Concetti Chiave
- Le limitazioni della libertà di circolazione possono violare la libertà personale quando ledono la dignità e la personalità dell'individuo, richiedendo il rispetto delle garanzie dell'art. 13.
- La Corte costituzionale interpreta "in via generale" come un richiamo al principio di eguaglianza, riconoscendo che le misure di prevenzione non sono delegittimate se adottate con le garanzie dell'art. 16.
- Il provvedimento di coprifuoco, adottato per una collettività, incide sulla libertà di circolazione, mentre misure specifiche per soggetti pericolosi limitano la libertà personale.
- L'accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare è considerato un intervento che incide sulla libertà personale, richiedendo una riserva di giurisdizione ai sensi dell'art. 13.
- La giurisprudenza riconosce che le misure di sicurezza devono tutelare non solo l'incolumità fisica, ma anche l'ordinato vivere civile.
Indice
Limitazioni della libertà personale
Talvolta, le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno costituiscono una violazione della libertà personale. Nella prassi, è necessario distinguere i casi in cui un’apparente limitazione della libertà di circolazione e soggiorno concretizzi invece una violazione della libertà personale, imponendo così il rispetto delle più ampie garanzie richieste dall’art. 13. Ebbene, si deve ritenere che siamo in presenza di una violazione della libertà personale ogni volta che un provvedimento, pur limitando materialmente la libertà di movimento, comporti una lesione della dignità e personalità del destinatario (il citato criterio della degradazione giuridica). Tale interpretazione è corroborata dalla locuzione «in via generale», che sembra proprio suggerire l’illegittimità di ogni provvedimento ad personam adottato con le garanzie dell’art. 16 invece che dell’art. 13. Ad esempio, un provvedimento di coprifuoco adottato nei confronti di un’intera collettività incide sulla libertà di circolazione, mentre un provvedimento adottato nei confronti del sorvegliato speciale è da ritenersi restrittivo della libertà personale. Il primo può essere adottato dall’autorità amministrativa (il prefetto), il secondo deve essere adottato dall’autorità giudiziaria.
Interpretazione giurisprudenziale
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha interpretato l’espressione «in via generale» quale richiamo al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. (sent. 68/1964) e la formula «motivi di sicurezza» come riguardante non solo l’incolumità fisica degli individui, ma l’ordinato vivere civile (sent. 2/1956). Palese è l’intendimento della Corte di non delegittimare le misure di prevenzione, fondate sulla valutazione della pericolosità di singoli soggetti, che continuano a essere adottate con le garanzie dell’art. 16: si pensi, ad esempio, al rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con cui si vieta a un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità di rientrare nel comune dal quale è stato allontanato (sent. 45/1960).
Accompagnamento alla frontiera
La giurisprudenza costituzionale riconduce, invece, l’accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare non fra le misure restrittive della sola libertà di circolazione e soggiorno, bensì fra quelle incidenti anche sulla libertà personale (per il suo carattere di «immediata coercizione» fisica), per le quali l’art. 13 impone la riserva di giurisdizione (sentt. 105/2001, 222/2004 e 275/2017).
Domande da interrogazione
- Quali sono le differenze tra le limitazioni della libertà di circolazione e le violazioni della libertà personale?
- Come interpreta la giurisprudenza la nozione di "motivi di sicurezza"?
- In che modo l'accompagnamento alla frontiera è considerato dalla giurisprudenza?
Le limitazioni della libertà di circolazione possono talvolta configurarsi come violazioni della libertà personale quando comportano una lesione della dignità del destinatario. È fondamentale distinguere tra provvedimenti generali, come un coprifuoco, e provvedimenti specifici, come quelli adottati nei confronti di sorvegliati speciali, che richiedono maggiori garanzie (art. 13).
La giurisprudenza della Corte costituzionale interpreta "motivi di sicurezza" non solo in relazione all'incolumità fisica, ma anche all'ordinato vivere civile, mantenendo valide le misure di prevenzione basate sulla pericolosità di singoli soggetti, come il rimpatrio con foglio di via obbligatorio (sent. 45/1960).
L'accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare è visto dalla giurisprudenza come una misura che incide sulla libertà personale, non solo su quella di circolazione, a causa della sua coercizione fisica immediata, richiedendo quindi la riserva di giurisdizione (sentt. 105/2001, 222/2004 e 275/2017).