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Concetti Chiave

  • L'articolo 5 della Costituzione italiana riconosce e promuove le autonomie locali, nonostante l'unità della Repubblica, evidenziando un equilibrio tra centralizzazione e decentramento amministrativo.
  • Le Regioni a Statuto Speciale in Italia, come Sicilia e Sardegna, godono di maggiore autonomia rispetto alle Regioni a Statuto Ordinario, con poteri approvati tramite legge costituzionale.
  • La riforma costituzionale del 2001 ha ridefinito la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, introducendo una suddivisione tra competenze esclusive, concorrenti e residuali.
  • Nei Comuni italiani, il sistema di governo è presidenziale; il sindaco e il consiglio comunale sono eletti direttamente dai cittadini, con differenze nel sistema elettorale basate sulla popolazione del comune.
  • Le Province italiane, come enti locali intermedi, gestiscono funzioni in materia di viabilità, trasporti, edilizia scolastica e tutela ambientale, promuovendo lo sviluppo delle comunità provinciali.

Indice

  1. Unità e autonomia nella costituzione
  2. Evoluzione delle autonomie regionali
  3. Riforma costituzionale del 2001
    1. LE REGIONI Struttura degli organi regionali
  4. Struttura degli organi regionali
  5. Competenze legislative dello stato e delle regioni
  6. Competenze esclusive e concorrenti
  7. Limiti al potere legislativo regionale
  8. Riforma del governo comunale del 1993
  9. Sistema elettorale comunale
  10. Ruolo del consiglio comunale
  11. Funzioni del sindaco
  12. Composizione della giunta comunale
  13. Funzioni dei comuni
  14. Ruolo delle province

Unità e autonomia nella costituzione

L’articolo 5 della Costituzione recita: “La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”

In questo articolo si evidenzia l’unità della Repubblica Italiana ed al tempo stesso si riconosce una determinata autonomia alle realtà locali; l’attuazione delle autonomie locali ha vissuto un continuo e prolungato rinvio invece la 7^ disposizione transitoria e finale della Costituzione voleva che le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali fossero indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Evoluzione delle autonomie regionali

La Costituzione fu in vigore il primo gennaio 1948 ma per poter vedere la nascita degli enti regionali si è dovuto aspettare più di 20 anni con la legge 108/70; la prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a Statuto Ordinario si sono tenute il 7 giugno 1970.
Alcune regioni godono di un’autonomia maggiore rispetto a quelle ordinarie e sono: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, denominate Regioni a Statuto Speciale, hanno maggiori poteri e il loro Statuto viene approvato dal Parlamento con legge costituzionale, come disciplinato dall’articolo 116 della Costituzione.

Fino alla riforma costituzionale del 2001, le regioni a statuto speciale potevano legiferare su determinate materie riconosciute nello Statuto invece le regioni a statuto ordinario avevano principalmente competenze amministrative e legislative compresse dal potere statale, che manteneva sia la funzione legislativa sia la funzione di indirizzo e di coordinamento delle regioni stesse.

Riforma costituzionale del 2001

Nel 2001 con la legge costituzionale n.

3/01 viene rivisto per intero il titolo 5^ della Costituzione, alcuni articoli sono stati abrogati, e viene disciplinata l’elencazione degli enti territoriali. Infatti, l’articolo 114 della Costituzione divide l’Italia in Regioni, Province, Città metropolitane (non ancora attuate) e Comuni.

In Italia, attualmente, le regioni sono 20, le province 110, le Città Metropolitane 15, i Comuni circa 8.000.

In virtù di questa riorganizzazione abbiamo maggiori poteri per le regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale conservano gli stessi poteri.

LE REGIONI

Struttura degli organi regionali

Gli organi della Regione:

- Consiglio Regionale

- Giunta Regionale

- Presidente della Regione o della Giunta Regionale

La Costituzione stabilisce che il Presidente della Regione sia di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza. Quattro quinti dei seggi (80%) sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province. Un quinto dei seggi (20%) è attribuito sulla base di liste regionali (i cosiddetti listini) il cui capolista è il candidato alla presidenza. Chi vince fa eleggere in blocco i candidati del proprio listino.

Il nuovo presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio; se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi oltre alla totalità dei seggi di listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri extra fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio (clausola di governabilità).

Competenze legislative dello stato e delle regioni

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, infatti, nella gerarchia delle fonti sono poste sullo stesso piano, la competenza è attribuita per materie.

La competenza a legiferare può essere:

• esclusiva dello Stato;

• concorrente tra Stato e Regioni;

• residuale delle Regioni;

L'articolo 117 della Costituzione infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.

Prima di questa legge di riforma costituzionale le Regioni a Statuto ordinario potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell’art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale (denominata legge quadro) ovvero dei principi fondamentali della materia.

Competenze esclusive e concorrenti

Competenza esclusiva dello Stato

La competenza esclusiva dello Stato si esplica sulle seguenti materie, sono 17 a titolo di esempio citiamo:

• organizzazione dello stato;

• sicurezza dello stato;

• rapporti internazionali;

• politica economica e monetaria;

• sulla giustizia;

• sulle politiche sociali;

• immigrazione

• sistema valutario

In questi casi la Regione non può assolutamente legiferare.

Competenza concorrente dello Stato e Regioni

La competenza concorrente Stato-Regioni si esplica sulle seguenti materie, a titolo di esempio citiamo:

• commercio con l'estero;

• istruzione;

• ricerca scientifica;

• ordinamento sportivo;

• porti e aeroporti;

• tutela e sicurezza del lavoro;

• beni culturali.

In questi casi la Regione può legiferare rispettando i principi emanati dalla legge statale.

Limiti al potere legislativo regionale

Infine in tutte le materie non elencate dall’articolo 117 della Costituzione la Regione ha il potere di legiferare in modo pieno, però anche tale potere incontra dei limiti di ordine generale:

• limite costituzionale

• limite territoriale

• limite degli obblighi internazionali

• limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico

• limite della riserva di legge

• limite delle grandi riforme economiche e sociali.

Riforma del governo comunale del 1993

Fino al 1993 i comuni si basavano su una forma di governo di tipo parlamentare. La riforma del 1993 ha modificato questo assetto attribuendo ai comuni una forma di governo di tipo presidenziale: sia il sindaco sia il consiglio comunale sono infatti eletti direttamente dal corpo elettorale, mentre gli assessori sono nominati discrezionalmente dal sindaco.

Entrambi gli organi durano in carica 5 anni, ma se cade il sindaco anche il consiglio è costretto a cadere: viene sciolto e si va a nuove elezioni.

Il sistema elettorale è leggermente diverso per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Sistema elettorale comunale

Nei comuni minori (fino a massimo 15.000 abitanti) ogni candidato-sindaco è collegato ad una sola lista. Gli elettori esprimono esclusivamente la loro preferenza per il sindaco, che vale automaticamente anche per la lista collegata. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Per la formazione del consiglio comunale scatta un premio di maggioranza: la lista collegata al candidato-sindaco vincitore ottiene automaticamente i due terzi dei seggi.

Nei comuni maggiori (con oltre 16.000 abitanti) il sistema è un pò più complicato.

Le principali differenze:

- Ciascun candidato-sindaco può essere collegato a più liste;

- Viene eletto sindaco il candidato che riceve almeno la metà dei voti validi; se nessun candidato riceve tale maggioranza, si svolge, a distanza di due settimane, un secondo turno elettorale, detto ballottaggio, tra i due candidati più votati al primo turno;

Il consiglio comunale viene formato attraverso un premio di maggioranza. La lista o le liste collegate al candidato-sindaco vincente ottengono il 60 % dei seggi. Il restante 40 % viene distribuito tra le liste collegate ai candidati-sindaco sconfitti in proporzione ai voti ottenuti dalle stesse liste al primo turno.

Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

Autonomie locali articolo

Ruolo del consiglio comunale

Il consiglio comunale, nei comuni con meno di 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti il consiglio elegge un proprio presidente che ne dirige le riunioni.

Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Approva lo statuto del comune con la maggioranza dei due terzi. Controlla l’operato del sindaco e della giunta. Può dare la sfiducia al sindaco, mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia. In questo caso il sindaco decade dal suo incarico, ma nello stesso tempo il consiglio viene sciolto e si procede a nuove elezioni.

Funzioni del sindaco

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini e resta in carica per 5 anni. E’ l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Il sindaco è dotato di poteri particolarmente forti:

- Nomina e revoca gli assessori che rispondono a lui del loro operato;

- Convoca e presiede le riunioni della giunta comunale;

- Presiede il consiglio comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti;

- Rappresenta il comune;

- E’ a capo dell’amministrazione comunale nel suo insieme ed è responsabile del suo andamento;

- Nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzione;

- Per talune funzioni egli agisce come ufficiale del governo e deve pertanto seguire le direttive del governo centrale al quale è subordinato.

Composizione della giunta comunale

La giunta comunale

Essa è formata dal sindaco e da un numero variabile di assessori (compreso tra 4 e 16), ciascuno dei quali si occupa, su delega del sindaco, di un ramo particolare dell’amministrazione. Gli assessori sono nominati discrezionalmente dal sindaco e possono essere da lui revocati. Nei comuni con più di 15.000 abitanti gli assessori sono necessariamente esterni al consiglio: la carica di consigliere e quella di assessore sono incompatibili.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti le due cariche sono compatibili.

La giunta ha il compito di preparare le deliberazioni da sottoporre alla discussione e alla votazione del consiglio e quello di farle eseguire una volta approvate.


Le funzioni dei comuni.

Funzioni dei comuni

I comuni sono titolari di funzioni proprie. Svolgono inoltre funzioni delegate dallo stato e funzioni attribuite o delegate dalle regioni.

I comuni sono enti a competenza generale: esercitano quelle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

- Nel settore dei servizi sociali i comuni hanno compiti in materia di assistenza sociale e scolastica;

- Nel settore dello sviluppo economico i principali compiti dei comuni riguardano il commercio, i mercati e le fiere;

- Nel settore dell’assetto e organizzazione del territorio i compiti dei comuni sono particolarmente estesi: predispongono i piani regolatori comunali, rilasciano le concessioni edilizie a chi intende costruire; si occupano dell’edilizia popolare ed hanno il potere di espropriare terreni di proprietà privata; provvedono all’edilizia scolastica e alle opere di pubblico interesse che riguardano la viabilità; gestiscono vari servizi di base come fognature, acqua potabile, illuminazione delle strade e nettezza urbana. I comuni hanno la possibilità di intraprendere tutte quelle iniziative che essi ritengono utili sul piano locale.

Tra le funzioni delegate dallo stato le più importanti sono: la tenuta dell’anagrafe, dei registri dello stato civile (nascite, morti, matrimoni, ecc) e delle liste elettorali la celebrazione dei matrimoni civili; la gestione dell’ordine pubblico nei comuni dove non esistono commissariati di pubblica sicurezza. Quando il comune esercita queste funzioni, il sindaco, che ne è responsabile, agisce come ufficiale del governo, ossia come diretto rappresentante del governo centrale.

Ruolo delle province

Le province sono enti locali intermedi tra il comune e la regione; curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle comunità provinciali; esse sono organi di autogoverno. Le province sono una creazione artificiale dello stato: furono istituite verso la fine dell’Ottocento.

Sono organi della provincia il consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.

La provincia continua a esercitare funzioni in materia di viabilità e trasporti, di edilizia scolastica, di servizi sanitari per la valorizzazione dei beni culturali, la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ ambiente, ha anche decisione riguardo alla realizzazione dei termovalorizzatori e delle discariche.

per approfondimenti vedi anche:

https://www.skuola.net/diritto/enti-locali.html

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dell'articolo 5 della Costituzione italiana riguardo alle autonomie locali?
  2. L'articolo 5 della Costituzione italiana riconosce e promuove le autonomie locali, attuando un ampio decentramento amministrativo e adeguando la legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

  3. Quando sono state istituite le Regioni a Statuto Ordinario in Italia?
  4. Le Regioni a Statuto Ordinario sono state istituite con la legge 108/70, e la prima elezione dei consigli regionali si è tenuta il 7 giugno 1970.

  5. Quali sono le differenze tra le Regioni a Statuto Speciale e quelle a Statuto Ordinario?
  6. Le Regioni a Statuto Speciale, come Sicilia e Sardegna, godono di maggiori poteri e il loro Statuto è approvato con legge costituzionale, mentre le Regioni a Statuto Ordinario hanno competenze legislative e amministrative più limitate.

  7. Come viene eletto il sindaco nei comuni italiani?
  8. Nei comuni italiani, il sindaco è eletto direttamente dai cittadini. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, il candidato con il maggior numero di voti vince, mentre nei comuni più grandi, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si tiene un ballottaggio.

  9. Quali sono le principali funzioni delle province italiane?
  10. Le province italiane gestiscono viabilità e trasporti, edilizia scolastica, servizi sanitari, valorizzazione dei beni culturali, difesa del suolo, tutela ambientale, e decisioni su termovalorizzatori e discariche.

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