Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 17 del Trattato Unico Europeo garantisce il rispetto dello status delle chiese e delle comunità religiose nei paesi membri.
  • Il trattato promuove un dialogo aperto con organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali.
  • La libertà di culto è protetta, ma non uniformemente tutelata in tutti i paesi, con restrizioni in alcuni come l'Arabia Saudita.
  • Anche nei paesi senza restrizioni, le pratiche religiose devono rispettare il buon costume e la decenza, evitando atti come il sacrificio di animali.
  • Le attività religiose devono evitare di disturbare la quiete pubblica, pena l'illiceità delle riunioni che causano disturbo.

Articolo 17 Trattato Unico Europeo

L'articolo 17 Trattato Unico Europeo afferma che l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le comunità religiose godono negli stati membri; essa si impegna anche a rispettare lo status di cui godono le organizzazioni filosofiche e non confessionali. L’unione mantiene un dialogo aperto e regolare con tali chiese e organizzazioni.
L’art. 17 tutela in primo luogo la libertà di culto, cioè cioè di celebrare liberamente (in privato o in pubblico) i riti della propria confessione religiosa.

Purtroppo la libertà di culto non è tutelata in egual modo in tutti i Paesi: l’Arabia Saudita, ad esempio, considera sacra la religione islamica, ma pone ampie restrizione al culto di ogni altro credo.

Anche nei Paesi che non pongono alcuna limitazione alla libertà di culto (come l’Italia), bisogna comunque aver cura di non travalicare i confini della decenza e del buon costume. Il nostro ordinamento, ad esempio, pone l’assoluto divieto di compiere il sacrificio di animali nell’ambito delle pratiche religiose, perché esso confligge con il principio del buon costume.
I proseliti di ogni confessione religiosa devono inoltre assicurarsi di non disturbare la quiete pubblica: si ritiene illecita, ad esempio, una riunione di una qualsiasi congregazione religiosa tenuta in piena notte così da arrecare disturbo a un gruppo più o meno numeroso di persone. L’illiceità, ovviamente, non riguarda la riunione in sé, bensì il fatto che essa arreca disturbo alla pubblica quiete.

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