Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'articolo 40 della Costituzione è stato interpretato dalla Corte costituzionale, che ha delineato il diritto di sciopero eliminando alcune norme penali che lo limitavano.
  • La Corte ha riconosciuto lo sciopero economico come costituzionalmente protetto, permettendo rivendicazioni salariali e di altra natura economica.
  • È legittimo scioperare anche per interessi non strettamente economici, purché non compromettano servizi pubblici essenziali di interesse generale.
  • Lo sciopero politico è consentito se non tenta di sovvertire l'ordine costituzionale o ostacolare l'esercizio dei poteri legittimi.
  • Il diritto di sciopero è un diritto soggettivo, tutelabile in giudizio, che deve essere esercitato pacificamente e include la libertà di non partecipare.

Applicazione dell’articolo 40 costituzionale

La disposizione dell’art. 40 è stata considerata immediatamente precettiva e, stante l’inerzia del legislatore a delimitare i confini entro i quali l’astensione collettiva dal lavoro fosse esercitabile, è stata la Corte costituzionale a modellare il contenuto del diritto di sciopero con una serie di pronunce che hanno progressivamente abrogato le fattispecie incriminatrici contenute nel codice penale (tale giurisprudenza è ben riassunta nelle sentenza 1/1974 e 4/1977).

Dapprima venne dichiarata illegittima la norma contenuta nell’art. 502 c.p., che contemplava l’illiceità penale dello sciopero per finalità contrattuali (sent. 29/1960). In tal modo si è affermata la tutela costituzionale dello sciopero economico, ossia quello posto in essere dai lavoratori per qualsiasi tipo di rivendicazione di natura salariale o lato sensu economica. Successivamente la Corte riconobbe la legittimità dello sciopero anche per la tutela di interessi che esorbitino da finalità strettamente economiche, purché «non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale» (v. sentt. 31/1969, che annullò parzialmente l’art. 330 c.p., e 125/1980, in relazione alla funzione giurisdizionale).
Venne poi dichiarato legittimo lo sciopero esercitato per finalità politiche, a condizione che non sia diretto a «sovvertire l’ordinamento costituzionale» ovvero a «impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi» (v. sentt. 290/1974, relativa all’art. 503 c.p., e 165/1983, relativa all’art. 504 c.p.).

Ulteriori limiti all’esercizio del diritto di sciopero sono stati individuati dalla Corte nella garanzia delle libertà civili, politiche o sociali e dei diritti costituzionalmente garantiti ai singoli. Il diritto di sciopero è perciò esercitabile solo in modo pacifico e include la libertà del lavoratore di non prendere parte allo stesso.
Sulla scorta della giurisprudenza ora richiamata lo sciopero deve essere qualificato come un diritto soggettivo (tutelabile davanti al giudice) dei lavoratori in quanto tali, ovvero della persona umana, poiché, pur condizionato dall’esistenza di un rapporto lavorativo, esso è costituzionalmente legittimo anche se indetto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro (lo sciopero di solidarietà: v. sent. 123/1962, concernente l’art. 505 c.p.).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte costituzionale nell'applicazione dell'articolo 40 della Costituzione?
  2. La Corte costituzionale ha modellato il contenuto del diritto di sciopero attraverso una serie di pronunce, abrogando progressivamente le fattispecie incriminatrici nel codice penale e affermando la tutela costituzionale dello sciopero economico e politico.

  3. Quali sono i limiti imposti dalla Corte costituzionale all'esercizio del diritto di sciopero?
  4. La Corte ha stabilito che lo sciopero non deve compromettere funzioni o servizi pubblici essenziali, non deve sovvertire l'ordinamento costituzionale, e deve essere esercitato in modo pacifico, rispettando le libertà civili, politiche o sociali.

  5. Come viene qualificato il diritto di sciopero secondo la giurisprudenza richiamata?
  6. Lo sciopero è qualificato come un diritto soggettivo dei lavoratori, tutelabile davanti al giudice, e costituzionalmente legittimo anche se indetto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community