostenendo l'inclusione sociale attraverso interventi diretti e indiretti, con un ruolo chiave giocato dai Comuni e dalle Regioni secondo il principio di sussidiarietà.

Indice

  1. Definizione di organo e ufficio
  2. Struttura dell'amministrazione diretta
  3. Principi dell'organizzazione amministrativa
  4. Funzioni degli organi attivi
  5. Funzioni del governo
  6. Ruolo del presidente del Consiglio
  7. Funzioni dei ministri
  8. Composizione del Consiglio dei Ministri
  9. Organi non necessari
  10. Ruolo del prefetto e del sindaco
  11. Funzioni del Consiglio di Stato
  12. Ruolo dell'Avvocatura dello Stato
  13. Controlli della Corte dei Conti
  14. Nuovi organi di vigilanza
  15. Forme di assistenza sociale
  16. Decentramento e assistenza sociale
  17. Principi del sistema integrato
  18. Ruolo dei soggetti pubblici e privati
  19. Complementarietà dei ruoli
  20. Principio di sussidiarietà
  21. Ruolo dei Comuni
  22. Carta dei Servizi sociali
  23. Funzioni delle Province e Regioni
  24. Ruolo dello Stato
  25. Terzo settore e non profit
  26. Riconoscimento del terzo settore
  27. Caratteristiche del terzo settore
  28. Ruolo delle ONG
  29. Legge quadro n.266/91
  30. Cooperative sociali e legge quadro
  31. D.Lgs n.460/97 e associazioni
  32. L. n.383/2000 e associazioni
  33. L. n.152/2001 e servizi pubblici
  34. D.Lgs. n.155/2006 e imprese sociali
  35. Strumenti di competenza del governo
  36. Piano regionale e partecipazione
  37. Piano di zona e Comuni
  38. Fondo nazionale e politiche sociali
  39. Criteri di valutazione economica
  40. ISE e ISEE
  41. Nuova normativa ISEE
  42. Calcolo dell'ISEE
  43. Stato di famiglia e certificato
  44. Definizione di famiglia anagrafica
  45. Uso del certificato di famiglia

Definizione di organo e ufficio

L’organo di una persona giuridica (Ente) è la persona fisica, o l’insieme di persone fisiche, che agisce per essa compiendo atti giuridici.

Gli atti compiuti dall’organo sono imputati alla persona giuridica (Ente) come se fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che s’instaura una relazione di “immedesimazione organica”.

Pertanto, si può affermare che l’organo è una parte della persona giuridica.

Es. Presidente della Regione è l’organo.

L’ufficio denota qualsiasi unità operativa nella quale si articola la struttura organizzativa della persona giuridica.

A ciascun ufficio sono assegnate una o più persone fisiche (gli addetti all’ufficio), fra i quali assume una posizione di preminenza il titolare dell’ufficio, detto funzionario, che è responsabile dell’unità organizzativa ne dirige il lavoro.

Es. la sezione del Ministero dell’istruzione che si occupa dei professori universitari è l’ufficio.

Struttura dell'amministrazione diretta

L’organizzazione amministrativa si distingue in:

  1. Amministrazione diretta, costituita dallo Stato e dagli organi statali ai quali spetta la funzione amministrativa. Si articola in amministr. diretta centrale* (quando la competenza degli organi si estende su tutto il territorio nazionale) e periferica (quando la competenza degli organi si estende solo su una parte del territorio nazionale)
  2. Amministrazione indiretta, formata da enti autonomi distinti dallo Stato e che si suddividono in enti territoriali (es. Comuni, Regioni, ecc...) ed enti non territoriali (es. Camere di Commercio).

In base alle funzioni svolte, l’amministrazione diretta centrale si suddivide in:

  1. Organi attivi, ossia quelli che emanano provvedimenti volti a realizzare interessi pubblici (es. Governo);
  2. Organi consultivi, ossia quelli che forniscono pareri agli organi attivi (es. Consiglio di Stato);
  3. Organi di controllo, ossia quelli che devono accertare la legittimità o la convenienza degli atti posti in essere dall’amministrazione attiva.

N.B. i suddetti organi sono anche a livello periferico.

Principi dell'organizzazione amministrativa

I principi fondamentali dell’organizzazione amministrativa sono:

  1. Decentramento
  2. Competenza
  3. Gerarchia
  4. Sussidiarietà

Nello specifico ecco come si possono descrivere questi principi:

Il principio di decentramento, sancito dall’art. 5 della Cost., prevede il trasferimento di competenze dagli organi centrali agli organi periferici.

Il decentramento può essere: burocratico, che realizza lo spostamento di funzioni degli organi centrali dello Stato ad organi periferici (es. dal Ministro dell’Interno al Prefetto); autarchico, che realizza lo spostamento di funzioni dallo Stato a enti locali diversi dallo Stato (es. dallo Stato a Comuni)

Il principio della competenza, stabilisce l’insieme dei poteri e delle funzioni che un determinato organo può esercitare per legge.

Gli ambiti di competenza possono essere: per materia, quando l’organo può esercitare il proprio potere solo su certe materie; per territorio, quando l’organo può emanare i propri atti su una certa parte del territorio dello Stato; per grado, quando nel medesimo settore di amministrazione una materia è ripartita tra più organi, da quello superiore (es. Ministero dell’Interno) a quello inferiore (es. Prefetto).

Il principio della gerarchia esprime la relazione fra organi individuali di grado diverso all’interno dello stesso settore amministrativo. Secondo tale principio, l’organo superiore ha il potere di dirigere, controllare, ordinare, annullare e revocare gli atti dell’organo inferiore.

Il principio di sussidiarietà, previsto dalla Legge Bassanini n.59/1997, prevede che le funzioni e i compiti amministrativi siano svolti preferibilmente dall’ente territoriale più vicino ai cittadini, ovvero il Comune, nella maggior parte dei casi.

Tale principio opera all’interno del decentramento e ne costituisce il principio guida che consente di adeguare l’azione amministrativa alle esigenze del territorio. Oggi tale principio trova il suo riconoscimento nella legge costituzionale n. 3/2001.

Funzioni degli organi attivi

Gli organi attivi dell’amministrazione diretta centrale più rilevanti:

  • Il Presidente della Repubblica, emana gli atti propri del Governo in determinate materie, nella forma di decreti presidenziali (D.P.R.). Il contenuto degli atti presidenziali è deliberato dal Ministro che propone l’atto; pertanto, la partecipazione del P.d.R. è solo formale, in quanto si limita a firmare un atto che sostanzialmente è imputabile al Ministro.
  • Funzioni del governo

  • Il Governo ha il potere di impartire il proprio indirizzo politico sotto il controllo del Parlamento.

    Tra le sue funzioni ricordiamo la nomina dei più alti funzionari dello Stato, promuovendoli di grado, trasferendoli e destituendoli dall’incarico. Il Governo è composto da una pluralità di organi,

    che si dividono in necessari (perché previsti dalla Costituzione) e non necessari (previsti dalla legge, come ad es. i Ministri senza portafoglio).

  • Ruolo del presidente del Consiglio

  • Il Presidente del Consiglio è l’organo nominato dal Presidente della Repubblica ed è posto al vertice del Governo. Ad esso spetta il compito di direzione della politica generale del Governo e di coordinamento dell’attività dei singoli ministri, stimolando e dirigendo l’attività del Consiglio dei ministri.
  • Funzioni dei ministri

  • I Ministri sono organi nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, con funzioni di direzione politica (in quanto eseguono l’indirizzo politico del Governo) e amministrativa (in quanto ogni Ministro è alla direzione di un Ministero).
  • Composizione del Consiglio dei Ministri

  • Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio, dal vicepresidente e dai Ministri. Ad esso sono attribuite diverse funzioni, quali: 1) delibera in merito alla politica generale del Paese; 2) nomina i più alti funzionari della Pubblica amministrazione, come ad es. il capo della Polizia; 3) risolve le divergenze e i conflitti tra i Ministri. Va rilevato che le delibere vengono prese a maggioranza, per cui è prevista una responsabilità collegiale per gli atti presi, in quanto le delibere obbligano tutti i componenti del Consiglio, inclusi i ministri i dissenzienti, ossia contrari alle decisioni assunte.

Organi non necessari

Tra gli organi non necessari abbiamo:

i Ministri senza portafoglio, detti così in quanto non sono a capo di un Ministero, hanno solo compiti di carattere politico e non svolgono funzioni amministrative; sono nominati dal presidente del Consiglio e per un numero variabile.

Ruolo del prefetto e del sindaco

Il Prefetto rappresenta lo Stato in ogni Provincia, con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa. E’ un organo burocratico alle dipendenze del Ministero dell’Interno, preposto all’ufficio territoriale del Governo ed è responsabile dell’ordine pubblico, in quanto da lui dipendono il Questore e le forze di polizia della Provincia. IlIl Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il capo dell’amministrazione comunale; ha competenza esecutiva, nel senso che esegue le delibere del Consiglio comunale; ha il potere di emanare ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Funzioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è un organo costituzionale collegiale, costituito da 6 sezioni (di cui tre con funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali). Esso esercita una funzione consultiva quando esprime pareri (facoltativi e obbligatori) in merito alla regolarità e legittimità degli atti della P.A.; una funzione giurisdizionale quando esercita le funzioni di giudice di secondo grado o dio appello in materia di giustizia amministrativa

Ruolo dell'Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato è un organo costituito da avvocati assunti mediante concorso pubblico che ha il compito di assistere lo Stato nei giudizi in cui esso è parte

    Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è un organo previsto dall’art. 99 della Cost. che offre consulenza alle Camere del Parlamento e al Governo nel settore della politica economica e fiscale

    Controlli della Corte dei Conti

    Questa funzione è esercitata prevalentemente dalla Corte dei Conti, la quale svolge diverse tipologie di controlli, tra cui:

  1. controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo per accertare la conformità o meno alle norme di legge e a quelle di bilancio;
  2. controllo successivo sulla gestione di bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche per verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni e accertarne la rispondenza agli obiettivi stabiliti dalla legge;
  3. controllo sulla gestione finanziaria degli Enti
  4. controllo sulle autonomie territoriali relativamente alla conformità della finanza locale alle prescrizioni dettate dall’Unione europea e dal bilancio dello Stato.

Nuovi organi di vigilanza

Sono nuovi tipi di organi che svolgono attività di vigilanza e di regolazione in determinati settori (Authority), datati di sostanziale indipendenza dal Governo e autonomia finanziaria, contabile ed organizzativa.

Es. AGCOM; Garante della privacy.
L’assistenza sociale è l’attività dello Stato e degli Enti pubblici, finalizzata a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi dell’esclusione sociale. Si fonda sul disposto normativo dell’art. 38 della Cost., in virtù del quale “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza”.

Essa rende effettivo il godimento dei diritti sociali non solo per il benessere personale ma anche per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’inserimento e la partecipazione del soggetto all’organizzazione della società.

L’assistenza sociale mira a soddisfare in modo gratuito o semigratuito i bisogni individuali e familiari dell’assistito; si può realizzare direttamente, mediante la prestazione di servizi o l’erogazione di beni (es. assistenza agli anziani, fornitura gratuita di protesi o attrezzature per gli

invalidi) o indirettamente attraverso trasferimenti di denaro a favore della persona assistita o della sua famiglia (es. contributi per il diritto allo studio, assegno per il nucleo familiare).

Forme di assistenza sociale

Le forme di assistenza sociale sono numerose e costituiscono un variegato sistema di interventi, tra i quali:

  • interventi a favore della famiglia, diretti a salvaguardare la maternità e ad assicurare

    assistenza agli anziani, alle persone non autosufficienti che si realizzano mediante la

    prestazione di servizi e l’erogazione di assegni e sussidi;

  • interventi a favore dei poveri e degli immigrati, che si attuano mediante l’erogazione in

    denaro qualora il reddito familiare risulti inferiore alla soglia di povertà;

  • interventi a sostegno del reddito rivolti ai cittadini che non sono in grado di lavorare e sono

    sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (es. assegno sociale).

Decentramento e assistenza sociale

In attuazione del decentramento la funzione dell’assistenza sociale è riservata agli enti locali e alle Regioni, mentre allo Stato spetta il compito di indicare gli obiettivi della politica sociale nazionale e la determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

Invece, ai Comuni, in base al principio di sussidiarietà, compete la maggior parte dei servizi (es. centri sociali, asili nido, ricovero e assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti).

A seguito della riforma dello Stato sociale il settore assistenziale è stato completamente modificato con l’emanazione della legge quadro n.382/2000. Tale riforma ha delineato un nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati volto

ad assicurare alle persone e alle famiglie una rete di servizi.

Il modello organizzativo si basa sui seguenti principi generali.

Tale principio si è sviluppato in due direzioni:

  1. la sussidiarietà verticale, che riconosce potere decisionale

    all’istituzione più vicina ai cittadini (es. prima il Comune, poi

    Province, Città metropolitane, Regioni, Stato)

  2. la sussidiarietà orizzontale, che sussiste quando vengono favoriti i

    rapporti tra istituzioni (es. famiglia, associazioni e soggetti

    operanti nel terzo settore).

Principi del sistema integrato

Il sistema integrato prevede la creazione di una rete di servizi e di prestazioni alla persona e alla famiglia, tutti collegati tra loro, al fine di realizzare un’efficiente ed efficace relazione di aiuto ai cittadini in difficoltà (es. strutture residenziali, centri per le famiglie, consultori familiari, comunità familiari).

Ruolo dei soggetti pubblici e privati

La rete dei servizi sociali è affidata a strutture gestite da:

  1. soggetti pubblici (Stato, Regioni ed enti locali)
  2. soggetti privati (volontariato, settore non profit)

Complementarietà dei ruoli

Per complementarietà dei ruoli nella gestione s’intende l’affiancamento di strutture private a strutture pubbliche, mediante lo strumento dell’accreditamento.

Questo si basa sulla sussistenza in capo alle strutture richiedenti di determinati requisiti o parametri tecnici (ad es. l’asilo nido gestito da privati deve avere gli stessi requisiti di igiene e sicurezza richiesti a quello comunale).

In quanto tale servizio è esteso a tutti i cittadini italiani (compresi i loro familiari) e a tutti gli stranieri che si trovano in Italia per motivi di lavoro o per motivi familiari (es. ricongiungimento del coniuge)

Principio di sussidiarietà

La legge n. 328/2000 descrive l’organizzazione del settore socio-assistenziale, che si fonda sul principio di sussidiarietà, secondo il quale:

  1. allo Stato spetta la programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  2. agli enti locali, alle Regioni e ai soggetti privati (terzo settore) è rimesso il compito di attuare e gestire concretamente i servizi.

Ciò significa che l’erogazione delle prestazioni è preferibilmente compiuta dall’ente territoriale più vicino ai cittadini e che lo Stato intervenga solo in via residuale, ovvero in caso d’incapacità degli altri enti.

Ruolo dei Comuni

I Comuni sono gli enti pubblici che hanno il compito di realizzare in concreto il sistema integrato di servizi e interventi sociali a livello locale.

Con la legge del 2000, il legislatore ha confermato l’importante di tale ente, raccogliendo e unificando intorno ai Comuni l’insieme delle funzioni amministrative volte a provvedere e gestire l’erogazione dei diversi tipi di servizi socio-assistenziali (es. disabilità, tossicodipendenza, salute

mentale, criminalità minorile, infanzia abbandonata).

Carta dei Servizi sociali

I servizi sociali sono definiti tramite la “Carta dei Servizi sociali” introdotta dalla L. n.328/2000, che ogni Comune deve predisporre e il cui schema generale è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

I contenuti essenziali della Carta sono:

  1. la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al servizio;
  2. la determinazione delle modalità del finanziamento dei servizi;
  3. la predisposizione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni;
  4. la previsione di procedure per assicurare la tutela dei diritti (es. rimborsi, indennizzi)

Funzioni delle Province e Regioni

Alle Province sono assegnate funzioni residuali e accessorie all’esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e ai Comuni. La funzione della Provincia è prevalentemente quella di concorrere alla programmazione per la definizione e l’attuazione dei piani di zona.

Alle Regioni sono riconosciute le funzioni ed i compiti non espressamente riservati allo Stato dalla Costituzione (art. 117 comma 4), in particolare programmano gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete.

Ruolo dello Stato

Il ruolo dello Stato, secondo l’art. 117 Cost. è quello di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ad esso spettano poteri di indirizzo, di coordinamento e di regolazione in tema di politiche sociali e in materia di servizi sociali.

Terzo settore e non profit

Il terzo settore (o privato sociale) è composto di organizzazioni private del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale cui affluiscono tutti quei soggetti che svolgono attività senza finalità lucrative, nei settori sociali, assistenziali o culturali e che danno luogo a quel

sistema che gli economisti definiscono non profit. Orben, il terzo settore concorre a creare un “mercato” dei servizi sociali che, pur essendo rivolto alla collettività, ha natura privatistica con assenza di finalità lucrative (es. ONLUS, associazioni di volontariato).

Riconoscimento del terzo settore

Il ruolo del terzo settore è stato formalmente riconosciuto dalla L. n.328/2000 che ha delineato un nuovo sistema di protezione sociale (c.d. sistema integrato di interventi e servizi sociali) che

coinvolge i soggetti privati, accanto a quelli pubblici, nell’erogazione e nella progettazione dei servizi nei diversi settori della vita sociale, quali anziani, famiglia, infanzia, povertà,

tossicodipendenza e disabili.

Si è passati dunque da un sistema di Stato sociale (Welfare State) ad un sistema a responsabilità plurima, c.d. Welfare mix solidaristico, che prevede la partecipazione di una pluralità di soggetti alla gestione dei servizi pubblici.

Per incentivare l’attività del non profit il legislatore è intervenuto in vari modi come ad esempio attraverso l’istituto del 5 per mille dell’IRPEF (esso è un istituto introdotto nel 2005 e consiste nella possibilità del contribuente di destinare all’atto della dichiarazione dei redditi una quota pari al 5

per mille dell’IRPEF per incentivare l’attività svolta dai soggetti che operano nel terzo settore).

Caratteristiche del terzo settore

Il terzo settore è basato su relazioni sociali e partecipative, i cui caratteri distintivi sono:

  • la centralità delle esigenze della persona-utente;
  • la competenza e la professionalità nel gestire i casi con interventi mirati su più livelli e di

    farsi carico anche delle problematiche del nucleo familiare;

  • la flessibilità, l’innovazione delle prestazioni e la capacità di creare un rapporto di fiducia tra

    l’utente e l’operatore del servizio;

  • la capacità di generare capitale sociale, cioè di far crescere le reti operative sul territorio.

Ruolo delle ONG

Le ONG sono delle organizzazioni di diritto privato con scopi non lucrativi, riconosciute dal Ministero degli Esteri, che hanno la finalità di promuovere e di sviluppare progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. (es. Save the children che si occupa di attività e progetti destinati ai bambini e alle bambine dei Paesi in via di sviluppo, distribuendo medicinali, cibo, acqua e altri generi di prima necessità)

Legge quadro n.266/91

Legge quadro n.266/91: sono organizzazioni che svolgono un’attività senza scopo di lucro diretto o indiretto, con finalità solidaristiche, che si avvalgono delle prestazioni personali, rese in modo gratuito e volontario dai propri aderenti (es. AVO – associazione volontari ospedalieri, i cui membri si occupano di assistenza ai malati degenti presso strutture ospedaliere, offrendo aiuto nella consumazione dei pasti, calore umano, dialogo).

Cooperative sociali e legge quadro

Cooperative sociali: Legge quadro n.381/91: sono delle imprese che nascono con lo scopo di perseguire l’interesse

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività dirette all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (es. nidi, centri estivi, comunità di alloggio, case di

riposo).

D.Lgs n.460/97 e associazioni

D.Lgs n.460/97: sono associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività in uno dei settori previsti dalla legge di riferimento (es. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, ADMO – associazione donatori midollo osseo, che ha come scopo quello di informare la popolazione in merito alla possibilità di combattere le leucemie e altre malattie del sangue, mediante la donazione e il trapianto del midollo osseo).

L. n.383/2000 e associazioni

L. n.383/2000: sono associazioni, gruppi che svolgono un’attività sociale rivolta ai soci o a terzi, senza finalità lucrative (es. UISP – unione italiana sport per tutti, che sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento).

L. n.152/2001 e servizi pubblici

L. n.152/2001: sono persone giuridiche di diritto privato, costituite e gestite da confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori, la cui finalità è di prestare servizi di utilità pubblica, quali l’assistenza e la tutela dei diritti dei lavoratori (ACLI – associazioni cristiane lavoratori italiani, Confederazione generale italiana del lavoro, che offrono consulenza e tutela giuridica del lavoro).

D.Lgs. n.155/2006 e imprese sociali

D.Lgs. n.155/2006: sono organizzazioni private che, senza finalità lucrative, esercitano in via stabile e principale un’attività economica diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi di utilità sociale in quei settori di attività indicati in modo specifico dalla legge (es. un’impresa sociale che promuove il reinserimento lavorativo di soggetti disagiati, impiegandoli nella produzione di nuovi accessori realizzati con materiali di recupero e tessuti di marca, scartati dai circuiti ordinari perché di seconda scelta).

Strumenti di competenza del governo

La L. n. 328/2000 prevede strumenti di competenza dei diversi livelli di governo:
Questo è di competenza dello Stato. Ogni 3 anni il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali predispone lo schema del Piano nazionale e lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimere il loro parare entro 30 giorni. Il procedimento si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Esso deve indicare:

  • i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • le risorse del Fondo nazionale da ripartire annualmente per le politiche sociali; la definizione degli indirizza per la predisposizione di interventi in specifiche arre, quali minori, giovani, anziani;
  • le modalità di attuazione e di definizione delle proprietà del sistema integrato.
  • Piano regionale e partecipazione

    Di regola ha durata triennale, è approvato di norma dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Le Regioni approvano il Piano sulla base delle indicazioni del piano nazionale e previa intesa con gli enti locali.

    Esso deve indicare: le forme di partecipazione dei soggetti privati e del terzo settore; le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali (beni e servizi) in relazione ai livelli essenziali; le risorse destinate o da destinare all’assistenza.

    Piano di zona e Comuni

    Il Piano di zona è predisposto dai Comuni associati in ambiti territoriali individuati dalle Regioni ed è lo strumento fondamentale per: istituire e governare concretamente la rete dei servizi sociali a livello locale secondo i livelli essenziali indicati dal Piano nazionale e regionale; programmare e coordinare gli interventi sociali e socio-sanitari tra i soggetti operanti sul territorio (Welfare locale), la cui partecipazione è definita dalla legge (es. terzo settore).

    Fondo nazionale e politiche sociali

    Tale fondo, istituito nel 1997, è il principale strumento di finanziamento pubblico delle politiche sociali (bambini e adolescenti, anziani, portatori di handicap, famiglie, tossicodipendenti, stranieri) ed è costituito dalle risorse economiche dell’autorità centrale.

    Le risorse del Fondo, che sono ripartite ogni anno fra le Regioni con un decreto ministeriale, sono finalizzate a:

    • promuovere interventi per la realizzazione di livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali (LEP) su tutto il territorio dello Stato, concernenti l’infanzia e l’adolescenza, gli anziani, i portatori di handicap, le famiglie, i tossicodipendenti, gli stranieri;
    • favorire la realizzazione di progetti sperimentali di Regioni e degli enti locali, destinata sostenere situazioni di bisogno e di difficoltà;
    • sviluppare le politiche sociali con l’intervento di enti, associazioni di volontariato e del terzo settore;
    • predisporre azioni concrete a livello nazionale, regionale e locale, al fine di realizzare servizi sociali con i finanziamenti erogati dal Fondo sociale europeo;
    • sperimentare progetti ed azioni idonei a sostenere il reddito e a contrastare lo stato di povertà.

    Criteri di valutazione economica

    Diversi provvedimenti normativi hanno definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica e le modalità di accesso alle prestazioni assistenziali agevolate (es. esenzione da ticket sanitari, da tasse scolastiche).

    I soggetti erogatori (es. Comuni, enti, associazioni) che accordano le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, devono fornirle in conformità a precisi indicatori che sono:

    • l’ISE= indicatore della situazione economica
    • l’ISEE = indicatore della situazione economica equivalente

    ISE e ISEE

    Orbene, in presenza di un determinato valore prestabilito dell’indicatore dell’ISE o dell’ISEE, gli enti erogatori elargiscono le prestazioni sociali, presupponendo che il nucleo familiare non riesca a far fronte da solo alla situazione di bisogno (es. fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni con basso reddito).

    Nuova normativa ISEE

    Nel 2013 una nuova normativa (D.P.C.M. n.159/2013) ha abrogato la precedente, per cui oggi esistono:

    1. un ISEE standard o ordinario, valido per la maggior parte delle prestazioni agevolate;
    2. una pluralità di altri ISEE che mutano sulla base delle prestazioni richieste. Es. ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni previste per gli studi universitari; ISEE sociosanitario, per prestazioni di siffatta natura.

    Calcolo dell'ISEE

    Secondo la nuova disciplina, l’ISEE misura la situazione economica in funzione:

    • del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare;
    • del loro patrimonio (valorizzato al 20%)
    • di una scala di equivalenza che considera sia la composizione del nucleo familiare sia le sue caratteristiche.

    N.B., nel calcolo dell’ISE si tiene conto solo dei primi due fattori.

    Le informazioni che servono agli enti erogatori per determinare i suddetti parametri sono raccolte attraverso il modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e gli archivi dall’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

    Stato di famiglia e certificato

    Lo stato di famiglia è un certificato rilasciato dal Comune di residenza in cui sono indicati tutti i componenti della famiglia anagrafica. Lo stato di famiglia, in altre parole, individua quell’insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o,

    semplicemente, affettivo. Non rilevano, invece, i rapporti occasionali.

    Lo stato di famiglia indica quali sono le persone presenti nell’abitazione posta all’indirizzo di residenza, segnalando gli eventuali rapporti di parentela, di coniugio, di adozione, di affinità o di tutela.

    Non è detto che delle persone che vivono nella stessa abitazione diano sempre luogo a una sola famiglia anagrafica: ci possono essere nuclei familiari distinti in assenza di vincoli tra le persone.

    Definizione di famiglia anagrafica

    Per famiglia si intende, dal punto di vista anagrafico, un insieme di persone che hanno dimora abituale nello stesso Comune, che coabitano e che sono legate da vincoli affettivi o da vincoli di matrimonio, di affinità, di parentela, di tutela o di adozione. I figli che si sposano e che continuano a vivere insieme con i propri genitori non rappresentano una famiglia anagrafica a sé stante.

    Quello che conta davvero nello stato di famiglia è che tutti vivano sotto lo stesso tetto, cioè nello stesso immobile e allo stesso indirizzo civico.

    Lo stato di famiglia può comprendere anche una singola persona, nel caso in cui questa viva da sola (perché single, divorziata oppure molto saggia).

    Uso del certificato di famiglia

    Il certificato serve sia nei rapporti con la pubblica amministrazione sia tra privati e può essere richiesto per svariati motivi: solo per fare un esempio, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre fornire, tra le altre cose, anche il proprio stato di famiglia.
    Per uscire dallo stato di famiglia è sufficiente cambiare la residenza e andare a vivere da soli o con altre persone.

    È addirittura possibile avere più di uno stato di famiglia: è il caso di chi vive con una persona alla quale non è legata da alcun vincolo (ad esempio, due studenti).

    In questa circostanza, ciascun soggetto avrà il proprio certificato di stato di famiglia; entrambi però possono dichiarare la convivenza in Comune ed ottenere un secondo certificato.

    Domande da interrogazione

    1. Qual è la differenza tra un organo e un ufficio nell'organizzazione amministrativa?
    2. Un organo è una persona fisica o un insieme di persone che agisce per una persona giuridica, mentre un ufficio è un'unità operativa all'interno della struttura organizzativa di una persona giuridica.

    3. Come si distingue l'organizzazione amministrativa?
    4. L'organizzazione amministrativa si distingue in amministrazione diretta, costituita dallo Stato e dagli organi statali, e amministrazione indiretta, formata da enti autonomi distinti dallo Stato.

    5. Quali sono i principi fondamentali dell'organizzazione amministrativa?
    6. I principi fondamentali sono decentramento, competenza, gerarchia e sussidiarietà, che regolano la distribuzione delle funzioni e delle competenze tra i vari livelli di governo.

    7. Qual è il ruolo del terzo settore nell'assistenza sociale?
    8. Il terzo settore, composto da organizzazioni private senza scopo di lucro, partecipa all'erogazione e progettazione dei servizi sociali, contribuendo a un sistema di welfare mix solidaristico.

    9. Come viene pianificato il sistema integrato di interventi e servizi sociali?
    10. La pianificazione avviene attraverso il Piano nazionale, il Piano regionale e il Piano di zona, che coordinano gli interventi sociali a livello nazionale, regionale e locale.

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