Concetti Chiave
- L'articolo 17 del Trattato Unico Europeo garantisce il rispetto dello status delle chiese e delle comunità religiose nei paesi membri.
- Il trattato promuove un dialogo aperto con organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali.
- La libertà di culto è protetta, ma non uniformemente tutelata in tutti i paesi, con restrizioni in alcuni come l'Arabia Saudita.
- Anche nei paesi senza restrizioni, le pratiche religiose devono rispettare il buon costume e la decenza, evitando atti come il sacrificio di animali.
- Le attività religiose devono evitare di disturbare la quiete pubblica, pena l'illiceità delle riunioni che causano disturbo.
Articolo 17 Trattato Unico Europeo
L'articolo 17 Trattato Unico Europeo afferma che l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le comunità religiose godono negli stati membri; essa si impegna anche a rispettare lo status di cui godono le organizzazioni filosofiche e non confessionali. L’unione mantiene un dialogo aperto e regolare con tali chiese e organizzazioni.
L’art. 17 tutela in primo luogo la libertà di culto, cioè cioè di celebrare liberamente (in privato o in pubblico) i riti della propria confessione religiosa.
Anche nei Paesi che non pongono alcuna limitazione alla libertà di culto (come l’Italia), bisogna comunque aver cura di non travalicare i confini della decenza e del buon costume. Il nostro ordinamento, ad esempio, pone l’assoluto divieto di compiere il sacrificio di animali nell’ambito delle pratiche religiose, perché esso confligge con il principio del buon costume.
I proseliti di ogni confessione religiosa devono inoltre assicurarsi di non disturbare la quiete pubblica: si ritiene illecita, ad esempio, una riunione di una qualsiasi congregazione religiosa tenuta in piena notte così da arrecare disturbo a un gruppo più o meno numeroso di persone. L’illiceità, ovviamente, non riguarda la riunione in sé, bensì il fatto che essa arreca disturbo alla pubblica quiete.