Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 116.3 della Costituzione italiana consente alle regioni ordinarie di ottenere ulteriori forme di autonomia legislativa.
  • Le regioni, insieme a comuni, province e città metropolitane, sono enti autonomi con statuti e poteri propri secondo la Costituzione.
  • L'assetto istituzionale italiano non è federale, poiché gli enti derivano dalla Costituzione e non sono sovrani.
  • La definizione di "Repubblica" nel primo comma dell'art. 114 mescola enti territoriali e l'amministrazione centrale, complicando la comprensione.
  • Le regioni italiane sono istituite dalla Costituzione, a differenza degli stati federali che nascono da unione di stati sovrani.

Indice

  1. Autonomia regionale e art. 116
  2. Origine delle regioni italiane
  3. Repubblica e Stato ordinamento

Autonomia regionale e art. 116

In alcune materie legislative l’art. 116.3 Cost. prevede la possibilità di attribuire anche a ogni singola regione ordinaria «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia».
Le regioni, così come i comuni, le province e le città metropolitane, sono definite dal secondo comma dell’art. 114 Cost. «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione»: ciò significa che l’assetto delineato, al di là del linguaggio usato spesso al tempo dell’approvazione del nuovo titolo V, non può dirsi federale.

Origine delle regioni italiane

Infatti, quella definizione vuole indicare che siamo comunque di fronte a enti derivati, e non originari, laddove originario, e quindi sovrano, si deve considerare solo l’ordinamento costituzionale. Gli stati federali nascono storicamente da un processo di aggregazione fra più stati sovrani che mantengono le proprie costituzioni, pur subordinandole alla nuova costituzione federale.

Nell’ordinamento italiano, invece, le regioni nascono per scelta della Costituzione della Repubblica.

Repubblica e Stato ordinamento

Né possono trarsi argomenti diversi sulla base del primo comma dell’art. 114, secondo cui «la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato».

Tale formulazione (di difficile comprensione per il cittadino, perché mescola insieme le diverse comunità territoriali con l’amministrazione centrale dello Stato) evoca l’espressione «Repubblica» intesa come Stato ordinamento o Stato comunità, nettamente distinto dallo Stato persona o Stato apparato (che si riferisce invece alla sola organizzazione statale).

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