Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le limitazioni alla libertà di circolazione possono diventare violazioni della libertà personale se ledono la dignità e personalità del destinatario.
  • Le misure restrittive devono rispettare le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione se comportano una degradazione giuridica dell'individuo.
  • La giurisprudenza della Corte costituzionale collega il principio di eguaglianza e i motivi di sicurezza al mantenimento dell'ordine civile.
  • Misure di prevenzione, come il foglio di via obbligatorio, possono essere adottate con le garanzie dell'articolo 16 se riguardano la sicurezza pubblica.
  • L'accompagnamento alla frontiera di stranieri irregolari è considerato una restrizione della libertà personale e richiede la riserva di giurisdizione ai sensi dell'articolo 13.

Indice

  1. Limitazioni della libertà personale
  2. Interpretazione giurisprudenziale
  3. Accompagnamento alla frontiera

Limitazioni della libertà personale

Talvolta, le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno costituiscono una violazione della libertà personale. Nella prassi, è necessario distinguere i casi in cui un’apparente limitazione della libertà di circolazione e soggiorno concretizzi invece una violazione della libertà personale, imponendo così il rispetto delle più ampie garanzie richieste dall’art. 13. Ebbene, si deve ritenere che siamo in presenza di una violazione della libertà personale ogni volta che un provvedimento, pur limitando materialmente la libertà di movimento, comporti una lesione della dignità e personalità del destinatario (il citato criterio della degradazione giuridica). Tale interpretazione è corroborata dalla locuzione «in via generale», che sembra proprio suggerire l’illegittimità di ogni provvedimento ad personam adottato con le garanzie dell’art. 16 invece che dell’art. 13. Ad esempio, un provvedimento di coprifuoco adottato nei confronti di un’intera collettività incide sulla libertà di circolazione, mentre un provvedimento adottato nei confronti del sorvegliato speciale è da ritenersi restrittivo della libertà personale. Il primo può essere adottato dall’autorità amministrativa (il prefetto), il secondo deve essere adottato dall’autorità giudiziaria.

Interpretazione giurisprudenziale

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha interpretato l’espressione «in via generale» quale richiamo al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. (sent. 68/1964) e la formula «motivi di sicurezza» come riguardante non solo l’incolumità fisica degli individui, ma l’ordinato vivere civile (sent. 2/1956). Palese è l’intendimento della Corte di non delegittimare le misure di prevenzione, fondate sulla valutazione della pericolosità di singoli soggetti, che continuano a essere adottate con le garanzie dell’art. 16: si pensi, ad esempio, al rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con cui si vieta a un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità di rientrare nel comune dal quale è stato allontanato (sent. 45/1960).

Accompagnamento alla frontiera

La giurisprudenza costituzionale riconduce, invece, l’accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare non fra le misure restrittive della sola libertà di circolazione e soggiorno, bensì fra quelle incidenti anche sulla libertà personale (per il suo carattere di «immediata coercizione» fisica), per le quali l’art. 13 impone la riserva di giurisdizione (sentt. 105/2001, 222/2004 e 275/2017).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra una limitazione della libertà di circolazione e una violazione della libertà personale?
  2. Una limitazione della libertà di circolazione diventa una violazione della libertà personale quando comporta una lesione della dignità e personalità del destinatario, richiedendo le garanzie dell'art. 13.

  3. Come la Corte costituzionale interpreta l'espressione «in via generale»?
  4. La Corte costituzionale interpreta «in via generale» come un richiamo al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., suggerendo l'illegittimità di provvedimenti ad personam adottati con le garanzie dell'art. 16 invece che dell'art. 13.

  5. Quali misure sono considerate restrittive della libertà personale secondo la giurisprudenza costituzionale?
  6. La giurisprudenza costituzionale considera l'accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare come una misura che incide sulla libertà personale, richiedendo la riserva di giurisdizione dell'art. 13.

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