Concetti Chiave
- I procedimenti monarchici storicamente prevedono la concessione unilaterale del re, con sovranità divisa tra re e assemblea rappresentativa, spesso influenzata da pressioni esterne e negoziazioni.
- I procedimenti democratici trasferiscono la sovranità al popolo, che può esprimerla attraverso assemblee elettive o referendum, con un'assemblea costituente solitamente monocamerale.
- Le consultazioni referendarie possono riguardare opzioni costituzionali, la secessione di stati federali preesistenti, o l'approvazione di un'assemblea costituente.
- Nei procedimenti democratici, il patto tra Stati per creare uno stato federale comporta limitazioni e rinunce alla sovranità, formalizzate nella Costituzione federale.
- Il Trattato del 2004 per una Costituzione europea non è entrato in vigore; non avrebbe comunque creato una nuova Costituzione, poiché gli Stati membri avrebbero mantenuto sovranità e diritto di recesso.
Formazione monarchica e democratica della costituzione
La formazione di un nuovo testo costituzionale può essere il risultato di diversi procedimenti:
- procedimenti monarchici. Il titolare del potere costituente è in origine solo il re, poi si passa allo sdoppiamento della sovranità fra re e assemblea rappresentativa. La “concessione” (octroi) giuridicamente unilaterale, ma politicamente conseguente a pressioni esterne e negoziazioni, presuppone la rinuncia o la limitazione da parte di un sovrano assoluto del suo potere e consente di fissare in Costituzione garanzie e tutele a favore di ceti o classi emergenti.
- procedimenti democratici. Passaggio della sovranità al popolo che può manifestarla in sede costituente o in modo indiretto (tramite assemblee elettive) o in maniera diretta (tramite referendum). L’assemblea costituente ha tradizionalmente struttura monocamerale (USA 1787 e Costituzioni successive a seconda Guerra mondiale) ad eccezione di rari casi quale quello delle Cortes costituenti spagnole del 1978.
E’ possibile il ricorso a consultazioni referendarie: precostituenti (relative alla opzione costituzionale –es. Italia ’46 monarchia o repubblica- ; dirette allo smembramento di stati federali preesistenti –es. referendum per secessione di Croazia e Slovenia da Jugoslavia-; relative all’approvazione della formazione di un’assemblea costituente o alla indizione di una riforma costituzionale affidata al parlamento trasformato in organo costituente –Spagna ’76-) o costituenti (connesse alla approvazione di un testo predisposto e deliberato come definitivo da un’assemblea rappresentativa incaricata o dal Governo.
Nell’ambito dei procedimenti democratici si iscrive anche il patto fra Stati per costituire uno stato federale, basato sulla accettazione di limitazioni e sulla rinuncia alla sovranità e formalizzato nella Costituzione federale.
Un caso di mancato potere costituente si ritrova nelle vicende che interessano l’UE nel 2004, quando si elabora un “Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa”. Tale Trattato non è mai entrato in vigore per mancanza di ratifiche, ma comunque non avrebbe determinato la nascita di una nuova Costituzione dal momento che gli Stati membri avrebbero continuato a mantenere sovranità e diritto di recesso dall’UE.
Domande da interrogazione
- Quali sono i procedimenti per la formazione di un nuovo testo costituzionale?
- Qual è il ruolo delle consultazioni referendarie nei procedimenti democratici?
- Perché il "Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa" non ha portato alla nascita di una nuova Costituzione?
La formazione di un nuovo testo costituzionale può avvenire tramite procedimenti monarchici, dove il potere costituente è inizialmente del re, o tramite procedimenti democratici, dove la sovranità passa al popolo, manifestata direttamente o indirettamente.
Le consultazioni referendarie possono essere precostituenti, per decidere opzioni costituzionali o smembramenti di stati, o costituenti, per approvare un testo costituzionale predisposto da un'assemblea rappresentativa o dal governo.
Il Trattato non è mai entrato in vigore per mancanza di ratifiche e, anche se fosse stato ratificato, non avrebbe creato una nuova Costituzione poiché gli Stati membri avrebbero mantenuto la loro sovranità e il diritto di recesso dall'UE.