alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • L'articolo 123 della Costituzione italiana è stato riformato per includere il riferimento ai valori costituzionali, come l'unità politica della Repubblica.
  • La riforma ha rimosso il controllo parlamentare, delegando alla Corte costituzionale il compito di vigilare sui principi fondamentali.
  • Lo statuto regionale deve rispettare vincoli costituzionali, con la forma di governo definita in parte da regole preesistenti.
  • Gli organi regionali essenziali sono il consiglio regionale, la giunta, il presidente della giunta e il consiglio delle autonomie locali.
  • Il presidente della giunta, eletto a suffragio universale diretto, guida la politica regionale con poteri di nomina e revoca dei membri della giunta.

Indice

  1. Riforma dell'articolo 123
  2. Vincoli costituzionali regionali
  3. Funzioni degli organi regionali

Riforma dell'articolo 123

L’art. 123 della Costituzione italiana è stato recentemente riformato. Con la riforma si è voluto far riferimento, oltre che al rispetto di singole disposizioni, a quei valori costituzionali – in primis l’unità politica della Repubblica – di cui, venuto meno il controllo del Parlamento previsto nel vecchio art. 123, la Corte costituzionale ha ritenuto di farsi carico (sentt. 304/2002, 196/2003, 2/2004).

Vincoli costituzionali regionali

Lo statuto incontra una serie di vincoli costituzionali che fanno sì che la forma di governo regionale debba essere disciplinata entro binari in parte già tracciati. Innanzitutto, gli organi regionali che non possono mancare sono: a) consiglio regionale, b) giunta, c) presidente della giunta e d) consiglio delle autonomie locali.

Funzioni degli organi regionali

Le funzioni essenziali di questi organi sono indicate nell’art. 121 Cost. secondo lo schema classico (consiglio = potere legislativo; giunta = potere esecutivo; presidente della giunta = vertice dell’esecutivo e «capo della regione» nel senso di rappresentante dell’ente); il presidente, in particolare, oltre alle funzioni di rappresentanza esterna, dirige la politica della giunta e ne è pienamente responsabile.

La posizione di vertice del presidente è sottolineata dal fatto che la Costituzione ne prevede l’elezione a suffragio universale diretto, corredata dal potere di nomina e revoca dei membri della giunta.

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