darksoul98
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Concetti Chiave

  • La carcerazione è una limitazione della libertà personale che può essere preventiva o successiva a una sentenza definitiva.
  • La carcerazione preventiva può essere disposta per evitare la fuga, l'inquinamento delle prove o la reiterazione di reati.
  • Esiste il rischio di carcerazione preventiva per persone poi assolte, creando problemi legali e morali irrisolti.
  • La pena di morte è vietata in Italia, principalmente per ragioni etiche e per il rischio di errori giudiziari.
  • Condannare a morte contraddice il principio di sacralità della vita, rendendo tale pena eticamente inaccettabile.

Indice

  1. La libertà personale nel processo penale
  2. Carcerazione preventiva e problemi etici
  3. Discussioni sulla pena di morte

La libertà personale nel processo penale

Il momento principale in cui la libertà personale è messa in discussione è il processo penale, poiché la condanna penale può comportare l’irrogazione di pene detentive. La carcerazione, che è la principale limitazione della libertà personale derivante dal processo penale, può essere di due tipi: preventiva oppure successiva rispetto alla sentenza definitiva di condanna. Solo la carcerazione del secondo tipo è una vera e propria pena poiché è conseguenza di una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato.

Carcerazione preventiva e problemi etici

Viceversa, la carcerazione preventiva, detta anche custodia cautelare, precede lo svolgimento del processo e quindi l’accertamento della responsabilità penale. Essa può essere disposta dal giudice solo quando, in presenza di gravi indizi, si verifichi una di queste tre esigenze: evitare che l’imputato fugga, impedire che approfitti della libertà per creare prove false (l’inquinamento delle prove), impedirgli di continuare a commettere gravi reati. Può accadere che una persona sottoposta a carcerazione preventiva sia poi assolta nel processo e questo pone problemi gravissimi, ancora lontani dall’aver trovato una soluzione accettabile.

Discussioni sulla pena di morte

Nel nostro ordinamento non è ammessa la pena di morte, espressamente vietata dall’art. 27, ultimo comma, Cost. Su questo tema le discussioni non si sono mai sopite. Ma, a parte altre considerazioni (come il rischio irreparabile dell’errore giudiziario, che fa giustiziare un innocente, o la dubbia efficacia come deterrente nella lotta contro la delinquenza), la ragione più forte contro la pena di morte è di ordine etico: si condannano a morte i rei dei più gravi delitti contro la vita altrui, perché la vita è sacra e inviolabile; ma ci si contraddice palesemente quando si considera lecito togliere la vita agli assassini, perché in tal modo la vita non è considerata sacra e intangibile. Non si può essere, allo stesso tempo, per la vita e per la morte.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra carcerazione preventiva e carcerazione successiva nel processo penale?
  2. La carcerazione preventiva avviene prima del processo e dell'accertamento della responsabilità penale, mentre la carcerazione successiva è una pena vera e propria, conseguente a una sentenza di condanna definitiva.

  3. Quali sono le condizioni per disporre la carcerazione preventiva?
  4. La carcerazione preventiva può essere disposta solo in presenza di gravi indizi e per evitare la fuga dell'imputato, l'inquinamento delle prove o la continuazione di gravi reati.

  5. Qual è la principale argomentazione etica contro la pena di morte?
  6. L'argomentazione etica principale contro la pena di morte è che contraddice il principio che la vita è sacra e inviolabile, poiché togliere la vita agli assassini implica che la vita non è considerata sacra e intangibile.

Domande e risposte

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