Concetti Chiave
- La libertà personale è un diritto inviolabile sancito dall'articolo 13 della Costituzione, che include libertà fisica, morale e psichica, e può essere limitata solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria.
- Le misure restrittive della libertà personale sono soggette a tre garanzie fondamentali: riserva di legge, riserva di giurisdizione e obbligo di motivazione, garantendo che nessuno possa subire restrizioni senza un valido motivo.
- In situazioni eccezionali, la Polizia Giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori per motivi di sicurezza pubblica, ma questi devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro 96 ore.
- Il codice di procedura penale prevede misure precautelari e cautelari che possono limitare la libertà dell'indagato o imputato prima di una condanna definitiva, come l'arresto in flagranza e il fermo.
- L'arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del reato, e in alcuni casi eccezionali anche i privati possono procedere all'arresto, ma devono consegnare immediatamente l'arrestato alla polizia per evitare il rischio di sequestro di persona.
Le limitazioni della libertà personale
La libertà personale costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla Costituzione. Essa deve intendersi non solo come libertà fisica, ma anche come libertà morale e quindi libertà non solo della coercizione fisica ma di ogni forma di coazione della volontà, del pensiero e della psiche dell’individuo.Il fondamento costituzionale dell’individuo si ravvisa nell’art.13 della Cost., il quale stabilisce che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
Il diritto alla libertà personale è un diritto inviolabile e in quanto diritto della personalità, presenta i seguenti caratteri:
• indisponibile da parte del titolare;
• intrasferibile sono nulle le convenzioni con cui un soggetto trasferisca ad altri il diritto alla sua libertà personale;
• Imprescrittibile il diritto si estingue nonostante il mancato esercizio protratto per un determinato tempo
• Assoluto in quanto tutelato nei confronti di tutti.
In tale disposizione è, altresì, possibile individuare tre garanzie fondamentali:
1. Riserva di legge: al solo Parlamento è riservata la possibilità di adottare provvedimenti che limitano la libertà personale degli individui;
2. Riserva di giurisdizione: solo i giudici possono emanare in concreto provvedimenti restrittivi della libertà personale. Ogni atto limitativo della libertà personale, quindi non solo deve essere previsto dalla legge ma deve essere autorizzato dal giudice competente.
3. Obbligo della motivazione: ogni provvedimento restrittivo della libertà preso dai giudici deve essere motivato. Ciò significa che nessuno può essere limitato nelle proprie libertà senza conoscere il motivo.
L’art. 13 nel proclamare l’inviolabilità della libertà personale, come detto ne ammette eventuali limitazioni per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Vi è però da aggiungere che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, la Polizia Giudiziaria (P.G.), per finalità di pubblica sicurezza (esigenze cautelari), può adottare provvedimenti provvisori che limitino la libertà personale, da sottoporre a convalida della autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 96 ore. Tale arco temporale è scandito in un segmento di 48 ore assegnato alla P.G. per la informativa alla autorità giudiziaria, e in un altro di 48 ore per il provvedimento giudiziario di convalida.
Il codice di procedura penale contempla strumenti limitativi della libertà personale di pertinenza della P.G. (arresto in flagranza e fermo) o del Pubblico Ministero (fermo di P.G.), organi inquirenti privi di potere giurisdizionale (il P.M. è un magistrato dell’ordine giudiziario con funzioni requirenti, ma non giudicanti), nonché strumenti di esclusiva pertinenza del giudice (giudice per le indagini preliminari e giudice dibattimentale), che può adottarli solo su richiesta del P.M. (e quindi non di ufficio).
In ordine ai presupposti, il fermo richiede anzitutto la sussistenza di gravi indizi di reità e il pericolo di fuga, mentre non è richiesta la flagranza, e deve consentirlo il titolo del delitto (o per l’entità della pena, ovvero per espressa previsione). La finalità perseguita da questa norma è di evitare che l’indagato possa darsi alla fuga, soprattutto quando, mancando il requisito della flagranza, non possa procedersi all’arresto.
Lo stesso art. 13 prevede comunque garanzie a tutela della persona sottoposta a restrizioni della libertà personale:
• la privazione, totale o parziale, della libertà non comporta la perdita per l’individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità. Ciò implica, per i soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva (P.G.), il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta ad atti di violenza arbitrari o ad altre forme illegali di coercizione fisica o morale;
• la legge ordinaria stabilisce i termini massimi della carcerazione preventiva. La Corte costituzionale, con sent. n. 15/1982, ha precisato che il legislatore, nel fissare i termini massimi di carcerazione preventiva, deve stabilirne un «ragionevole» limite di durata che non attribuisca alla custodia cautelare il carattere di «pena».
Il medesimo principio è previsto dall’art. 5, comma 3, della Convezione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in base al quale fino all’eventuale condanna la persona deve essere considerata innocente ed è perciò necessaria la remissione in libertà provvisoria dell’imputato non appena il perdurare della detenzione cessi di essere ragionevole.
A questo punto diviene, quindi, necessario evidenziare che l’Autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, che nella fase processuale, può adottare misure che si sostanziano in limitazioni della libertà personale o della sfera giuridica dell’individuo
2. Le misure pre-cautelari e cautelari
Il libro IV del c.p.p. disciplina le c.d. misure cautelari, ossia provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, prima di una sentenza di condanna o di proscioglimento.Infatti, malgrado le previsioni costituzionali (artt. 13, 27 e 111 co. 7) e le tutele afferenti la libertà personale in esse previste e disciplinate, il Legislatore ha previsto, ove ricorrano determinate condizioni -di cui meglio si dirà- l’applicazione di provvedimenti tali da incidere sulla sfera dei diritti e delle facoltà (libertà personale, disponibilità economica, etc.) del soggetto indagato o imputato e quindi ben prima di una definitiva pronuncia circa la sua responsabilità penale.
Prima di delineare le misure cautelari occorre soffermarsi, seppur brevemente, sulle misure pre- cautelari. Anch’esse pur non essendo codicistacamente definite quali misure cautelari, comportano comunque delle restrizioni alla libertà personale e da ciò, per l’appunto, ne deriva la denominazione di “misure precautelari”. Di fatto, rappresentano una anticipazione delle misure cautelari disposte dal giudice.
Com’è noto, le misure pre cautelari, disciplinate dal Libro V – Titolo VI del Codice di procedura penale (segnatamente dagli artt. 379-391 c.p.p.) si distinguono in arresto in flagranza e fermo.
3. L’arresto
L’istituto dell’arresto (come quello del fermo) trova fondamento nell’articolo 13 della Costituzione che, dopo avere sancito al comma 1 la natura inviolabile della libertà personale e, al successivo cpv., l’inammissibilità di ogni forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, stabilisce che “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.- L’arresto in flagranza (da tenere distinto qui dall’arresto inteso quale pena principale applicabile alle contravvenzioni) si concretizza in una privazione provvisoria di libertà (temporanea e pre cautelare) di competenza esclusiva della polizia giudiziaria – salvo quanto previsto dall’art. 383 c.p.p. – e si distingue in arresto obbligatorio in flagranza e arresto facoltativo in flagranza.
Seppur con diverse differenziazioni, entrambi i tipi di arresto appena detti e previsti dal Legislatore agli artt. 380 e 381 c.p.p. hanno un presupposto comune: gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria devono, ovvero possono, agire in caso di flagranza di reato. Ebbene, di questo minimo comune denominatore è data una nozione dalla stessa legge, nel successivo art. 382 c.p.p., secondo cui “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato – c.d. flagranza propria – ovvero chi – nel qual caso si parla di flagranza impropria –, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. È opportuno precisare poi che è previsto un’eccezionale estensione dello stato di flagranza fino a 48 ore dalla commissione del fatto contestato (c.d. flagranza differita).
Si considera, comunque, in stato di flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale “colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite si è poi recentemente soffermata, sulla figura della quasi flagranza stabilendo il principio di diritto in base al quale “Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto” poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezioni, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Ulteriore requisito per poter procedere all’arresto in flagranza è, ovviamente, che sia commesso un reato per cui è consentita tale misura. Tra questi reati è importante distinguere quelli per i quali l’arresto è obbligatorio, e quelli per i quali invece l’arresto è facoltativo.
- L’arresto è obbligatorio: nel caso di delitti non colposi, consumati o tentati, per cui la legge preveda la pena all’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni e nel massimo dei 20 anni. O ancora per i delitti non colposi, consumati o tentati, di cui al comma 2 dell’art. 380 c.p., e lesivi di beni giuridici di primaria importanza. Si procede all’arresto obbligatorio anche negli altri casi previsti dalle leggi speciali. Di contro, l’arresto è facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentativi, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 3 anni, e per i delitti colposi per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 5 anni. Ancora, è previsto l’arresto facoltativo per i delitti di cui al comma 2 dell’art. 381 c.p. e negli altri casi previsti dalle leggi speciali.
Sono poi previsti dei casi eccezionali in cui è possibile procedere all’arresto fuori da casi di flagranza.
Come si accennava, la polizia giudiziaria non è l’unica competente ad operare l’arresto, ma anche i privati hanno riconosciuto un potere (non un obbligo) in tal senso: l’art. 383 c.p.p. infatti prevede che, nei soli casi in cui sia consentito e previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e quando si tratti di delitti perseguibili d’ufficio ognuno è autorizzato a procedervi. La stessa disposizione del Codice disciplina poi che “la persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arresto e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”. La ratio del secondo comma è da ricavarsi nel fatto che il privato consegni l’arrestato nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona. Determinante, ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia.
Domande da interrogazione
- Qual è il fondamento costituzionale della libertà personale in Italia?
- Quali sono le garanzie fondamentali previste per la limitazione della libertà personale?
- In quali casi eccezionali la Polizia Giudiziaria può limitare la libertà personale?
- Qual è la differenza tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo in flagranza?
- Quali sono le condizioni per procedere all'arresto in flagranza?
Il fondamento costituzionale della libertà personale in Italia si trova nell'articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge.
Le garanzie fondamentali includono la riserva di legge, la riserva di giurisdizione e l'obbligo della motivazione, assicurando che ogni limitazione della libertà personale sia prevista dalla legge, autorizzata da un giudice competente e motivata.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, la Polizia Giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori per finalità di pubblica sicurezza, che devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro 96 ore.
L'arresto obbligatorio in flagranza si applica per delitti non colposi con pene severe, mentre l'arresto facoltativo si applica per delitti con pene meno gravi, lasciando discrezionalità agli agenti di polizia giudiziaria.
L'arresto in flagranza richiede che il reato sia commesso in presenza di un agente di polizia giudiziaria o che l'indiziato sia colto con evidenti tracce del reato, e deve essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del fatto.