Concetti Chiave
- Gli organi costituzionali sono fondamentali per il funzionamento dello Stato e includono entità come il Parlamento e il Presidente della Repubblica, con competenze su tutto il territorio nazionale.
- Gli organi possono essere centrali, come i Ministri e la Corte di Cassazione, o periferici, come prefetti e sindaci, con quest'ultimo che svolge ruoli sia statali che comunali.
- Gli organi sono classificati per funzione: attivi, consultivi o di controllo, con compiti di decisione, consulenza o verifica della legittimità delle azioni.
- Gli organi possono essere monocratici, con un solo titolare, o collegiali, con più membri, il che implica un processo decisionale più complesso e strutturato.
- Le elezioni degli organi possono seguire sistemi uninominali o plurinominali, influenzando la distribuzione dei seggi e il tipo di rappresentanza politica.
Esistono differenti generi di organi:
1. Organi costituzionali: Sono organi fondamentali, indefettivi, di vertice, senza i quali la forma di governo sarebbe diversa. Sono di necessità centrali, la loro competenza riguarda l’intero territorio nazionale. (Parlamento, Governo, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, corpo elettorale)
2. Organi centrali: hanno competenze per l’intero territorio, oltre agli organi costituzionali si hanno i singoli Ministri, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato.
3. Organi periferici: hanno competenza ristretta ad un ambito territoriale. Sono prefetti, questori, dirigenti di uffici scolastici regionali e provinciali. Regioni, Provincie e Comuni sono persone giuridiche diverse dallo Stato.
Il Sindaco è un’eccezione: per alcune funzioni è un organo periferico del Ministero dell’Interno (Stato), per esempio matrimonio, anagrafe, etc. Altrimenti è un organo della persona giuridica Comune.
Gli organi si classificano anche in base ai loro compiti:
4. Organi attivi/deliberativi: hanno il compito di decidere per l’ente di cui fanno parte.
5. Organi consultivi: hanno il potere di emanare pareri all’organo attivo, così che abbia
maggiori informazioni per decidere. Si tratta di pareri tecnici, sulla convenienza politica o
amministrativa di una deliberazione, oppure sulla sua legittimità. I pareri possono essere
soltanto facoltativi. Se invece è la normativa che li impone sono obbligatori, come nel caso
del Governo, che prima di adottare un regolamento deve sentire il Consiglio di Stato (o
Consigli superiori nel caso dei Ministeri). Essi però non sono pareri vincolanti (lo sono invece
i pareri tecnici), ma ci si può discostare al momento della decisione.
6. Organi di controllo: controllano soprattutto la legittimità delle decisioni, verificando che sia
conforme alle norme del diritto. A livello state tale compito spetta alla Corte dei conti.
Un’ulteriore metodologia di classificazione degli organi va in base al numero di soggetti titolari:
7. Organo monocratico: il titolare dell’organo è una singola persona fisica (Presidente della
Repubblica, Sindaco, Ministro)
8. Organo collegiale: i titolari sono più persone fisiche (Parlamento, Governo, Consigli
regionali…).
Gli organi collegiali hanno una maggiore complessità decisionale. Il loro funzionamento si articola:
1. Convocazione: nell’atto di convocazione, a cui provvede il Presidente del Collegio, vengono
indicati luogo, data e ora della riunione. Inoltre è fissato l’ordine del giorno, cioè l’insieme
degli oggetti ed argomenti sui quali il collegio è chiamato a discutere e deliberare. È
vincolante, ma può essere integrato solo se tutti i membri del collegio sono presenti e
d’accordo. Con la clausola “varie ed eventuali” si tenta di aggirare la tassatività dell’ordine
del giorno, ma non possono determinare delibera su questioni importanti ( delibera
illegittima).
2. Riunione: affinchè il collegio possa deliberare è necessario soddisfare il numero legale, cioè
un preciso numero di componenti la cui presenza è necessaria per il funzionamento del
collegio. Se non ci sono norme che affermano il contrario, di solito tale numero coincide con
la metà più uno dei componenti. È un principio che vale anche alla Camera dei deputati e al
Senato, ma di solito il numero legale si presume esista fino a eventuali verifiche (usate
usualmente come strumento di ostruzionismo).
Si decide a maggioranza, che può essere semplice (metà più uno dei presenti), assoluta (metà
più uno dei membri del collegio) oppure qualificata (una porzione assai consistente dei
membri). Prevedendo quorum elevati si fa in modo che su certe questioni le minoranze siano
in qualche misura associate alla decisione (per esempio amnistia ed indulto).
3. Verbale
4. Prorogatio: i titolari degli organi esercitano i loro poteri anche oltre scadenza mandato, in
attesa della nomina/elezione dei successori. 45 giorni, solo per atti di ordinaria
amministrazione e atti urgenti e indifferibili.
Gli organi possono anche essere elettivi, cioè quando i loro titolari vengono scelti mediante votazione
da parte di una pluralità di persone che formano un corpo elettorale.
Le elezioni di organi monocratici avvengono con una percentuale stabilita di voti che un candidato
deve ottenere per risultare eletto. Per esempio il Presidente della Repubblica viene eletto con i 2/3 dei
voti delle due Camere in seduta comune (metà più uno dopo il terzo scrutinio). I membri della Corte
Costituzionale invece necessitano dei 3/5, perché per il suo ruolo è necessario un ampio consenso,
dato che non ha un mandato politico e rimane in carica per nove anni, senza la possibilità di essere
rinnovato.
Le elezioni degli organi collegiali si basano sui sistemi elettorali, cioè meccanismi attraverso i
quali i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi.
Solitamente si opera dividendo il corpo elettorale in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare,
quindi per ciascun collegio deve essere eletto un solo candidato. È un sistema a collegio uninominale,
che di per sé stesso è un sistema maggioritario (solo al candidato di maggioranza viene assegnato il
seggio). Oppure ad ognuno dei collegi viene assegnato più di un seggio, quindi alle elezioni
partecipano non più candidati singoli, ma liste di candidati. È un sistema a collegio plurinominale,
compatibile con sistemi elettorali sia maggioritari che proporzionali.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diversi tipi di organi menzionati nel testo?
- Qual è la funzione degli organi consultivi?
- Come si classificano gli organi in base al numero di soggetti titolari?
- Quali sono le fasi del funzionamento degli organi collegiali?
- Come avvengono le elezioni degli organi monocratici e collegiali?
Il testo distingue tra organi costituzionali, centrali, periferici, attivi/deliberativi, consultivi, di controllo, monocratici e collegiali.
Gli organi consultivi emettono pareri per fornire informazioni aggiuntive agli organi attivi, aiutandoli a prendere decisioni informate. I pareri possono essere facoltativi o obbligatori, ma non vincolanti.
Gli organi si classificano in organi monocratici, con un solo titolare, e organi collegiali, con più titolari.
Le fasi includono la convocazione, la riunione, la redazione del verbale e la prorogatio, che permette ai titolari di esercitare i loro poteri oltre la scadenza del mandato.
Le elezioni degli organi monocratici richiedono una percentuale stabilita di voti, mentre quelle degli organi collegiali si basano su sistemi elettorali che trasformano i voti in seggi, utilizzando sistemi a collegio uninominale o plurinominale.