Concetti Chiave
- Le limitazioni alla libertà di circolazione non devono compromettere le libertà morali come l'autodeterminazione.
- Agli stranieri che commettono crimini in Italia può essere intimato di lasciare il paese entro un termine stabilito.
- Molti giuristi considerano la restrizione alla libertà di circolazione illegittima secondo l'articolo 16 della Costituzione.
- La pubblica amministrazione può limitare la libertà di circolazione senza l'autorizzazione del giudice, contrariamente alla libertà personale.
- Le misure di prevenzione devono basarsi su prove concrete e non su semplici sospetti, come stabilito dalla Corte.
Limitazioni alla libertà di circolazione
Le limitazioni di libertà imposte a un soggetto indagato non possono mai ledere la sfera delle libertà morali (libertà di autodeterminarsi). Tali limitazioni possono riguardare, ad esempio, restrizioni di soggiorno o fisiche. A uno straniero che abbia commesso un crimine è notificato un documento mediante cui gli viene intimato di lasciare il territorio italiano entro un termine stabilito. L’adempimento di tale direttiva è obbligatoria, perché è imposta dall’ordinamento all’indagato, ma si ritiene limitativa della libertà di autodeterminarsi. Il soggetto che ha ricevuto tale notifica è tenuto a rispettarla: in caso contrario egli sarà indagato per inottemperanza.
La suddetta restrizione è stata giudicata da molti giuristi illegittima ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione, il quale sancisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».
A differenza di quanto si evince dalla lettura dell’articolo 13, l’articolo 16 non evoca la riserva di giurisdizione (autorizzazione del giudice) dei provvedimenti previsti in casi specifici. Le limitazioni previste potranno essere adottate solo ed esclusivamente dalla pubblica amministrazione: l’attuazione di tali restrizioni, dunque, non necessita dell’autorizzazione del giudice.
Sulla base di questo schema, è possibile dire che i costituenti hanno previsto una maggiore tutela per la libertà personale (garantita anche in casi di arresto dallo svolgimento di un equo processo) piuttosto che per la libertà di circolazione (che può essere limitata dall’amministrazione pubblica, senza il necessario svolgimento del processo).
L’amministrazione pubblica può adottare misure di prevenzione: qualora ritenga un soggetto pericoloso per la comunità, al fine di evitare che egli possa compiere reati. Il testo unico del 1931 prevedeva che tali misure potessero essere adottate solo sulla base di meri sospetti: la Corte ha dichiarato tale procedura illegittima, stabilendo che le suddette misure possono essere adottate esclusivamente in presenza di dati solidi, concreti e chiaramente illeciti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le limitazioni alla libertà di circolazione per un soggetto indagato?
- Come viene vista la restrizione alla libertà di circolazione secondo l'articolo 16 della Costituzione?
- Quali sono le condizioni per l'adozione di misure di prevenzione da parte dell'amministrazione pubblica?
Le limitazioni possono includere restrizioni di soggiorno o fisiche, come l'obbligo per uno straniero di lasciare il territorio italiano entro un termine stabilito, se ha commesso un crimine.
Molti giuristi la considerano illegittima, poiché l'articolo 16 sancisce che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo limitazioni per motivi di sanità o sicurezza, e non per ragioni politiche.
Le misure possono essere adottate solo in presenza di dati solidi, concreti e chiaramente illeciti, non basandosi su meri sospetti, come stabilito dalla Corte.