Concetti Chiave
- Le fonti regionali includono statuti, leggi e regolamenti, con statuti speciali considerati di rango costituzionale.
- Le regioni furono istituite dall'assemblea costituente del 1948 come enti intermedi tra comuni e stato, senza precedenti storici.
- Le regioni a statuto speciale, create per prime, hanno maggiore autonomia legislativa rispetto alle regioni ordinarie.
- L'articolo 116 della Costituzione, revisionato nel 2001, riconosce l'autonomia speciale per alcune regioni come Sicilia e Sardegna.
- Le modifiche agli statuti speciali seguono procedure costituzionali specifiche, con consultazione obbligatoria delle assemblee regionali.
Fonti locali e regionali
Le fonti regionali sono: gli statuti delle regioni ordinarie; le leggi regionali e i regolamenti regionali. Gli statuti delle regioni speciali sono invece definiti «fonti statali di rango costituzionale.
Nel 1948, l’assemblea costituente si propose di individuare un ente territoriale intermedio tra stato e provincie: così nacquero le regioni, sorte come enti frapposti tra la realtà comunale e lo stato. La struttura autonomista configurata dall’assemblea costituente trae le sue origini direttamente dall’assetto medievale.
L’articolo 116 della Costituzione, revisionato nel 2001, evoca la specialità regionale: esso, infatti, sancisce che «il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale». Le leggi costituzionali approvate per modificare gli statuti delle regioni speciali sono leggi costituzionali particolari adottate sulla base del procedimento definito dall’articolo 138, ma con due differenze introdotte dalla legge costituzionale 2 del 2001:
1. Quando la revisione dello statuto speciale è di iniziativa del governo o parlamentare, il progetto di legge costituzionale deve essere comunicato all’assemblea regionale, la quale ha due mesi di tempo per esprimere un proprio parere;
2. Nel suddetto caso in cui la revisione dello statuto speciale è di iniziativa del governo o del parlamento non si fa comunque luogo al referendum.
L’unico ente regionale capace di adottare fonti primarie è una regione a statuto ordinario o speciale, con l’eccezione di Trento e di Bolzano.
Il sistema regionale ordinario, invece, è scaturito da un’attuazione più lenta.
Sulla base del criterio di competenza, è possibile comprendere quali materie possono essere disciplinate dalla leggi delle regioni e quali dallo Stato.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine delle regioni in Italia?
- Quali sono le differenze tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario?
- Come avviene la modifica degli statuti delle regioni speciali?
- Quali sono le competenze legislative delle regioni rispetto allo Stato?
Le regioni in Italia sono state create dall'assemblea costituente nel 1948 come enti intermedi tra lo stato e le province, ispirandosi all'assetto medievale.
Le regioni a statuto speciale, come Sicilia e Sardegna, hanno margini di iniziativa legislativa più ampi e i loro statuti sono definiti da leggi costituzionali, mentre le regioni a statuto ordinario seguono un sistema regionale ordinario più lento.
La modifica degli statuti delle regioni speciali avviene tramite leggi costituzionali particolari, con un procedimento che include il parere dell'assemblea regionale e non prevede referendum.
Le competenze legislative delle regioni sono determinate dal criterio di competenza, che stabilisce quali materie possono essere disciplinate dalle leggi regionali e quali dallo Stato.