Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le direttive europee nel campo del lavoro possono essere adottate da Parlamento, Consiglio e associazioni sindacali europee.
  • La Commissione europea presenta direttive sulla politica sociale dopo aver consultato le parti sociali europee, come Ces e Unice.
  • Le associazioni sindacali possono proporre un accordo collettivo come alternativa a una direttiva, da presentare entro nove mesi.
  • Le direttive adottate obbligano gli stati membri a conformarsi, ma non hanno effetto diretto sui cittadini senza un atto giuridico nazionale.
  • L'efficacia diretta verticale delle direttive nel diritto del lavoro è rara, con eccezioni in controversie con pubbliche amministrazioni.

Direttive comunitarie in tema di lavoro

Le direttive europee possono essere adottate da Parlamento, Consiglio e associazioni sindacali europee, le quali integrano i rispettivi enti nazionali.
A livello comunitario, le direttive sulla politica sociale possono essere presentate dalla Commissione europea. Prima di procedere, però, essa ha l’obbligo di consultare le parti sociali europee (per il diritto del lavoro si tratta delle associazioni sindacali europee: Ces e Unice). Queste possono comunicare alla Commissione la propria volontà di stipulare un accordo collettivo in luogo della direttiva. L’accordo dovrà essere presentato entro nove mesi, salvo proroghe.
L’intesa raggiunta dagli enti sindacali non deve essere obbligatoriamente accettata: il Consiglio può rigettare la proposta. In pratica, però, le più importanti direttive sociali (sui congedi parentali, sul part-time e sul contratto a tempo determinato) sono state adottate tramite accordi stipulati dalle associazioni sindacali europee.

Una volta adottate, le direttive hanno efficacia diretta solo nei confronti degli stati membri, tenuti a conformarvisi entro un termine stabilito, ma non nei confronti dei cittadini. Gli stessi stati devono recepirle tramite un atto giuridico interno. Talvolta, inoltre, le direttive possono avere un’efficacia diretta verticale, cioè nei rapporti fra cittadini e stato: ciò accade solo se sono chiare, precise e incondizionate (self-executing).
L’efficacia verticale, comunque, non riguarda quasi mai il diritto del lavoro. Vi sono però alcune eccezioni: le controversie fra lavoratori e pubbliche amministrazioni o fra società a controllo pubblico e propri dipendenti.

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